Riscatto di laurea, militare, servizio civile volontario e tirocinio
Chi può richiederlo
Iscritti non pensionati della Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro superstiti se l’iscritto non ha già effettuato il riscatto.
Possono essere riscattati:
- il periodo del corso legale di laurea in discipline valide ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista;
- il periodo del servizio militare nonché i servizi ad esso equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
- il periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo di 3 anni;
a condizione che:
- per gli stessi periodi non sia già stato richiesto ed ottenuto il riscatto o l’accredito presso altri enti previdenziali;
- i periodi non siano coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;
- il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.
L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall’ anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.
Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presentazione della domanda, che l’onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia determinato secondo il metodo di calcolo retributivo che è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Modalità di pagamento dell’onere di riscatto:
- metodo di calcolo contributivo
- unica soluzione;
- numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
Per aderire al riscatto è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero delle rate scelto inferiore a quelle massime consentite.
- metodo di calcolo retributivo
- unica soluzione;
- numero di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati con l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
- in numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
Per aderire al riscatto è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero delle rate scelto inferiore a quelle massime consentite.
In tutti i casi il mancato versamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di massima rateazione, o di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero di rate scelto inferiore a quelle massime consentite, entro il temine perentorio, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto che verrà archiviata.
Attraverso i servizi online RLA; RMI; RTI è possibile simulare l’onere del riscatto e valutarne i benefici in termini di importo e decorrenza anticipata della pensione futura.
La domanda di riscatto deve essere presentata utilizzando il servizio online DRL per il riscatto del corso legale di laurea; DRM per il riscatto del periodo del servizio militare, DRT per il riscatto del periodo di tirocinio e DRC per il riscatto del servizio civile volontario, allegando la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- copia dell’estratto conto previdenziale (in caso di altra copertura previdenziale parzialmente coincidente);
- copia del certificato di laurea ad uso riscatto con specifica indicazione della data di immatricolazione e del periodo del corso legale, da reperire c/o la segreteria dell’Università nella quale è stato conseguito il diploma di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione conseguimento laurea come da Modello 1/C (per DRL);
- copia del foglio matricolare o Stato di Servizio da reperire c/o il Distretto Militare di appartenenza o Capitaneria di Porto (non è valido il foglio di congedo illimitato) o copia del certificato rilasciato dall’Ente pubblico qualora sia stato prestato servizio sostitutivo civile o dichiarazione sostitutiva di certificazione servizio militare come da Modello 5/C (per DRM);
- copia del certificato di compiuto tirocinio con specifica indicazione del periodo in cui è stato svolto o dichiarazione sostitutiva di certificazione di compiuto tirocinio professionale come da Modello 2/C (per DRT);
- copia dell’attestato di svolgimento del servizio civile volontario rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile, con indicazione del periodo in cui è stato svolto (per DRC).