Pensione di inabilità
Chi può richiederla:
Iscritti alla Cassa che hanno una incapacità permanente e totale all’esercizio dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio sopraggiunti all’iscrizione, con i seguenti requisiti di anzianità contributiva:
In caso di malattia | In caso di infortunio |
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Decorrenza:
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato inabilitante successiva alla data di presentazione della domanda la decorrenza è fissata al 1° del mese successivo a quello di insorgenza dello stato inabilitante individuato dalla commissione medica.
Il riconoscimento della pensione di inabilità non consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale pertanto il professionista dovrà entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione della pensione provvedere alla cancellazione dall’Albo professionale. In assenza di cancellazione o in caso di nuova iscrizione la pensione verrà revocata.
L’importo della pensione è determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario e non può essere inferiore all’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.