Pensione di vecchiaia anticipata
Chi può richiederla:
Coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al 1° gennaio 2004 in presenza dei seguenti requisiti:
Età anagrafica | Anzianità contributiva |
61 | 38 anni |
oppure | |
- | 40 anni |
Per coloro a cui è certificata da struttura pubblica una invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
Decorrenza:
In funzione della c.d. “finestra di accesso”, la pensione di vecchiaia anticipata decorre:
Requisiti maturati nel | Decorrenza |
I° Trimestre | 1° ottobre dello stesso anno |
II° Trimestre | 1° gennaio dell’anno successivo |
III° Trimestre | 1° aprile dell’anno successivo |
IV° Trimestre | 1° luglio dell’anno successivo |
Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza, la stessa è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’importo della pensione è determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario.
Il servizio online PES fornisce l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza.
Quando e come richiederla:
La pensione di vecchiaia anticipata deve essere richiesta in prossimità della decorrenza utilizzando esclusivamente il servizio online DPE - Domanda di Pensione.