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Istanze di Accesso

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Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto CNPADC e della Delibera C.d.A. applicativa dei procedimenti inerenti all'esercizio delle attività di rilievo pubblicistico (art.14):
1. In materia di accesso ai documenti della Cassa, ove la richiesta di accesso pertenga a procedimenti oggetto del presente regolamento, si applicano alla Cassa le disposizioni di cui al Capo V della L. 241/ 1990 e le relative disposizioni regolamentari di attuazione.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 della L. 241/1990, sono pubblicate sul sito internet www.cnpadc.it i regolamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto della Cassa che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi o sui procedimenti ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. Sono altresì pubblicate tutte le disposizioni attuative del presente regolamento e tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. La Cassa pubblicherà, sempre attraverso il proprio sito internet, la presente normativa ed eventuali successive modifiche.
3. Il diritto d'accesso è escluso, ai sensi dell'art.24 della L. 241/ 1990, in particolare:
- nei confronti dell'attività della Cassa diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Resta fermo che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Cassa.
4. La Cassa riconosce, in quanto compatibili, il diritto d’accesso civico e il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinati dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., nei limiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
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ACCESSO CIVICO SEMPLICE
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In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza alla Segreteria Direzionale della CNPADC, il richiedente può rivolgersi al Dirigente della Direzione Legale della CNPADC Avv. Cristina Pellegrino, inviando, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per provvedere o dalla notifica del provvedimento di rigetto, apposita istanza, indirizzata, mediante posta elettronica, all’indirizzo servizio.supporto@pec.cnpadc.it, (recapito telefonico 800545130) con indicazione in oggetto “Richiesta di esercizio del potere sostitutivo per accesso civico semplice” – c.a. Dirigente Direzione Legale CNPADC.

ACCESSO DOCUMENTALE
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Allegati: