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Contributo integrativo

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Gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettiva riscossione.
Gli iscritti alla Cassa devono comunque versare un contributo integrativo minimo, sono esclusi da tale obbligo:

  • i pensionati attivi della Cassa dall’anno di decorrenza della pensione;
  • per i primi 5 anni di iscrizione, coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età.

I Dottori Commercialisti esonerati dall’iscrizione, in quanto hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa perché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione per lo svolgimento di una attività diversa da quella di dottore commercialista  devono comunque applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA il contributo integrativo del 4%, senza obbligo del minimo, e versarlo annualmente alla Cassa, indipendentemente dall’effettiva riscossione.

Ai fini pensionistici dal 2013 al 2032 viene riconosciuto sul montante contributivo individuale una percentuale pari al 25% sino al 2022 e al 37,5% dal 2023 del contributo integrativo dovuto e versato dall’iscritto in misura intera per gli iscritti dal 2004 e proporzionalmente ridotta per chi è iscritto in data antecedente.

Tabella D (allegato 4) - Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo.
Tabella D bis (allegato 4bis) - Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo dal 2023 al 2032.