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Pensione di vecchiaia anticipata

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Chi può richiederla:

Coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al  1° gennaio 2004  in presenza dei seguenti  requisiti:

Età anagrafica Anzianità contributiva
61 38 anni
oppure
- 40 anni

Per  coloro a cui è certificata da struttura pubblica una invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.

Decorrenza:

In funzione della c.d. “finestra di accesso”, la pensione di vecchiaia anticipata decorre:

Requisiti maturati nel Decorrenza
I°   Trimestre 1° ottobre dello stesso anno
II°  Trimestre 1° gennaio  dell’anno successivo
III° Trimestre 1° aprile dell’anno successivo
IV° Trimestre 1° luglio dell’anno successivo

Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza,  la stessa è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L’importo della pensione è determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario.

Il servizio online PES fornisce l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza.

Quando e come richiederla:

La pensione di vecchiaia  anticipata deve essere richiesta in prossimità della decorrenza utilizzando esclusivamente il servizio online DPE - Domanda di Pensione.