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Intervento economico in caso di bisogno

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E’ un contributo riconosciuto  al verificarsi di condizioni particolari quali:

  • eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare;
     
  • interruzione dell’attività professionale:
    a) per almeno 3 mesi a causa di malattia o infortunio per le interruzioni terminate entro il 05/08/2020;
    b) per almeno 2 mesi a causa di malattia o infortunio per le interruzioni terminate successivamente il 05/08/2020;
     
  • decesso dell’iscritto o del pensionato che ha determinato gravi difficoltà economiche al coniuge o ai figli superstiti.

In casi non rientranti nelle condizioni sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre un intervento economico.

Chi può richiederlo:

Gli iscritti o pensionati della Cassa, il coniuge o i figli superstiti con diritto alla pensione.
In caso di eventi particolarmente gravosi, anche i dottori commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero o il coniuge o i figli superstiti se conviventi e a carico.
In tutti i casi il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non deve superare il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno.

Quanto spetta:

In caso di interruzione dell’attività professionale il contributo è determinato tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito professionale dichiarato, con un minimo mensile di € 1.370,00 ed un massimo di € 2.945,00, rivalutati annualmente. Per le altre casistiche il contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Quando e come richiederlo:

Il contributo deve essere richiesto entro due anni dall’evento, salvo gravi impedimenti documentati utilizzando il modulo di domanda di intervento economico allegando la documentazione richiesta.