Chiudi
CDC AppCDC App Android  Ios | Newsletter

Tu sei qui

Emergenza Covid-19: ripresa dei termini di pagamento sospesi. Prima scadenza 30 settembre 2021

Stampa
29/10/2020

La Cassa ha disposto la sospensione della contribuzione dovuta nel periodo 23/02/2020 – 02/11/2020; precisamente:

  1. 2^ rata (31/03/2020), 3^ rata (30/06/2020) e 4^ rata (30/09/2020) delle eccedenze contributive risultanti dal PCE2019;
  2. 1^ rata (01/06/2020) e 2^ rata (02/11/2020) dei contributi minimi e del contributo di maternità dovuti nel 2020.

La contribuzione ancora dovuta al 03/11/2020 (quindi al netto dei versamenti eseguiti  nel periodo 23/02/2020 – 02/11/2020) dovrà essere versata alla Cassa in 2 rate annuali di pari importo (salva la possibilità di anticipare autonomamente piu' versamenti per ogni singola rata), senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente, al 30/09/2021 (50% della contribuzione ancora dovuta) e al 30/09/2022 (50% della contribuzione ancora dovuta).

A tale scopo la Cassa attiverà, entro il mese di novembre, un apposito servizio online per generare i MAV per il versamento delle due rate dando la possibilità agli interessati di pianificare i versamenti in base alle esigenze finanziarie, nel corso delle due annualità, con l’unico vincolo di versare il 50% entro la scadenza del 30/09/2021 e il restante 50% entro la successiva scadenza del 30/09/2022.

Anche il versamento del contributo annuale dei pre-iscritti in scadenza il 30/06/2020 dovrà essere versato in 2 rate di pari importo sempre con scadenza 30/09/2021 e 30/09/2022.

I versamenti effettuati saranno imputati proporzionalmente ai singoli contributi dovuti e confluiranno, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Unitario, nel montante con effetto dall’anno del versamento. 

Esempio:
Importo 1^ rata in scadenza il 30/09/2021: € 9.582,00
Anticipo del 25% a nel mese di novembre 2020: € 2.395,5

La ripartizione del versamento avverrà come riportato nella seguente tabella:

Dovuto 1^ rata al 30.9.2021

9.582,0 €

Pagamento anticipato

2.395,5 €

Ancora dovuto 1^ rata

7.186,5 €

2^ rata eccedenze 2019

2.500,0 €

Versamento imputato

625,0 €

 

1.875,0 €

Contr. soggettivo 2019

1.000,0 €

 

250,0 €

 

750,0 €

Contr. integrativo 2019

1.400,0 €

 

350,0 €

 

1.050,0 €

Interessi rateazione PCE

100,0 €

 

25,0 €

 

75,0 €

 

 

 

 

 

 

3^ rata eccedenza 2019

2.600,0 €

Versamento imputato

650,0 €

 

1.950,0 €

Contr. soggettivo 2019

1.000,0 €

 

250,0 €

 

750,0 €

Contr. integrativo 2019

1.400,0 €

 

350,0 €

 

1.050,0 €

Interessi rateazione PCE

200,0 €

 

50,0 €

 

150,0 €

 

 

 

 

 

 

4^ rata eccedenza 2019

2.700,0 €

Versamento imputato

675,0 €

 

2.025,0 €

Contr. soggettivo 2019

1.000,0 €

 

250,0 €

 

750,0 €

Contr. integrativo 2019

1.400,0 €

 

350,0 €

 

1.050,0 €

Interessi rateazione PCE

300,0 €

 

75,0 €

 

225,0 €

 

 

 

 

 

 

1^ rata minimi

872,8 €

Versamento imputato

218,2 €

 

654,6 €

Contr. soggettivo 2020

671,3 €

 

167,8 €

 

503,4 €

Contr. integrativo 2020

201,5 €

 

50,4 €

 

151,1 €

 

 

 

 

 

 

2^ rata minimi

909,3 €

Versamento imputato

227,3 €

 

681,9 €

Contr. soggettivo 2020

671,3 €

 

167,8 €

 

503,4 €

Contr. integrativo 2020

201,5 €

 

50,4 €

 

151,1 €

Contr. maternità

36,5 €

 

9,1 €

 

27,4 €

Le somme dovute e non versate entro le scadenze previste (50% entro il 30/09/2021 e 50% entro il 30/09/2022) saranno considerate omesse e dovranno essere regolarizzate. La contribuzione oggetto della sospensione dovrà essere integralmente versata qualora concorra al riconoscimento delle prestazioni pensionistiche.

La ripresa del versamento dei piani di ammortamento dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto sospesi dal 23 febbraio 2020 avverrà dal mese di novembre e dovranno essere utilizzati i MAV già emessi (ancorché riportanti la scadenza originariamente prevista). Ad esempio, la rata in scadenza nel mese di febbraio avrà scadenza nel mese di novembre e cosi via operando, di fatto, uno slittamento del piano di ammortamento per un periodo esattamente pari a quello di sospensione.

Dal 3 novembre saranno riattivati i termini di tutti gli altri adempimenti contributivi sospesi dal 23 febbraio u.s. (a titolo esemplificativo, quelli per la regolarizzazione delle irregolarità contributive scadute al 23/02/2020, quelli previsti per la presentazione della domanda di iscrizione e per l’adesione ai riscatti e alla ricongiunzione) e quelli connessi ai ricorsi amministrativi.