Intervento economico in caso di bisogno
E’ un contributo riconosciuto al verificarsi di condizioni particolari quali:
- eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare;
- interruzione dell’attività professionale:
a) per almeno 3 mesi a causa di malattia o infortunio per le interruzioni terminate entro il 05/08/2020;
b) per almeno 2 mesi a causa di malattia o infortunio per le interruzioni terminate successivamente il 05/08/2020;
- decesso dell’iscritto o del pensionato che ha determinato gravi difficoltà economiche al coniuge o ai figli superstiti.
In casi non rientranti nelle condizioni sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre un intervento economico.
Chi può richiederlo:
Gli iscritti o pensionati della Cassa, il coniuge o i figli superstiti con diritto alla pensione.
In caso di eventi particolarmente gravosi, anche i dottori commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero o il coniuge o i figli superstiti se conviventi e a carico.
In tutti i casi il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non deve superare il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno.
Quanto spetta:
In caso di interruzione dell’attività professionale il contributo è determinato tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito professionale dichiarato, con un minimo mensile di € 1.370,00 ed un massimo di € 2.945,00, rivalutati annualmente. Per le altre casistiche il contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto entro due anni dall’evento, salvo gravi impedimenti documentati utilizzando il modulo di domanda di intervento economico allegando la documentazione richiesta.