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Regolamento Unitario

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Art. 1 - Definizioni


Titolo I: RAPPORTO ANAGRAFICO

Art. 2 - Pre-iscrizione alla Cassa
Art. 3 - Iscrizione ed esonero
Art. 4 - Cessazione dall’iscrizione
Art. 5 - Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali
Art. 6 - Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista


Titolo II: RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Capo I – Contributi

Art. 7 - Contributo da pre-iscrizione
Art. 8 - Contributo soggettivo
Art. 9 - Contributo integrativo
Art. 10 - Contributo di maternità
Art. 11 - Rivalutazione dei contributi
Art. 12 - Restituzione dei contributi
Art. 13 - Ripristino dei contributi
Art. 14 - Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo del tirocinio professionale
Art. 14 bis - Riscatto annualità contributive annullate
Art. 15 - Ricongiunzione
Art. 16 - Prescrizione dei contributi

Capo II – Adempimenti

Art. 17 - Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione
Art. 18 - Scadenze degli adempimenti contributivi
Art. 19 - Eventi calamitosi

Capo III – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione

Art. 20 - Regolarizzazione pre-iscrizione

Capo IV – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione

Art. 21 - Norme generali
Art. 22 - Regolarizzazione spontanea
Art. 23 - Regolarizzazione agevolata
Art. 24 - Accertamento d’ufficio


Titolo III: PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Capo I – Norme generali

Art. 25 - Trattamenti pensionistici
Art. 26 - Metodo di calcolo
Art. 27 - Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche
Art. 28 - Pagamento delle prestazioni pensionistiche
Art. 29 - Contributo di solidarietà
Art. 30 - Prescrizione ratei di pensionee

Capo II – Pensioni
Sezione I – Pensioni dirette

Art. 31 - Pensione di vecchiaia
Art. 32 - Pensione di vecchiaia anticipata
Art. 33 - Pensione unica contributiva
Art. 34 - Pensione di inabilità
Art. 35 - Pensione di invalidità
Art. 36 - Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante
Art. 37 - Totalizzazione dei periodi assicurativi
Art. 37 bis - Cumulo dei periodi assicurativi
Art. 38 - Supplemento di pensione
Art. 39 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Sezione II – Pensioni ai superstiti

Art. 40 - Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità
Art. 41 - Pensione indiretta
Art. 42 - Pensione di reversibilità


Titolo IV: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Capo I – Norme generali

Art. 43 - Erogazioni a titolo assistenziale

Capo II – Tutela della genitorialità

Art. 44 - Indennità di maternità
Art. 44 bis - Contributo complementare all’indennità di maternità
Art. 45 - Contributo a sostegno della maternità
Art. 46 - Contributo per interruzione di gravidanza
Art. 46 bis - Contributo a sostegno della paternità

Capo III – Tutela sanitaria

Art. 47 - Tutela sanitaria e professionale

Capo IV – Eventi straordinari

Art. 48 - Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare

Capo V – Portatori di handicap

Art. 49 - Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

Capo VI – Assistenza domiciliare

Art. 50 - Contributo per spese di assistenza domiciliare

Capo VII – Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

Art. 51 - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

Capo VIII – Spese di onoranze funebri

Art. 52 - Contributo per spese di onoranze funebri

Capo IX – Borse di studio

Art. 53 - Disposizioni generali

Sezione I – Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Art. 54 - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Sezione II – Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Art. 55 - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Capo X – Orfani di dottore commercialista

Art. 56 - Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Capo XI – Supporto all'attività professionale

Art. 56 bis - Contributo per l'attività professionale

Capo XII – Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Art. 56 ter - Sostegno agli iscritti e ai pensionati


Titolo V: RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 57 - Atti contro i quali è previsto il ricorso
Art. 58 - Termini
Art. 59 - Modalità di presentazione del ricorso
Art. 60 - Revisioni d’ufficio

 


Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Disposizioni finali


TABELLE

Tabella A (allegato 1) – Reddito equiparato alla contribuzione minima per gli anni dal 1987 al 2003
Tabella B (allegato 2) – Coefficienti di trasformazione
Tabella C (allegato 3) – Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento
Tabella C bis - Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2023)
Tabella D (allegato 4) – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo
Tabella D bis (allegato 4bis) - Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo dal 2023 al 2032
Tabella E (allegato 5) – Rivalutazione delle pensioni
Tabella F (allegato 6) – Contributo di solidarietà


Art. 1 - Definizioni

  1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
    1. ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto professionale utilizzata per il computo della contribuzione soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche;
    2. ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO: percentuale applicata al reddito netto professionale dall’iscritto per il calcolo della contribuzione soggettiva;
    3. ASSEMBLEA DEI DELEGATI: assemblea dei rappresentanti eletti dagli Associati alla Cassa le cui funzioni sono elencate all’art. 15 dello Statuto della Cassa;
    4. CASSA: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), associazione di diritto privato con personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, con sede in Roma;
    5. COEFFICIENTE DI EQUITA’ INTERGENERAZIONALE: correttivo che tiene conto in modo proporzionale del numero di anni di iscrizione maturati con il metodo di calcolo reddituale rispetto all’anzianità complessiva;
    6. COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE: coefficiente utilizzato per la determinazione della pensione calcolata con il metodo contributivo che tiene conto dell’età dell’iscritto al momento del pensionamento;
    7. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: organo composto ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione della Cassa, ad eccezione di quelle specificamente attribuite ad altri organi;
    8. ECCEDENZE: somma dei contributi di cui alle lett. i) e j);
    9. ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO: ammontare del contributo integrativo derivante dall’applicazione del 4% al volume di affari IVA da dichiarare alla Cassa detratto il contributo integrativo minimo ove dovuto;
    10. ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ammontare del contributo soggettivo derivante dall’applicazione dell’aliquota di finanziamento al reddito da dichiarare alla Cassa detratto il contributo soggettivo minimo ove dovuto;
    11. GIUNTA ESECUTIVA: organo composto ai sensi dell’art.20 dello Statuto, cui competono la liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati, la revoca e le rettifiche delle pensioni sulla base delle norme vigenti e delle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione;
    12. ISCRITTO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista di cui all’art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha iniziato l’attività professionale con apertura della partita IVA con codice attività tipico o equiparabile e/o risulti socio in associazione professionale e/o in società tra professionisti (STP) all’interno della quale svolga l’attività di dottore commercialista iscritto alla Cassa – ivi inclusi i pensionati attivi di cui alla lett. p) - oppure obbligato all’iscrizione alla Cassa;
    13. ISCRITTO ALL’ALBO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista di cui all’art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
    14. ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica di cui all’art.14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
    15. MINISTERI VIGILANTI: Ministeri competenti ad esercitare l’attività di vigilanza sulla Cassa ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
    16. PENSIONATI ATTIVI: iscritti alla Cassa titolari di una pensione concessa in tutto o in parte dalla Cassa che proseguono l’attività professionale di dottore commercialista successivamente al pensionamento;
    17. PRE-ISCRITTO: l’iscritto al Registro dei praticanti che svolge o abbia svolto il periodo di tirocinio professionale di cui all’art. 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che ha optato per la pre-iscrizione alla Cassa;
    18. STP: Società Tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l’esercizio in forma associata di attività professionali che prevedono l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Titolo I: RAPPORTO ANAGRAFICO

Art. 2 - Pre-iscrizione alla Cassa

  1. Possono presentare la domanda di pre-iscrizione alla Cassa entro 5 anni dall’iscrizione al Registro dei praticanti coloro che:
    1. dal 1 gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo di tirocinio professionale di cui all’art. 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
    2. non sono iscritti per la stessa attività ad altro ente di previdenza obbligatoria;
    3. non sono iscritti all’Albo.
  2. La pre-iscrizione decorre dal 1 gennaio di uno degli anni di tirocinio professionale a scelta del soggetto richiedente.
  3. Su domanda dell’interessato la pre-iscrizione cessa dal 31 dicembre dell’anno in cui ha effettuato la richiesta e comunque dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza dell’iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.
  4. Gli anni di pre-iscrizione concorrono alla determinazione dell’anzianità contributiva esclusivamente in caso di iscrizione alla Cassa decorrente entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.
  5. Qualora entro due anni dalla cessazione della pre-iscrizione non intervenga l’iscrizione alla Cassa, su richiesta dell’interessato o dei suoi eredi la contribuzione versata è restituita ai sensi del comma 3 dell’art. 12.

Art. 3 – Iscrizione ed esonero

  1. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i soggetti che:
    1. risultano iscritti all’Albo;
    2. hanno iniziato l’attività professionale con relativa posizione IVA.
  2. La domanda di iscrizione deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro 6 mesi dalla data del possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 1. Decorso tale termine in assenza della domanda la Cassa procede all’iscrizione d’ufficio.
  3. L’iscrizione alla Cassa decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui coesistono entrambi i requisiti di iscrizione di cui al comma 1.
  4. L’iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta. L’opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
  5. Fermo quanto previsto dall’art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i dottori commercialisti iscritti anche in altri Albi professionali optano per uno degli enti gestori di previdenza obbligatoria delle professioni nel cui Albo sono iscritti. L’opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi dalla avvenuta iscrizione nei diversi Albi. La mancata opzione comporta la cessazione d’ufficio dall’iscrizione alla Cassa e la restituzione dei relativi contributi ai sensi dell’art. 12.

Art. 4 - Cessazione dall’iscrizione

  1. La cessazione dall’iscrizione alla Cassa avviene:
    1. per cancellazione dall’Albo professionale o per passaggio dall’Albo all’Elenco dei non esercenti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
    2. per cessazione dell’attività professionale con contestuale chiusura della relativa posizione IVA;
    3. per opzione di iscrizione ad altro ente gestore di previdenza obbligatoria per liberi professionisti in virtù dell’iscrizione in altro Albo professionale;
    4. per decesso dell’iscritto.
  2. L’iscritto ha facoltà di chiedere la cancellazione qualora si iscriva ad altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di attività diversa da quella di dottore commercialista oppure qualora sia beneficiario di trattamento pensionistico diretto erogato da altro ente di previdenza obbligatoria.
  3. La cancellazione decorre:
    1. dal 31 dicembre dell’anno in cui viene meno uno dei requisiti obbligatori per l’iscrizione;
    2. dal 31 dicembre dell’anno precedente di iscrizione ad altra Cassa professionale;
    3. dal 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda di cancellazione ai sensi del comma 2;
    4. dal 31 dicembre dell’anno del decesso.
  4. La domanda di cancellazione deve essere presentata con le modalità stabilite dalla Cassa.
  5. Qualora la Cassa accerti che l’iscritto non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione indicati al comma 1 dell’art. 3 ne procede alla cancellazione d’ufficio.

Art. 5 - Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali

  1. La continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, è verificata annualmente. Per ogni anno la continuità è riconosciuta in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Ai soli fini di cui al presente comma, il volume di affari IVA in ogni caso si considera raggiunto in presenza del versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno.
  2. La continuità dell’esercizio professionale viene comunque riconosciuta per gli anni in cui non è dovuto il contributo minimo integrativo.
  3. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali per carenza del requisito dell’esercizio professionale sono annullate con diritto alla restituzione del contributo soggettivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 12.

Art. 6 - Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista

  1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 preclude l’iscrizione alla Cassa e il riconoscimento dei relativi periodi utili ai fini previdenziali ed assistenziali.
  2. La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
  3. Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell’anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l’attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.
  4. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali per incompatibilità sono annullate con diritto al rimborso dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del presente Regolamento.

Titolo II: RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Capo I - Contributi

Art. 7 - Contributo da pre-iscrizione

  1. Coloro che si pre-iscrivono alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo annuo a scelta tra uno dei seguenti importi:
    1. euro 581,00;
    2. euro 1.164,00;
    3. euro 2.327,00.
  2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 11

Art. 8 – Contributo soggettivo1

  1. Gli iscritti sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.
  2. Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale variabile dal 12% al 100%:
    1. del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
    2. della quota di reddito prodotto dalla STP nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’assemblea della STP abbia eventualmente riservato a detti utili, e pertanto non rileva l’eventuale mancata distribuzione ai soci.
  3. Le percentuali di cui al comma 2 si applicano fino a un reddito massimo pari a euro 173.050,00 rivalutato annualmente ai sensi dell’art. 11.
  4. Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, è comunque dovuto un contributo minimo pari a euro 2.610,00 rivalutato annualmente ai sensi dell’art. 11.
  5. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E’ fatta salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota massima al reddito di cui al comma 2 determini un importo inferiore.
  6. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa dopo aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E’ fatta salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota massima al reddito di cui al comma 2 determini un importo inferiore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle iscrizioni decorrenti dal 2017 fino al 2026, fermo restando la possibilità, subordinata ad una analisi dell’impatto sull’equilibrio finanziario, di rinnovarle per i successivi quinquenni mediante delibera dell’Assemblea dei Delegati da sottoporre ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione.
  7. Ad eccezione dei pensionati di invalidità di cui all’art. 35, i pensionati attivi sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo dall’anno di decorrenza della pensione.
  8. I pensionati di inabilità di cui all’art. 34 non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo dall’anno di decorrenza della pensione.

Note
1. L’estensione da 3 a 5 anni dell’agevolazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 8 è stata approvata dai Ministeri Vigilanti ad agosto del 2020 e si applica agli iscritti che per l’anno 2020 sono comunque in regime agevolato ai sensi della precedente agevolazione triennale.

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Art. 9 - Contributo integrativo

  1. Gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettiva riscossione.
  2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all’Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo dell’associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
  3. La STP deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all’Albo. Il singolo dottore commercialista socio della STP deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.
  4. La maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
  5. É comunque dovuto un contributo minimo determinato applicando l’aliquota di cui al comma 1 ad un volume d’affari IVA pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo di cui all’art. 8 dovuto nello stesso anno, salvo quanto previsto per i soggetti indicati ai commi 6, 7, 8 e 9.
  6. Gli iscritti di cui al comma 5 dell’art. 8 sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo per il medesimo periodo per il quale hanno facoltà di versare il contributo soggettivo minimo.
  7. I pensionati attivi sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo dall’anno di decorrenza della pensione.
  8. I soggetti o i loro eredi cessati dall’iscrizione ai sensi del comma 1 lett. a), b) e d) dell’art. 4 sono tenuti al versamento del contributo integrativo anche per l’anno di cancellazione.
  9. I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 3 e di cui al comma 2 dell’art. 4 sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo per gli anni per i quali non hanno esercitato la facoltà di iscriversi alla Cassa.

Art. 10 - Contributo di maternità

  1. Gli iscritti alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo di maternità a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2. L’importo del contributo di maternità è determinato annualmente ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 11 - Rivalutazione dei contributi

  1. Il contributo da pre-iscrizione di cui all’art. 7, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 e il limite di reddito di cui al comma 3 dell’art. 8 si rivalutano con la stessa decorrenza e nella misura pari alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’ISTAT.
  2. La variazione percentuale dell’indice è determinata confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell’indice di base in relazione al quale è stato ef fettuato il precedente aumento.
  3. La variazione percentuale d’aumento dell’indice indicata al comma 2 è approvata dai Ministeri vigilanti su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 12 - Restituzione dei contributi

  1. Gli iscritti che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza avere maturato il diritto alla pensione hanno diritto alla restituzione:
    1. per gli anni di iscrizione anteriori al 1 gennaio 1987 di una somma forfettaria annuale di euro 231,10, oltre gli interessi calcolati dal 1 gennaio 1987 al tasso legale pro-tempore vigente;
    2. per gli anni di iscrizione dal 1987 al 2003, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente;
    3. per gli anni di iscrizione dal 2004, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario,del periodo di tirocinio professionale, degli anni annullati ai sensi dell'art. 14 bis maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26, riferito all’anno di ciascun versamento;
    4. dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26, riferito all’anno di ciascun versamento.
  2. Ad esclusione dei titolari di pensione di cui all’art. 35, i pensionati attivi che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato il primo quinquennio utile alla maturazione del supplemento di cui all’art. 38 hanno diritto alla restituzione di cui al comma 1 limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento pensionistico.
  3. I pre-iscritti che cessano dalla pre-iscrizione hanno diritto alla restituzione del contributo versato di cui all’art. 7 secondo le modalità previste dal comma 1, lett. d), del presente articolo.
  4. I contributi soggettivi versati relativi ad annualità annullate per carenza del requisito dell’esercizio professionale ai sensi dell’art. 5, nonché quelli per i quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 16, sono restituiti all’interessato o ai suoi eredi ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  5. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione sempreché gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta. Qualora gli eredi siano le persone indicate all’art. 40 l’importo da restituire, calcolato ai sensi del comma 1, è integrato a euro 6.000,00.
  6. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi del professionista cancellato che abbia raggiunto l’anzianità contributiva prevista per l’accesso alla pensione, qualora gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta.
  7. La restituzione di cui al comma 1, limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento pensionistico, spetta agli eredi qualora il soggetto titolare di una delle pensioni richiamate all’art. 38, comma 1, deceda:
    1. senza aver maturato il primo quinquennio utile alla maturazione del supplemento di cui all’art. 38;
    2. successivamente alla maturazione di un supplemento quinquennale in assenza di eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità.
  8. La restituzione di cui al comma 1 spetta agli eredi del soggetto titolare di pensione di invalidità qualora gli stessi non abbiano diritto alla pensione di cui all’art. 41 limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento pensionistico.
  9. Salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 25, la contribuzione soggettiva relativa all’anno del decesso è restituita agli eredi senza maturazione di interessi.
  10. La restituzione dei contributi di cui al presente articolo avviene su domanda dell’interessato o dei suoi eredi.
  11. Non hanno diritto alla restituzione:
    1. coloro che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45;
    2. coloro che possono far valere esclusivamente un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1 gennaio 2004 di almeno cinque anni;
    3. coloro che si sono avvalsi della facoltà di cumulo di cui dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 13 - Ripristino dei contributi

  1. In caso di nuova iscrizione alla Cassa il dottore commercialista che ha ottenuto precedentemente la restituzione ai sensi del comma 1 dell’art. 12 ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, nonché i periodi riscattati presso la Cassa. Tale periodo è utilizzato per il calcolo della pensione contributiva e pertanto le somme versate concorrono alla determinazione del montante secondo i criteri di cui all’art. 26.
  2. L’onere del ripristino è pari alle somme restituite relative ai contributi soggettivi e ai contributi da pre-iscrizione, rivalutate in applicazione delle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, calcolato dall’ISTAT dall’anno di restituzione del contributo all’anno di nuova iscrizione.
  3. In caso di ripristino anche dei periodi riscattati presso la Cassa, è necessario versare le somme restituite a titolo di riscatto rivalutate in applicazione delle variazioni dell’indice di cui al comma 2 dall’anno di restituzione del versamento all’anno di nuova iscrizione.
  4. Le somme dovute a titolo di ripristino sono versate in unica soluzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
  5. La facoltà di cui al comma 1 è manifestata contestualmente alla domanda di nuova iscrizione.

Art. 14 - Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale

  1. Gli iscritti, che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro eredi superstiti, purché il decesso dell’iscritto si sia verificato dopo il 31 agosto1998, possono presentare domanda di riscatto:
    1. del periodo legale del corso di laurea in discipline valide ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista;
    2. del periodo del servizio militare e dei servizi equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
    3. del periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo fino a 3 anni, a condizione che per le stesse annualità non sia intervenuta la pre-iscrizione alla Cassa;
    4. del servizio civile volontario.
  2. I periodi indicati al comma 1:
    1. possono essere riscattati, in tutto o in parte, purché il riscatto non sia già stato chiesto ed ottenuto presso la Cassa o altro ente previdenziale;
    2. non possono essere coincidenti con altri periodi considerati validi ai fini dell’anzianità assicurativa, posseduta presso le gestioni previdenziali obbligatorie. Le frazioni di periodo inferiori all’anno, purché pari o superiori a 6 mesi, rilevano come anno intero.
  3. Il riscatto dei periodi di cui al comma 1 dà titolo al corrispondente incremento dell’anzianità assicurativa.
  4. La domanda di riscatto è trasmessa secondo le modalità stabilite dalla Cassa. I documenti da allegare alla domanda sono presentati entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 120 giorni su richiesta dell’interessato, dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della Cassa pena il rigetto della domanda stessa.
  5. L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo definito dal Consiglio di Amministrazione. Le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dal medesimo anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale, così come disciplinato dall’art. 26.
  6. Il pagamento dell’onere di riscatto determinato con il metodo contributivo è effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’onere, con una delle seguenti modalità:
    1. in unica soluzione;
    2. fino ad un numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
      Il mancato pagamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di rateazione prescelto entro il temine perentorio di cui al presente articolo è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto presentata che viene archiviata senza ulteriori adempimenti.
  7. Coloro che, successivamente all’adesione ed entro il termine di rateazione prescelto, omettano di versare una o più rate dell’onere di riscatto determinato con il metodo contributivo sono invitati a versare le rate omesse entro un termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. In caso di mancato versamento entro il suddetto termine, la Cassa propone all’interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere. Tale opzione è esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della proposta ed inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue, relative a frazioni di anno, sono restituite senza la corresponsione di interessi. Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l’obbligo della restituzione delle medesime da parte della Cassa.
  8. Per accedere a qualsiasi trattamento pensionistico nel corso del pagamento rateale è necessario aver versato l’intero onere di riscatto calcolato con il metodo contributivo.
  9. Gli iscritti al 31 dicembre 2003 possono richiedere, in alternativa al metodo di calcolo contributivo, che l’onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Tale facoltà è esercitata in sede di presentazione della domanda di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare. Il pagamento dell’onere di cui al presente comma può essere effettuato in unica soluzione ovvero con le modalità di cui al comma 3 dell’art.2 e comma 2 dell’art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 45. I periodi riscattati danno titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa e contribuiscono alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale come regolato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In tal caso, le somme versate non confluiscono nel conto individuale per la formazione del montante contributivo di cui all’art. 26.
  10. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le domande di riscatto presentate in applicazione delle disposizioni precedentemente in vigore, il cui procedimento non sia stato ancora concluso con l’assunzione del relativo provvedimento, è consentita su domanda del richiedente l’opzione per le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 14 bis -Riscatto annualità contributive annullate

  1. Gli iscritti, che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro eredi superstiti, possono riscattare, su domanda, gli anni annullati ai fini previdenziali ed assistenziali, per i quali sia stato comunque assolto integralmente il versamento della contribuzione integrativa dovuta:
    1. per accertata incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi dell’art. 6;
    2. per carenza dell’esercizio professionale ai sensi dell’art. 5;
    3. per prescrizione ai sensi dell’art. 16.
  2. Le annualità contributive di cui al comma 1 sono riscattabili, in riferimento a ciascuna singola tipologia di annullamento ivi prevista alle lettere a), b) e c) una sola volta nell’arco dell’intero rapporto previdenziale obbligatorio con la Cassa.
  3. La domanda di riscatto deve essere validamente presentata entro il termine perentorio di quattro anni dalla ricezione della comunicazione del primo annullamento per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1, a pena di decadenza della relativa facoltà.
  4. Le annualità contributive indicate al comma 1 sono riscattate con le modalità, i termini e gli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 14 e la domanda di riscatto è ammissibile solo in presenza di regolarità contributiva al 31/12 dell’anno precedente la presentazione della domanda medesima e in assenza di condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista di cui all’art. 6 nell’anno di presentazione della domanda.
  5. Per le deliberazioni di annullamento delle annualità di iscrizione di cui al comma 1, assunte e comunicate in data antecedente la data di approvazione ministeriale2 del presente articolo, il termine di quattro anni di cui al comma 3 decorre dalla data della predetta approvazione ministeriale.

Note
2. approvazione ministeriale del 05/04/2023.


Art. 15 - Ricongiunzione

  1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
  2. La ricongiunzione dà titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa.
  3. La ricongiunzione di periodi precedenti il 1 gennaio 2004 contribuisce alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 e le somme versate non concorrono alla formazione del montante contributivo.
  4. Le somme versate dagli enti previdenziali competenti, relative ai periodi dal 1 gennaio 2004, ad eccezione degli interessi di mora individuati dal comma 6, dell’art.4, della legge 5 marzo 1990, n. 45, concorrono alla formazione del montante contributivo secondo i criteri di cui al comma 2 dell’art. 26 del presente Regolamento.
  5. Il versamento della riserva matematica a carico del richiedente è escluso per la ricongiunzione dei periodi contributivi di cui al comma 4.

Art. 16 - Prescrizione dei contributi

  1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso dei termini previsti dalla legge.

Capo II - Adempimenti

Art. 17 - Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione

  1. La contribuzione di cui all’art. 7 è versata entro il 30 giugno dell’anno a cui si riferisce.
  2. Nel caso in cui il provvedimento di pre-iscrizione sia assunto successivamente al 30 giugno, la contribuzione di cui al comma 1 relativa allo stesso anno e a quelli precedenti è versata entro 120 giorni dalla data del provvedimento.

Art. 18 - Scadenze degli adempimenti contributivi

  1. Entro il primo dicembre di ogni anno i dottori commercialisti iscritti all’Albo comunicano alla Cassa:
    1. il reddito di cui al comma 2 dell’art. 8;
    2. i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9.
  2. Il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 e il contributo integrativo minimo di cui al comma 5 dell’art.9 sono versati in due rate con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno.
  3. Il versamento del contributo di maternità di cui al comma 1 dell’art. 10 è effettuato entro il 20 dicembre di ogni anno.
  4. Salvo quanto disciplinato dal comma 5, il versamento delle eccedenze è effettuato in unica soluzione entro il 20dicembredell’anno di comunicazione di cui al comma 1.
  5. Le eccedenze possono essere rateizzate secondo le seguenti modalità:
    1. sono rateizzabili in 2, 3 o 4 rate le eccedenze del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovute per ciascun anno;
    2. l’opzione per la rateizzazione è esercitata entro il termine di cui al comma 4 da coloro che hanno rispettato la scadenza di cui al comma 1;
    3. l’importo dei contributi complessivamente dovuti e rateizzabili di cui allaletteraa) non può essere inferiore a euro 1.000,00;
    4. la scadenza della prima rata è il 20dicembredell’anno di comunicazione di cui al comma 1 mentre la seconda, la terza e la quarta rata scadono rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell’anno successivo a quello di comunicazione;
    5. gli interessi di dilazione sono pari al tasso di rendimento atteso del patrimonio come applicato nell’ultimo bilancio tecnico attuariale definito alla data di apertura del servizio di comunicazione alla Cassa dei dati di cui al comma 1;
    6. gli interessi di dilazione sono calcolati dal giorno successivo la scadenza della prima rata fino alla scadenza di ogni rata e sono versati contestualmente ai contributi di riferimento. La prima rata è senza interessi;
    7. in caso di rettifica in aumento dei dati reddituali di cui al comma 1 dopo il termine di cui al comma 4, le somme eventualmente dovute e originate dalla rettifica non sono rateizzabili;
    8. con riferimento al contributo soggettivo, in presenza di opzione per una aliquota superiore alla minima, gli interessi di dilazione sono calcolati sull’ammontare delle eccedenze dovute determinate applicando l’aliquota minima di cui al comma 2 dell’articolo 8.
  6. I termini e le modalità della comunicazione annuale dei dati reddituali alla Cassa, nonché quelli relativi al versamento dei contributi dovuti sono disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.

Art. 19 - Eventi calamitosi

  1. In caso di eventi calamitosi riconosciuti con provvedimento adottato dall’autorità competente, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza e provvedere all’individuazione dei relativi nuovi termini e delle relative modalità di riscossione.

Capo III - Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione

Art. 20 - Regolarizzazione pre-iscrizione

  1. In caso di omesso versamento la contribuzione fissa dovuta è pari all’importo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 7 per ciascun anno di pre-iscrizione.
  2. In caso di retrodatazione della pre-iscrizione la sanzione fissa di euro 30,00 per ciascun anno di pre-iscrizione è dovuta unitamente al contributo.
  3. In caso di tardivo o omesso versamento è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.
  4. I contributi omessi e le sanzioni dovute e non pagate sono riscosse anche mediante iscrizione a ruolo.

Capo IV- Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione

Art. 21 - Norme generali

  1. L’accertamento e la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18 sono disciplinati:
    1. dalla regolarizzazione spontanea;
    2. dalla regolarizzazione agevolata;
    3. dall’accertamento d’ufficio.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al tardivo o omesso versamento dei contributi minimi di cui al comma 4 dell’art. 8, al comma 5 dell’art. 9 e all’art. 10, per i quali sono, invece, esclusivamente dovuti gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.
  3. Ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui al Capo IV del Titolo II, si intende per:
    1. COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 18;
    2. CONTRIBUTO DOVUTO A TITOLO DI ECCEDENZE E PER ECCEDENZE: ammontare del contributo soggettivo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell’art. 8 detratto il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 ove dovuto e ammontare del contributo integrativo derivante dalla maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 detratto il contributo 18 integrativo minimo di cui al comma 5 dell’art. 9 ove dovuto;
    3. CONTRIBUTO EVASO: ammontare del contributo soggettivo dovuto a titolo di eccedenza derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva minima al maggior reddito di cui al comma 2 dell’art. 8 dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa e ammontare del contributo integrativo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 al maggior volume di affari IVA dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa;
    4. INFEDELE COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 18 a cui faccia seguito una successiva comunicazione inviata oltre il termine di scadenza, contenente dati reddituali di valore superiore rispetto a quelli precedentemente comunicati. La comunicazione dei dati reddituali si intende “infedele” anche quando i valori dei dati reddituali superiori rispetto a quelli già comunicati siano stati acquisiti dalla Cassa per il tramite dell’Agenzia delle Entrate;
    5. ISCRIZIONE “OMESSA”: iscrizione che avviene d’ufficio ai sensi del comma 2 dell’art. 3; è considerata “omessa” anche la domanda di iscrizione presentata, non completa della documentazione necessaria e non perfezionata mediante l’invio dei documenti richiesti entro il termine perentorio stabilito dalla Cassa che quindi procede d’ufficio;
    6. ISCRIZIONE “TARDIVA”: domanda di iscrizione trasmessa alla Cassa oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 3;
    7. OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 18 non effettuata alla data di ricezione della richiesta di regolarizzazione agevolata inviata dalla Cassa;
    8. OMESSO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento non effettuato entro la ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di regolarizzazione agevolata;
    9. TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 18 effettuata oltre il termine di scadenza e prima della ricezione della richiesta di regolarizzazione agevolata inviata dalla Cassa. Non rileva ai fini della tardività l’acquisizione da parte della Cassa dei dati reddituali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate;
    10. TARDIVO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento effettuato oltre le scadenze previste dall’art. 18 e prima della ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di regolarizzazione agevolata.

Art. 22 - Regolarizzazione spontanea

  1. Le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18 possono essere regolarizzati spontaneamente.
  2. La domanda di regolarizzazione spontanea è trasmessa con le modalità stabilite dalla Cassa ed è valida se corredata dal contestuale versamento di quanto dovuto a titolo di maggiorazioni.
  3. Per la regolarizzazione spontanea della tardiva iscrizione è necessario presentare, contestualmente alla domanda di regolarizzazione, anche la domanda di iscrizione se non già inviata.
  4. La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata se vengono sanate tutte le inadempienze presenti nelle annualità di riferimento scadute alla data della domanda.
  5. La regolarizzazione spontanea non è consentita qualora, per la stessa inadempienza, sia già stata ricevuta dall’interessato la proposta di regolarizzazione agevolata, o sia già intervenuto l’accertamento d’ufficio mediante notifica del ruolo.
  6. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.
  7. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa di euro 15,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00 solo in caso di eccedenze dovute.
  8. Per il versamento delle eccedenze contributive effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 15,00. Per il versamento delle eccedenze contributive effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione sono dovuti, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura dell’1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  9. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa di euro 15,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti la sanzione nella misura dell’1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata sui contributi oggetto di rateizzazione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  10. Per l’infedele comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo evaso.

Art. 23 - Regolarizzazione agevolata

  1. In presenza di inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e commi 1 e 4 dell’art. 18, per i quali l’interessato non abbia presentato valida domanda di regolarizzazione spontanea, la Cassa invia una proposta di regolarizzazione agevolata con l’applicazione di maggiorazioni ridotte rispetto a quelle previste al successivo art. 24. Qualora la proposta di regolarizzazione agevolata non sia perfezionata dal versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio ivi previsto, la Cassa procede con l’accertamento d’ufficio delle sanzioni ordinarie, mediante iscrizione a ruolo e senza ulteriore preavviso. La Cassa può prevedere il perfezionamento della regolarizzazione agevolata anche in forma rateale sulla base delle modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.
  2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 60,00.
  3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine in unica soluzione per il versamento delle eccedenze, è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa di euro 90,00 solo in caso di eccedenze dovute e di euro 15,00 in caso di eccedenze non dovute.
  4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 30,00. Per il versamento delle eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 2% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 30,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  5. Per l’omessa comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione fissa di euro 120,00 qualora siano dovute eccedenze e di euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.
  6. Per la comunicazione infedele effettuata dal professionista è dovuta la sanzione nella misura del 25% del contributo evaso. Per la comunicazione infedele per dati reddituali acquisiti dalla Cassa tramite l’Agenzia delle Entrate è dovuta la sanzione nella misura del 60% del contributo evaso.
  7. Per l’omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura del 4% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 45,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

Art. 24 - Accertamento d’ufficio

  1. Per le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e per gli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18, per i quali l’interessato non abbia presentato valida domanda di regolarizzazione spontanea ai sensi dell’art. 22 o non abbia aderito alla proposta di regolarizzazione agevolata di cui all’art. 23, con il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio indicato, la Cassa procede all’applicazione d’ufficio delle sanzioni ordinarie anche iscrivendo a ruolo le somme dovute, senza ulteriore preavviso.
  2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 180,00.
  3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa di euro 60,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa di euro 180,00 solo in caso di eccedenze dovute e pari a euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.
  4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 60,00. Per il versamento delle eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione sono dovuti, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  5. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 30,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  6. Per l’iscrizione d’ufficio è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00.
  7. Per l’omessa comunicazione dei dati reddituali, è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00 qualora siano dovute eccedenze e di euro 60,00 in caso di eccedenze non dovute.
  8. Per la comunicazione infedele effettuata dal professionista è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo evaso. Per la comunicazione infedele per dati reddituali acquisiti dalla Cassa tramite l’Agenzia delle Entrate è dovuta la sanzione nella misura del 100% del contributo evaso.
  9. Per l’omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura del 8% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 90,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
  10. Per ogni singola rata di cui è stato omesso il versamento sono dovuti, oltre all’importo della singola rata, la sanzione nella misura dell’8% della stessa e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

TITOLO III: PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Capo I - Norme generali

Art. 25 - Trattamenti pensionistici

  1. La Cassa riconosce le seguenti prestazioni:
    1. pensione di vecchiaia;
    2. pensione di vecchiaia anticipata;
    3. pensione unica contributiva;
    4. pensione di inabilità;
    5. pensione di invalidità;
    6. supplemento di pensione;
    7. pensione di reversibilità;
    8. pensione indiretta.
  2. Ad esclusione della pensione di cui alla lettera g), la misura delle pensioni di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell’art. 26.
  3. La Cassa riconosce i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le maggiorazioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.
  4. Nel caso in cui nell’ultimo anno contributivo utile alla maturazione del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e) h) l’iscritto perde uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione obbligatoria, la contribuzione dell’anno è comunque dovuta e la pensione decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo.
  5. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell’anzianità contributiva, non danno luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
  6. Le pensioni di cui ai commi 1 e 3 sono riconosciute su domanda secondo le modalità stabilite dalla Cassa, ad eccezione del supplemento di pensione di cui al comma 1 lett. f) che è riconosciuto automaticamente senza la necessità di presentare la relativa domanda.

Art. 26 - Metodo di calcolo

  1. I periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo reddituale di cui ai commi da 3 a 8.
  2. I periodi di anzianità contributiva maturati dal 1 gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l’ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari per ogni anno di anzianità contributiva al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1 gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell’art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25, la media è calcolata sui redditi riferiti a tale minor periodo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, i redditi da considerare ai fini della media per gli anni antecedenti il 1987 sono determinati convenzionalmente nella misura di euro 11.555,91 ai sensi dell’art. 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  4. Se la media dei redditi di cui al comma 3 è superiore al limite di euro 61.500,00 rivalutato ai sensi dell’art. 27, la percentuale di cui al comma 3 è ridotta allo 0,60% per la parte di media reddituale eccedente tale importo.
  5. Per gli anni di anzianità contributiva 2002 e 2003 i coefficienti del 2% e dello 0,60% sono ridotti rispettivamente a 1,75% e a 0,50%.
  6. Per gli anni di anzianità contributiva dal 1987 al 2003 nei quali la contribuzione soggettiva dovuta e versata è pari a quella minima, il reddito da considerare per il calcolo della media di cui al comma 3 è quello di cui alla tabella A (allegato 1).
  7. I redditi relativi a periodi ricongiunti presso la Cassa ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 e collocati temporalmente fino al 2003 sono utili ai fini del calcolo della media reddituale di cui al comma 3 del presente articolo e sono rivalutati ai sensi dell’art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  8. Per la determinazione della quota di pensione di cui al comma 1 si tiene conto del limite massimo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 28 agosto 1995, n. 335.
  9. L’ammontare della quota di pensione di cui al comma 2 è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale di cui al comma 11 per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella B (allegato 2) corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione.
    dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.
  10. Sino al 31 dicembre 2011 l’aliquota di computo per la determinazione del montante contributivo è pari all’aliquota di finanziamento. Dal 1 gennaio 2012 al 31/12/2022, subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, l’aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento secondo le modalità e i criteri di cui alla tabella C (allegato 3). Dal 1 gennaio 2023, subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, l’aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento secondo le modalità e i criteri di cui alla tabella C bis (allegato 3 bis).
  11. Il montante contributivo individuale determinato al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:
    1. della contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione ai sensi dell’art. 7 con effetto dalla data di ciascun versamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    2. della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    3. della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento;
    4. della contribuzione versata e trasferita fino al 31 dicembre dell’anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione,riscatto ai sensi degli artt. 13, 14, 14 bis e 15, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    5. della contribuzione versata e trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione, riscatto ai sensi degli artt. 13, 14, 14 bis e 15;
    6. di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    7. di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4) , subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo;
    8. di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno, come disciplinato per gli anni dal 2023 al 2032 dalla tabella D bis (allegato 4bis), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.
  12. La contribuzione versata per annualità non riconosciute per carenza dell’esercizio professionale, per accertate condizioni di incompatibilità e per intervenuta prescrizione, non concorre alla formazione del montante di cui al comma 11.
  13. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti:
    1. per gli anni dal 2004 al 2008, è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare;
    2. per gli anni dal 2009 al 2015 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT in caso di media effettiva superiore a quest’ultimo valore;
    3. dall’anno 2016fino al 2018 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari al più alto tra la media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT e la media quinquennale del tasso di redditività del patrimonio di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 indicato nell’ultimo bilancio tecnico, maggiorato del tasso di inflazione registrato per ogni anno del quinquennio di riferimento, che si assume non potrà essere in ogni caso superiore al 3%. Ogni qual volta il tasso individuato risulti maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT, esso potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l’equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga compromesso.
    4. dall’anno 2019 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari al 3% in caso di media effettiva superiore. Ogni qual volta il tasso individuato risulti maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT, esso potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l’equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga compromesso.
  14. Per gli anni di cui alle lettere b),c) e d) del comma 13 l’eventuale maggior rendimento è destinato a un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito.
  15. L’importo della pensione annua formata dalla somma delle quote di cui ai commi 1 e 2 non può essere inferiore alla pensione calcolata con il solo metodo contributivo secondo le modalità applicative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
  16. La quota di pensione calcolata ai sensi del comma 1 è proporzionalmente integrata al trattamento minimo vigente alla data di decorrenza del trattamento stesso e la quota di pensione calcolata ai sensi del comma 2 non è adeguata ad alcun trattamento minimo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 34, dal comma 7 dell’art. 35 e dal comma 6 dell’art. 41.
  17. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 13. Sulla base delle valutazioni biennali sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo di cui all’art. 34 dello Statuto e tenuto conto anche dell’equità intergenerazionale, il Consiglio di Amministrazione:
    1. sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati può intervenire incrementando l’aliquota di computo;
    2. sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati adotta ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione;
    3. valuta la necessità di adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B (allegato 2).
  18. L’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare, in tutto o in parte, l’eventuale maggior rendimento di cui al comma 14 assegnandolo ai montanti degli iscritti o ad altre finalità previdenziali e assistenziali.

Art. 27 - Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche

  1. L’importo delle pensioni erogate dalla Cassa è perequato a far tempo dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai calcolato dall’ISTAT, di cui all’art. 11, secondo le misure e i criteri indicati nella tabella E (allegato 5).
  2. L’importo della pensione rivalutata secondo la fascia di appartenenza della tabella E (allegato 5) non può comunque essere inferiore al limite rivalutato della fascia precedente.
  3. A decorrere dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e degli operai calcolato dall’ISTAT di cui all’art. 11, sono rivalutati:
    1. l’importo del trattamento minimo di pensione di euro 13.451,34;
    2. il limite di reddito di cui al comma 5 dell’art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della quota di pensione da calcolarsi con il metodo reddituale;
    3. il limite di reddito di cui al comma 5 dell’art. 34 e al comma 8 dell’art. 35;
    4. i limiti della tabella E (allegato 5);
    5. gli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il metodo reddituale, di cui al comma 2 dell’art. 29.

Art. 28 - Pagamento delle prestazioni pensionistiche

  1. Le pensioni sono erogate in tredici mensilità di pari importo, con arrotondamento all’euro superiore. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
  2. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 29 - Contributo di solidarietà

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni è applicato un contributo di solidarietà su tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26.
  2. Il contributo è applicato in relazione agli scaglioni di pensione rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 27 e alle percentuali di cui alla tabella F (allegato 6).
  3. All’esito dei controlli biennali sulla sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo il contributo di solidarietà può essere variato nei criteri e nelle percentuali di applicazione, valutando anche l’effetto equitativo tra le varie coorti.

Art. 30 - Prescrizione ratei di pensione

  1. Salvo l’imprescrittibilità del diritto alla pensione, i ratei di pensione liquidati e non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di disposizione del relativo pagamento.

Capo II - Pensioni
Sezione I - Pensioni dirette

Art. 31 - Pensione di vecchiaia

  1. La pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
  2. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati alternativamente i seguenti requisiti:
    1. compimento del sessantottesimo anno di età, dopo almeno trentatré anni di anzianità contributiva;
    2. compimento del settantesimo anno di età, dopo almeno venticinque anni di anzianità contributiva.
  3. Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa dopo trentatré anni o venticinque anni di anzianità contributiva senza aver conseguito il diritto alla pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto la restituzione dei contributi ai sensi dell’art. 12 conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento, rispettivamente, del sessantottesimo e del settantesimo anno di età.

Art. 32 - Pensione di vecchiaia anticipata

  1. La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
  2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato alternativamente i seguenti requisiti:
    1. compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anzianità contributiva;
    2. compimento di quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.
  3. I requisiti di cui al comma 2 sono ridotti a cinquantotto anni di età e trentacinque anni di anzianità contributiva per gli iscritti con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica, subordinatamente alla cancellazione dall’Albo professionale.
  4. La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata è fissata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Qualora la domanda di pensione di vecchiaia anticipata sia presentata successivamente alla decorrenza individuata ai sensi del comma 4, la stessa è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 33 - Pensione unica contributiva

  1. La pensione unica contributiva è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa esclusivamente dal 1 gennaio 2004.
  2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato sessantadue anni di età dopo almeno cinque anni di anzianità contributiva.
  3. La decorrenza della pensione unica contributiva è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 34 - Pensione di inabilità

  1. La pensione di inabilità è riconosciuta agli iscritti che abbiano un’incapacità permanente e totale all’esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso l’inabilità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato dieci anni di anzianità contributiva o per i quali l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età e la domanda di iscrizione sia presentata in data precedente al verificarsi dell’evento. Nel caso l’inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data anteriore al verificarsi dell’evento.
  2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione inabilitante individuata dalla commissione medica.
  3. Alla domanda di pensione di inabilità è allegato il certificato medico che attesta la sussistenza di incapacità permanente e totale all’esercizio professionale con l’indicazione della eziopatogenesi delle infermità e l’anamnesi con l’indicazione dell’epoca della insorgenza della incapacità in misura totale e con carattere permanente. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
    1. l’eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
    2. i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l’infortunio;
    3. il titolo alla corresponsione dell’indennizzo o l’avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
  4. Qualora la pensione di inabilità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  5. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di inabilità l’iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore a euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell’art. 27:
    1. l’anzianità contributiva su cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 è aumentata di dieci anni, fino a un massimo di trentacinque anni;
    2. il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell’art. 26 è individuato maggiorando di dieci anni l’età anagrafica dell’iscritto alla data di decorrenza della pensione fino a un massimo di sessantotto anni. É comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età minima della tabella B (allegato 2).
  6. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 5, è accertata ogni tre anni l’entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso al fine del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.
  7. La misura della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore all'importo della pensione minima di cui al comma 3 dell’art. 27 riferito all’anno di decorrenza della pensione.
  8. L’erogazione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione del diritto ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
  9. Entro dieci anni dalla delibera di attribuzione del trattamento pensionistico, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione la pensione è revocata d’ufficio.
  10. L’accertamento delle condizioni di inabilità nonché le modalità e le conseguenze della revisione sono disciplinati dall’art. 36.

Art. 35 - Pensione di invalidità

  1. La pensione di invalidità è riconosciuta agli iscritti che hanno una riduzione della capacità all’esercizio della professione a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso l’invalidità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti al compimento di dieci anni di anzianità contributiva, ridotti a cinque anni qualora l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età. Nel caso l’invalidità sia causata da infortunio, l’invalidità è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva o che abbiano presentato la domanda di iscrizione anteriormente al compimento del trentaseiesimo anno di età e all’infortunio.
  2. Oltre quanto disposto dal comma 1, il diritto alla pensione sussiste quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono all’iscrizione, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
  3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione invalidante individuata dalla commissione medica.
  4. Alla domanda di pensione di invalidità è allegato il certificato medico che attesta la riduzione della capacità all’esercizio della professione a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi delle infermità e l’anamnesi con l’indicazione dell’epoca della insorgenza della incapacità in misura superiore a 2/3. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
    1. l’eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
    2. i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l’infortunio;
    3. il titolo alla corresponsione dell’indennizzo o l’avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
  5. Qualora la pensione di invalidità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n.21.
  6. La misura della pensione di invalidità è calcolata secondo le modalità di cui all’art. 26 ferma restando la percentuale di riduzione al 70% di cui all’art. 5 della legge 29 gennaio 1986 n. 21.
  7. La misura della pensione di invalidità non può comunque essere inferiore al 70% dell’ammontare della pensione minima di cui al comma 3 dell’art. 27 riferito all’anno di decorrenza della pensione.
  8. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di invalidità l’iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore ad euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell’art. 27:
    1. l’anzianità contributiva sui cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 è aumentata di dieci anni fino ad un massimo di trentacinque anni;
    2. il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell’art 26 è individuato maggiorando di dieci anni l’età anagrafica dell’iscritto alla data di decorrenza della pensione fino ad un massimo di sessantotto anni. É comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età minima della tabella B (allegato 2).
  9. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 8, è accertata ogni tre anni l’entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso ai fini del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.
  10. Il pensionato di invalidità che prosegue l’esercizio della professione e matura il diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 ne può chiedere la liquidazione in sostituzione della pensione di invalidità.
  11. Qualora il pensionato di invalidità cessi dall’iscrizione alla Cassa o deceda prima della maturazione del diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33, la contribuzione soggettiva dovuta e versata dall’anno di decorrenza della pensione di invalidità dà diritto:
    1. in caso di cessazione dall’iscrizione, alla riliquidazione d’ufficio della pensione di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cancellazione con conseguente adeguamento della pensione nel caso l’importo così determinato sia più elevato rispetto a quello in pagamento;
    2. in caso di decesso, alla liquidazione della pensione indiretta in favore degli eredi ai sensi dell’art. 41 calcolata sull’intero periodo di iscrizione alla Cassa del dante causa con conseguente adeguamento della pensione nel caso l’importo determinato sia più elevato rispetto alla pensione di reversibilità della invalidità;
    3. in caso di decesso in assenza di eredi aventi diritto alla pensione indiretta, alla restituzione di cui al comma 8 dell’art. 12.
  12. Per le pensioni di invalidità dichiarate revisionabili, la Cassa accerta ogni tre anni dalla data di delibera di attribuzione del trattamento pensionistico la persistenza dello stato invalidante. La pensione è definitiva quando l’invalidità è confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto alla revisione, la pensione è revocata d’ufficio.
  13. L’accertamento delle condizioni invalidanti nonché le modalità e le conseguenze delle revisioni periodiche sono disciplinati all’art. 36.

Art. 36 - Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante

  1. L’accertamento delle condizioni tecnico-sanitarie per il riconoscimento delle pensioni di invalidità o di inabilità è demandato a una commissione medica nominata dalla Cassa, avente sede nel luogo di residenza del richiedente purché in Italia oppure, in caso di residenza all’estero, nel distretto dell’Ordine professionale di appartenenza o nell’ultimo Ordine in cui risulta iscritto, in caso di cancellazione. La commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o primario ospedaliero della materia specialistica o medico provinciale o di struttura equipollente e da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.
  2. Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere davanti alla commissione da un consulente di parte a proprie spese, il quale può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.
  3. Qualora il richiedente sia ricoverato ovvero, come attestato da certificato medico, impossibilitato a recarsi presso il luogo della visita, questa è disposta nel luogo in cui si trova.
  4. Il richiedente la pensione presenta alla commissione medica la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.
  5. La commissione medica di cui al comma 1 procede alla stesura del referto-verbale contenente:
    1. ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità;
    2. la data della insorgenza della infermità;
    3. la data in cui, in caso di inabilità, è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all’esercizio della professione e la relativa motivazione;
    4. la data in cui, in caso di invalidità, la capacità all’esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3 e la relativa motivazione;
    5. la revisionabilità della infermità accertata in caso di invalidità.

    Il referto è corredato della documentazione presentata dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla commissione, nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte.

  6. Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga il ricorso avverso la delibera assunta dalla Giunta Esecutiva inerente gli esiti della visita medica contenuti nel referto-verbale di cui al comma 5, la Cassa procede alla nomina della Commissione medica di appello in applicazione del comma 7.
  7. La commissione medica di appello ha sede in Roma ed è nominata dalla Cassa secondo i criteri di cui ai commi 1 o 12. Non possono far parte della commissione medica di appello i membri della commissione di primo grado. Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da un consulente di parte e può chiedere di non essere visitato dalla commissione medica di appello presso la sede in Roma qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.
  8. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la commissione ritiene di acquisire sono a carico della Cassa.
  9. Qualora il richiedente la pensione deceda prima di essere stato sottoposto a visita medica, la commissione medica effettua la valutazione peritale in base alla documentazione medica a disposizione della Cassa.
  10. Ai fini della revisione di cui al comma 9 dell’art. 34 e al comma 12 dell’art. 35, la persistenza dell’inabilità o dell’invalidità è accertata dalla Cassa tramite commissione medica nominata ai sensi dei commi 1 o 12.
  11. Nel caso di non persistenza dello stato inabilitante o invalidante la pensione di inabilità o di invalidità è revocata dal mese successivo alla visita medica di revisione, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui all’art. 35 comma 1, è attribuita la pensione di invalidità con decorrenza dal mese successivo alla visita medica.
  12. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l’accertamento tecnico sanitario può essere demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la Cassa stipula una convenzione.
    La convenzione garantisce:
    1. l’affidamento dell’accertamento a un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
    2. la tempestività nell’effettuazione dell’accertamento;
    3. l’effettuazione dell’accertamento presso la struttura più vicina all’interessato;
    4. l’omogeneità della valutazione su tutto il territorio nazionale;
    5. la consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria;
    6. la tutela dei dati personali a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 37 - Totalizzazione dei periodi assicurativi

  1. Le pensioni in regime di totalizzazione sono disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Art. 37 bis - Cumulo dei periodi assicurativi

  1. Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Il trattamento pro quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il professionista risulta da ultimo iscritto. Resta ferma la possibilità del professionista di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che sia presentata successivamente la maturazione dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
  3. Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di cumulo è determinato con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13 dell’art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Ai fini della determinazione del montante pensionistico il tasso annuo di capitalizzazione per gli anni antecedenti il 2004 è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
  4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato ai sensi dell’art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
  5. Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo:
    1. sono considerati pensionati solo all’atto del riconoscimento da parte della Cassa del trattamento pro quota;
    2. sono preclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 dell’art. 12 del presente Regolamento;
    3. qualora cessino o siano cessati dall’iscrizione alla Cassa potendo far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004 e periodi contributivi cumulati che non raggiungono il requisito contributivo di cui al comma 2 dell’art. 31 del presente Regolamento, conseguono il trattamento pro quota di pensione con la decorrenza prevista dal primo periodo del comma 2 del presente articolo;
    4. qualora decedano prima della decorrenza del trattamento pro quota di pensione di competenza della Cassa, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 40 del presente Regolamento.

Art. 38 - Supplemento di pensione

  1. Il supplemento di pensione è riconosciuto al dottore commercialista che prosegue o riprende l’attività professionale per almeno un quinquennio successivamente alla pensione:
    1. di vecchiaia;
    2. di vecchiaia anticipata;
    3. di anzianità;
    4. unica contributiva;
    5. di vecchiaia e anzianità riconosciute in regime di totalizzazione;
    6. di vecchiaia e anticipata riconosciute in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. La decorrenza del supplemento di pensione è fissata al 1 gennaio dell’anno successivo alla maturazione di ciascun quinquennio.
  3. La cessazione dall’iscrizione alla Cassa dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 antecedentemente la maturazione di un quinquennio dà diritto:
    1. alla restituzione dei contributi soggettivi ai sensi del comma 2 dell’art. 12;
    2. ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di quinquennio e decorrente dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cessazione dall’iscrizione.
  4. Il decesso dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 antecedentemente la maturazione di un quinquennio dà diritto:
    1. alla restituzione dei contributi soggettivi ai sensi del comma 7 dell’art. 12;
    2. ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di quinquennio e decorrente dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso nella misura delle quote reversibili;
    3. alla restituzione dei contributi soggettivi ai sensi del comma 7 dell’art. 12, qualora il decesso intervenga successivamente alla maturazione di un supplemento quinquennale in assenza di eredi aventi titolo alla pensione di reversibilità.
  5. Qualora i soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 che hanno maturato il diritto al supplemento decedano prima della relativa erogazione la quota di supplemento maturata al 31 dicembre dell’anno precedente il decesso è riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo al mese del decesso ai soggetti e nella misura di cui all’art. 40.
  6. In caso di decesso dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 la contribuzione soggettiva relativa all’anno del decesso non è dovuta e l’annualità non concorre alla formazione del quinquennio.

Art. 39 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

  1. Le modalità e i termini per la richiesta della maggiorazione del trattamento pensionistico per le categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 sono disciplinati dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.
  2. La maggiorazione è riconosciuta in aggiunta al trattamento pensionistico determinato ai sensi dell’art. 26.

Sezione II - Pensioni ai superstiti

Art. 40 - Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità

  1. Le pensioni indirette e di reversibilità sono riconosciute:
    1. al coniuge, anche separato legalmente, finché mantiene lo stato vedovile;
    2. al coniuge separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare finché mantiene lo stato vedovile;
    3. al coniuge divorziato purché titolare di assegno divorzile finché mantiene lo stato vedovile;
    4. ai figli minorenni;
    5. ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte.
  2. Ai figli minorenni sono equiparati i figli studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, sino al compimento dei 21 anni di età per gli studenti di scuole medie e professionali e sino al compimento dei 26 anni di età per gli studenti che frequentino corsi di studio universitari entro il limite di durata legale del corso di laurea.
  3. L’importo di pensione spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, fino a concorrenza del 100% della stessa, applicando le seguenti percentuali:
    1. 60% al coniuge;
    2. 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
    3. 40% in caso di due o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ripartito tra loro in parti uguali.
  4. In mancanza del coniuge o alla sua morte l’importo di pensione spettante ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro è calcolato sulla base della pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, fino a concorrenza del 100% della stessa, applicando le seguenti percentuali:
    1. 60% in caso di un solo figlio;
    2. 80% in caso di due figli diviso in parti uguali;
    3. 100% in caso di tre o più figli diviso in parti uguali.
  5. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti di cui al comma 1 comporta la riliquidazione della pensione nei confronti dei restanti beneficiari con l’applicazione delle aliquote previste in relazione alla mutata composizione del gruppo degli aventi diritto. La riliquidazione del trattamento viene effettuata calcolando la pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, dalla decorrenza originaria, con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.
  6. Le quote delle pensioni indirette e di reversibilità erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazioni alle quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari.

Art. 41 - Pensione indiretta

  1. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti dell’iscritto che decede senza diritto a pensione alle seguenti condizioni:
    1. compimento di dieci anni di anzianità contributiva per le pensioni calcolate in tutto o in parte con il metodo reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26;
    2. compimento di cinque anni di anzianità contributiva per le pensioni calcolate esclusivamente con il metodo contributivo di cui al comma 2 dell’art. 26.
  2. In assenza dei requisiti di cui al comma 1 è sufficiente che:
    1. sia stata presentata la domanda di iscrizione alla Cassa in data precedente il decesso se causato da infortunio;
    2. l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età e comunque in data precedente il decesso se causato da malattia.
  3. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti del dottore commercialista che è cessato dall’iscrizione alla Cassa e che ha maturato almeno venticinque anni di anzianità contributiva, riferibile anche ad annualità antecedenti il 1 gennaio 2004, senza aver compiuto settanta anni di età anagrafica.
  4. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti del dottore commercialista che è cessato dall’iscrizione alla Cassa e che ha maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, riferibili esclusivamente ad annualità successive il 31 dicembre 2003, senza aver compiuto sessantadue anni di età anagrafica.
  5. Qualora l’età anagrafica del dante causa al momento del decesso sia inferiore all’età anagrafica minima prevista dalla tabella dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 9 dell’art. 26, è comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età minima della tabella B (allegato 2).
  6. La base pensionistica per la determinazione delle quote spettanti ai superstiti non può comunque essere inferiore all'importo della pensione minima di cui al comma 3 dell’art. 27 riferito all’anno di decorrenza della pensione.
  7. La pensione indiretta decorre dal 1 giorno del mese successivo al decesso del dante causa alle condizioni e nella misura di cui all’art. 40.

Art. 42 – Pensione di reversibilità

  1. Le pensioni di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) dell’art. 25 nonché i trattamenti pensionistici di cui al comma 3 dell’art. 25 sono reversibili.
  2. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa alle condizioni e nella misura previste dall’art. 40.

TITOLO IV: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Capo I - Norme generali

Art. 43 – Erogazioni a titolo assistenziale

  1. La Cassa riconosce le seguenti erogazioni a titolo assistenziale:
    1. contributo a sostegno della maternità;
    2. contributo per interruzione di gravidanza;
    3. contributo complementare all’indennità di maternità;
    4. contributo a sostegno della paternità;
    5. interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
    6. contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati;
    7. contributo per spese di assistenza domiciliare;
    8. contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti;
    9. contributo per spese di onoranze funebri;
    10. borse di studio;
    11. contributo per ogni orfano di dottore commercialista;
    12. contributo per l'attività professionale.
  2. Le erogazioni a titolo assistenziale di cui al comma 1, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), sono erogate a seguito di valutazione insindacabile dello stato di bisogno da parte del Consiglio di Amministrazione.
  3. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno, per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente il beneficio assistenziale, dal coniuge e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia, anche se non legati da vincoli di parentela. Nel caso di separazione legale o divorzio, l’ex coniuge non si considera facente parte del nucleo familiare.
  4. Ogni erogazione a titolo assistenziale può essere riconosciuta per il medesimo evento:
    1. una sola volta nello stesso anno solare;
    2. a un unico soggetto, anche qualora sussista concorrenza di presupposti a favore di più aventi titolo alla richiesta fatto salvo il contributo di cui alla lett. k) del comma 1.
  5. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, sospende le erogazioni a titolo assistenziale di cui al comma 1.
  6. Le erogazioni a titolo assistenziale sono riconosciute su domanda con le modalità stabilite dalla Cassa, salvo quanto previsto al comma 1 lett. a).

Capo II - Tutela della genitorialità

Art. 44 - Indennità di maternità

  1. L’indennità di maternità è riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2. La domanda è presentata con le modalità stabilite dalla Cassa.

Art. 44 bis - Contributo complementare all’indennità di maternità

  1. La Cassa eroga un contributo a coloro ai quali non riconosce l’indennità di maternità di cui all’art. 44 per effetto esclusivamente dell’esistenza dello stesso diritto in forza dell’iscrizione presso altro ente di previdenza obbligatorio, ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra:
    1. l’importo calcolato ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e
    2. la somma dell’importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro due anni dal verificarsi dell’evento, a pena di inammissibilità.

Alla domanda è allegata l’attestazione delle somme di cui al comma 2, lett. b), rilasciata dal soggetto che le ha liquidate decorso un anno dall’evento cui si riferiscono.


Art. 45 - Contributo a sostegno della maternità

  1. La Cassa eroga un contributo a sostegno della maternità per gli eventi disciplinati dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a coloro a cui riconosce
    1. l’indennità di maternità di cui all’art. 44;
    2. il contributo complementare all’indennità di maternità di cui all’art. 44 bis.
  2. L’importo del contributo di cui al comma 1 è pari ad 1/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell’anno precedente a quello dell’evento, con un importo minimo garantito pari a euro 1.715,00. La somma del contributo di cui al comma 1 del presente articolo e dell’importo calcolato ai sensi dell’art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può comunque eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70.
  3. L’importo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è rivalutato annualmente ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento e arrotondato al successivo multiplo di euro 5,00.
  4. A seguito dell’erogazione dell’indennità di maternità o del contributo complementare all’indennità di maternità di cui al comma 1, la Cassa provvede automaticamente al riconoscimento del contributo senza la necessità di presentare ulteriori domande.

Art. 46 - Contributo per interruzione di gravidanza

  1. La Cassa riconosce alle proprie iscritte un contributo per l’interruzione di gravidanza intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza, che non rientri nella tutela di cui all’art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2. L’importo dell’assegno è pari ad 1/5 dell’indennità di maternità minima, di cui al comma 3 dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevista per l’anno in cui è avvenuta l’interruzione di gravidanza.
  3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro un anno dal verificarsi dell’evento a pena di inammissibilità.
  4. Alla domanda è allegato il certificato medico attestante che l’interruzione della gravidanza è intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza.

Art. 46 bis - Contributo a sostegno della paternità

  1. La Cassa eroga, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a sostegno della paternità ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa in caso di:
    1. nascita figlio/a.
    2. adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di minore.
  2. L’importo del contributo di cui al comma 1 è pari al 5 per cento del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 2.000,00, rivalutati annualmente ai sensi dell’art.11 del presente Regolamento e arrotondati al successivo multiplo di euro 5,00.
  3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro 180 giorni dal verificarsi dell’evento a pena di inammissibilità.
  4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
    1. estratto di nascita con l’indicazione della paternità, oppure
    2. copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione, oppure
    3. copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo;
    4. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo III - Tutela sanitaria

Art. 47 - Tutela sanitaria e professionale

  1. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere forme di tutela sanitaria, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative, nei confronti dei pre-iscritti, dei dottori commercialisti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere forme di tutela professionale, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative, in favore degli iscritti, nei limiti dei fondi disponibili.

Capo IV - Eventi straordinari

Art. 48 - Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare

  1. La Cassa riconosce un intervento economico nei seguenti casi:
    1. avvenimenti straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti a spese documentate, urgenti o di primaria necessità, che non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
    2. interruzione dell'attività professionale per almeno due mesi per:
      • fatto di malattia accertato da struttura sanitaria pubblica;
      • infortunio accertato da struttura sanitaria pubblica che abbia comportato un ricovero presso una struttura sanitaria o un intervento di pronto soccorso. Tale disposizione si applica per gli infortuni occorsi dal 21 settembre 2016, data di approvazione ministeriale del presente Regolamento, fino al 31 dicembre 2025, salvo rinnovo da sottoporre ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione;
    3. decesso dell’iscritto o pensionato che abbia determinato una situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ovvero ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
  2. É erogato un solo intervento economico qualora lo stato di bisogno scaturisca da più condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. L’intervento economico può essere erogato a favore:
    1. dell’iscritto alla Cassa nei casi previsti al comma 1 lettere a) e b);
    2. del coniuge o dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l’accesso alla pensione indiretta o di reversibilità nel caso previsto al comma 1 lettera c);
    3. dei soggetti di cui al comma 4 dell’art. 3 e di cui al comma 2 dell’art. 4, nel caso previsto al comma 1 lettera a) del presente articolo che non hanno esercitato la facoltà di iscriversi alla Cassa ancorché abbiano cessato l’attività di dottore commercialista a seguito di inabilità assoluta nonché i familiari legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, conviventi ed a carico.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria all’erogazione della prestazione, sempreché la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare del richiedente, dichiarati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43. Nell’ipotesi prevista al comma 1 lettera c) del presente articolo, è escluso il reddito del de cuius dichiarato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, dalla somma dei redditi imponibili del nucleo familiare.
  5. Qualora ricorra l’ipotesi prevista al comma 1 lett. b) del presente articolo l’importo dell’intervento è pari, per ciascun mese di inattività professionale, a 1/12 della media dei redditi professionali dichiarati nei due anni precedenti l’anno di inizio dell’inattività professionale, o nel minor periodo di esercizio della professione, con un minimo di euro 1.150,00 ed un massimo di euro 2.500,00, rivalutati annualmente ai sensi dell’art.11del presente Regolamento e arrotondati al successivo multiplo di euro 5,00. Per l’individuazione dei suddetti limiti si deve fare riferimento all’anno di inizio dell’inattività professionale.
  6. L’intervento di cui al comma 1 lett. b) può essere riconosciuto fino a un massimo di 12 mesi di inattività professionale, anche se attribuito in modo frazionato nel corso di tutto il periodo di iscrizione alla Cassa.
  7. Qualora ricorrano le ipotesi previste al comma 1 lett. a) e c) l’entità del contributo, per ogni singolo caso, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
  8. La domanda è presentata, con le modalità stabilite dalla Cassa, entro due anni dalla data dell’evento in forza del quale viene richiesto l’intervento economico, salvo gravi impedimenti documentati, pena l’inammissibilità della domanda stessa. Nell’ ipotesi prevista al comma 1 lett. b) i due anni decorrono dalla data di cessazione dell’inattività professionale come certificata da struttura sanitaria pubblica.
  9. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. copia integrale della sentenza di separazione o divorzio, se intervenuta;
    3. documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
    4. certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti l’interruzione dell’attività professionale per almeno due mesi nel caso di cui al comma 1 lettera b);
    5. certificato, ad integrazione di cui al precedente punto d), di ricovero o di intervento di pronto soccorso con la descrizione dell’infortunio sopravvenuto, qualora l’interruzione dell’attività professionale sia originata da infortunio;
    6. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
  10. Per particolari fattispecie non rientranti nei commi precedenti il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l’erogazione di un intervento economico per stato di bisogno ritenuto adeguato al singolo caso.

Capo V - Portatori di handicap

Art. 49 - Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

  1. Il contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati è erogato a favore:
    1. degli iscritti alla Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
    2. dei pensionati della Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
    3. dei portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
  2. Il contributo non può essere erogato qualora del medesimo beneficio usufruisca l’altro genitore presso diverso ente di previdenza.
  3. Per poter beneficiare del presente contributo è necessario:
    1. che l’handicap o la malattia invalidante sia riconosciuta dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    2. che il reddito imponibile dichiarato nell’anno precedente la presentazione della domanda dal nucleo familiare del richiedente, con esclusione di quello del de cuius nel caso di cui al comma 1 lett. c), non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43 del presente Regolamento. Non si cumulano al reddito le somme eventualmente riscosse in qualità di beneficiario di polizza assicurativa di qualsiasi tipo.
  4. L’importo viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e corrisposto ogni anno in unica soluzione.
  5. La domanda è presentata, per ciascuna annualità, entro l’anno di riferimento del contributo da uno dei soggetti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, allegando la seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. dichiarazione dell’altro genitore di non percepire identico beneficio da parte di altro ente di previdenza;
    3. certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui al comma 3 lett. a);
    4. copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
    5. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
  6. Dopo la prima erogazione, il certificato di cui al comma 5 lett. c) è inviato solo nel caso in cui la domanda venga presentata in data successiva a quella di revisione, indicata nel certificato stesso già trasmesso alla Cassa.
  7. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della particolare natura dell’istituto assistenziale, può valutare discrezionalmente fattispecie diverse ai fini dell’attribuzione degli interventi di cui al presente articolo.

Capo VI - Assistenza domiciliare

Art. 50 - Contributo per spese di assistenza domiciliare

  1. La Cassa riconosce contributi di partecipazione alle spese sostenute per assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici.
  2. Il contributo è riconosciuto per l’assistenza domiciliare prestata ai seguenti soggetti che versano in stato di non autosufficienza:
    1. iscritti e pensionati della Cassa;
    2. familiari legati agli iscritti e ai pensionati della Cassa da vincolo di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado;
    3. fratelli e sorelle degli iscritti non pensionati;
    4. fratelli e sorelle degli iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
  3. I soggetti di cui al comma 2 lett. b), c) e d) devono risultare nello stato di famiglia degli iscritti e dei pensionati della Cassa ed essere rispettivamente a loro carico.
  4. Per stato di non autosufficienza si intende l’impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:
    1. lavarsi;
    2. nutrirsi;
    3. deambulare;
    4. vestirsi.
  5. Per poter accedere al contributo il richiedente e i componenti il nucleo familiare devono aver dichiarato complessivamente, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43.
  6. La misura del contributo è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
  7. Possono presentare la domanda gli iscritti o i pensionati della Cassa per i quali ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e che abbiano, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, sostenuto le spese dell’assistenza domiciliare oggetto del contributo effettivamente rimaste a proprio carico. La documentazione attestante la spesa dell’assistenza domiciliare può essere intestata anche ai soggetti destinatari della prestazione.
  8. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro l’anno successivo a quello di sostenimento della spesa corredata dalla seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
    3. certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, idonea a comprovare la non autosufficienza della persona per cui si chiede il contributo, ai sensi del comma 4;
    4. documentazione fiscale idonea rilasciata dal personale infermieristico che ha prestato l’assistenza domiciliare, contenente il dettaglio della prestazione rilasciata e il costo mensile o annuale;
    5. copia del contratto di lavoro del collaboratore domestico, copia delle ricevute di pagamento delle mensilità, copia delle ricevute comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo oggetto della prestazione;
    6. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo VII - Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

Art. 51 - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

  1. La Cassa riconosce contributi per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti.
  2. Il contributo è erogato a favore:
    1. degli iscritti alla Cassa;
    2. dei titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa;
    3. dei coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
    4. dei familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, risultanti dallo stato di famiglia;
    5. dei fratelli e sorelle degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, risultanti dallo stato di famiglia.
  3. Possono accedere al contributo coloro che dimorano in casa di riposo o istituiti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti e che sostengono a proprio carico la retta, che non è soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri enti.
  4. Per poter accedere al contributo il richiedente e i componenti il nucleo familiare devono aver dichiarato complessivamente, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43.
  5. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta entro un limite massimo mensile che viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto anche dell’eventuale condizione di non autosufficienza dei soggetti di cui al comma 2.
  6. Per stato di non autosufficienza si intende l’impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:
    1. lavarsi;
    2. nutrirsi;
    3. deambulare;
    4. vestirsi.
  7. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di soggiorno in casa di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti allegando la seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
    3. certificazione medica idonea a comprovare l’eventuale non autosufficienza del richiedente;
    4. dichiarazione rilasciata dalla struttura dalla quale risulti la permanenza presso la stessa e la misura della retta mensile;
    5. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo VIII - Spese di onoranze funebri

Art. 52 - Contributo per spese di onoranze funebri

  1. La Cassa riconosce un contributo per spese di onoranze funebri documentate.
  2. Il contributo per spese di onoranze funebri è erogato a favore:
    1. degli iscritti o pensionati della Cassa a seguito di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo familiare e a carico;
    2. del coniuge o dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l’accesso alla pensione indiretta o di reversibilità,in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato della Cassa.
  3. Al fine del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, è necessario:
    1. inviare la domanda entro due anni dalla data dell’evento a pena d’inammissibilità e con le modalità stabilite dalla Cassa;
    2. che la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti, con l’esclusione del de cuius, dichiarati nell’anno precedente a quello dell’evento, risulti di ammontare non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43.
  4. L’ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli stessi.
  5. Il contributo può essere erogato anche a integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
  6. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dalla Cassa ed è sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funebri e, se minore, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal curatore.
  7. Alla domanda sono allegati:
    1. certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
    2. certificato di morte;
    3. documentazione afferente le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del richiedente il contributo;
    4. copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
    5. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo IX - Borse di studio

Art. 53 - Disposizioni generali

  1. Il Consiglio di Amministrazione emana annualmente bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio e ne fissa il relativo importo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute e accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell’ambito delle diverse categorie previste dal bando.

Sezione I - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Art. 54 - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

  1. La Cassa emana annualmente bandi di concorso a borse di studio per figli di dottori commercialisti iscritti alla Cassa, che abbiano frequentato con profitto istituti, scuole e università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, nell’anno scolastico precedente quello in cui il concorso viene bandito.
  2. Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che nell’anno precedente l’emanazione del bando abbiano:
    1. conseguito la licenza di scuola media inferiore;
    2. terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso;
    3. conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
    4. frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;
    5. frequentato dottorati di ricerca e master universitari.
  3. I requisiti per l’ammissione sono i seguenti:
    1. essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
    2. non essere stati ripetenti nell’anno scolastico oggetto del bando o essere in regola con il corso di studi universitario;
    3. aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità, con il giudizio/votazione non inferiori a quelli indicati nel bando. Gli studenti universitari devono aver conseguito una media non inferiore a quella individuata nel bando;
    4. appartenere a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di emanazione del bando un reddito imponibile complessivo d’importo non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43.
  4. All’atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.
  5. La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal bando stesso, pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  6. La domanda è presentata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o curatore per i minori, o dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.
  7. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. copia integrale della sentenza di separazione o divorzio nel caso di figli di genitori separati legalmente o divorziati;
    3. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante quanto richiesto dal bando;
    4. attestazione di pagamento della spesa sostenuta per la categoria di borsa di studio di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
    5. ogni altra documentazione richiesta dal bando.
  8. La graduatoria delle domande di partecipazione è formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell’anno di emanazione del bando. A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita relativamente alle borse di studio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 e dalla più alta spesa sostenuta per le borse di studio di cui alla lettera e) del comma 2.

Sezione II - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Art. 55 - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

  1. La Cassa emana annualmente bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano frequentato, nell’anno precedente quello in cui il concorso è bandito, corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.
  2. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti:
    1. iscritti alla Cassa nell’anno di emanazione del bando non titolari di trattamenti pensionistici e che abbiano frequentato nell’anno precedente quello in cui il concorso è bandito corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari;
    2. appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di emanazione del bando redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43;
    3. non beneficiari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.
  3. La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal bando stesso pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
    2. copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
    3. attestazione di pagamento della spesa sostenuta;
    4. ogni altra documentazione richiesta dal bando.
  5. La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approva annualmente, viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell’anno di emanazione del bando. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla più alta spesa sostenuta dal concorrente.

Capo X –Orfani di dottore commercialista

Art. 56 - Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

  1. La Cassa riconosce un contributo annuo ad ogni orfano di dottore commercialista:
    1. iscritto alla Cassa al momento del decesso;
    2. cancellato dalla Cassa al momento del decesso per il quale ricorrono le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 41;
    3. cancellato in quanto titolare di pensione di inabilità riconosciuta dalla Cassa.
  2. Il contributo è erogato a favore degli orfani in età prescolare e degli orfani studenti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, che non hanno diritto alla restituzione dei contributi ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 12.
  3. Ai fini del riconoscimento del contributo, per studenti si intendono coloro che frequentano la scuola elementare, media inferiore, media superiore, università e corsi di perfezionamento successivi alla laurea.
  4. I soggetti di cui al comma 2 devono appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti hanno dichiarato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, ad esclusione del de cuius, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art.43.
  5. La misura del contributo è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ognuna delle seguenti fasce:
    1. età prescolare;
    2. scuola elementare;
    3. scuola media inferiore;
    4. scuola media superiore;
    5. università;
    6. corso di perfezionamento post-laurea.
  6. La fascia di appartenenza e l’età anagrafica sono quelle al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del contributo. Il contributo spetta sempre in misura intera ed è individuato ai sensi del comma 5.
  7. La domanda è presentata, per ciascuna annualità, entro l’anno di riferimento del contributo con le modalità stabilite dalla Cassa corredata dalla seguente documentazione:
    1. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi e comunque in data successiva al decesso del “dante causa”;
    2. documentazione scolastica;
    3. ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo XI – Supporto all’attività professionale

Art. 56 bis - Contributo per l’attività professionale

  1. Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare specifiche iniziative, anche mediante bandi, per riconoscere contributi a favore degli iscritti alla Cassa con l’obiettivo di supportare e valorizzare la professione di dottore commercialista nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo professionale. Le somme da erogare sono determinate in funzione delle risorse disponibili per tutte le prestazioni assistenziali riconosciute agli iscritti.
  2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 i dottori commercialisti con i seguenti requisiti:
    a. iscritti alla Cassa nell’anno di delibera delle specifiche iniziativedi cui al comma 1;
    b. appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno precedente la delibera delle iniziative di cui al comma 1 redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione perindividuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell’art. 43.
  3. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dalla Cassa e pubblicate sul proprio sito web.
  4. Per le iniziative disciplinate mediante bandi:
    a. la graduatoria delle domande di partecipazione viene formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell’anno di emanazione del bando, in modo tale che la stessa favorisca gli iscritti con redditi più bassi. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente;
    b. il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute e accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascun bando, può ripartire le disponibilità non utilizzate. La ripartizione è proporzionale ai contributi riferibili alle domande non liquidabili per esaurimento delle somme previste per ciascun bando e sempre nel rispetto delle singole graduatorie.

Capo XII – Supporto agli iscritti e ai pensionati

Art. 56 ter - Supporto agli iscritti e ai pensionati

II Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili, può adottare iniziative e destinare risorse a favore della generalità degli iscritti e pensionati della Cassa, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o altri enti, al fine di ridurre i costi e agevolare gli interessati nell'ambito professionale e familiare, mediante:

  • convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati;
  • agevolazioni per l'accesso al credito;
  • agevolazioni per la concessione di mutui;
  • agevolazioni per la fruizione di asili nido, scuole materne, servizi di doposcuola, residenze sanitare e servizi di cura per anziani e di ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale lavorativa e gli impegni familiari.

TITOLO V: RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 57 - Atti contro i quali è previsto il ricorso

  1. É ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dai successivi articoli avverso:
    1. le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva;
    2. i provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione;
    3. le deliberazioni assunte in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza;
    4. l’iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute non in forza di atti di cui ai punti sopra descritti.

Art. 58 - Termini

  1. Il ricorso al Consiglio di Amministrazione deve essere inviato a mezzo raccomandata o PEC, o con altra modalità atta a certificarne la provenienza, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti assunti ai sensi dell’art. 57.
  2. Il Consiglio d’Amministrazione delibera sul ricorso dell’interessato entro il termine di 150 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso nel termine di 150 giorni dalla sua ricezione, il ricorso è da intendersi come respinto.
  3. I termini indicati nel presente articolo sono sospesi per il periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Art. 59 - Modalità di presentazione del ricorso

  1. Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente e indirizzato al Consiglio d’Amministrazione, è proposto, a pena di inammissibilità entro i termini previsti dall’art. 58, e indica specificamente, a pena di inammissibilità, l’atto che si contesta ed i motivi per i quali si ritiene che esso vada modificato. Al ricorso avverso l’iscrizione a ruolo è altresì allegata copia della cartella di pagamento contestata.
  2. La presentazione del ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso l’iscrizione a ruolo non sospende il termine di legge per proporre opposizione in sede giudiziale, né sospende l’esecuzione del ruolo stesso.

Art. 60 - Revisioni d’ufficio

  1. In ogni tempo sono possibili revisioni d’ufficio da parte di chi aveva assunto precedentemente il provvedimento e, in ogni caso, da parte del Consiglio di Amministrazione.
  2. All’esito della revisione, ove i provvedimenti siano corretti, integrati o modificati:
    1. cessa la materia del contendere sull’eventuale ricorso proposto al Consiglio di Amministrazione;
    2. l’interessato ha facoltà di ricorrere ai sensi dell’art. 57 avverso il provvedimento revisionato.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Disposizioni finali

  1. Gli importi riportati nel presente Regolamento, ove non diversamente indicato, sono riferiti al 2015.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione ministeriale.
  3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2 sono o restano abrogati i seguenti atti:
    1. Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza approvato 2 agosto 1995;
    2. Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato il 14 luglio 2004;
    3. Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà approvato il 14 luglio 2004;
    4. Regolamento per l’attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa approvato il 14 luglio 2004;
    5. Regolamento degli eventi eccezionali calamitosi approvato il 26 aprile 2007;
    6. Regolamento sui ricorsi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18.1 lett. q) dello Statuto della Cassa approvato il 14 luglio 2004;
    7. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/14/D.I. approvata il 30 luglio 2014.

TABELLE

Tabella A - Reddito equiparato alla contribuzione minima per gli anni dal 1987 al 2003

Anni Reddito di riferimento in euro (Calcolo pensione)
1987 9.296,20
1988 9.761,00
1989 10.277,50
1990 10.897,20
1991 11.620,30
1992 12.395,00
1993 13.169,70
1994 13.789,40
1995 14.357,50
1996 15.028,90
1997 15.855,20
1998 16.268,33
1999 16.612,67
2000 16.871,00
2001 17.301,33
2002 19.800,00
2003 20.300,00

Tabella B - Coefficienti di trasformazione

Età Coefficiente(%)
57 4,081
58 4,181
59 4,287
60 4,399
61 4,519
62 4,646
63 4,782
64 4,927
65 5,083
66 5,249
67 5,428
68 5,621
69 5,830
70 6,055
71 6,299
72 6,564
73 6,851
74 7,163
75 7,504
76 7,876
77 8,285
78 8,734
79 9,228
80 e oltre 9,772

Tabella C - Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2012 al 2022)

A B C D E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata Plus % riconosciuto Coefficente di equità intergenerazionale Maggiorazione Aliquota di computo
>=17% 4,0% (B*C) A+D
>= 16% e < 17% 3,8%
>= 15% e < 16% 3,6%
>= 14% e < 15% 3,4%
>= 13% e < 14% 3,2%
>= 12% e < 13% 3,0%
>= 11% e < 12% 3,0%

AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall’art. 26 nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva.

L’aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo di cui all’art. 8.

Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima , l’ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.

Il meccanismo di incremento dell’aliquota di computo di cui alla presente Tabella C è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.


Tabella C bis - Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2023)

A B C D E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata Plus % riconosciuto Coefficente di equità intergenerazionale Maggiorazione Aliquota di computo
>= 22% 5% (B*C) A+D
>= 21% e < 22% 4,8%
>= 20% e < 21% 4,6%
>= 19% e < 20% 4,4%
>= 18% e < 19% 4,2%
>= 17% e < 18% 4,0%
>= 16% e < 17% 3,8%
>= 15% e < 16% 3,6%
>= 14% e < 15% 3,4%
>= 13% e < 14% 3,2%
>= 12% e < 13% 3,0%

AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall’art. 26 nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva.

L’aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo di cui all’art. 8.

Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima, l’ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.

Il meccanismo di incremento dell’aliquota di computo di cui alla presente Tabella C bis è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.


Tabella D – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo1

A B C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% del volume di affari ai fini iva effettivo) Coefficiente di equità intergenerazionale Ammontare riconosciuto
1% (A*B)

AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

La percentuale di cui alla Colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna C della suddetta tabella verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall’art. 26 nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima di cui al comma 5 dell’art. 9 l’ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% del contributo minimo medesimo.

Il meccanismo di accreditamento del contributo integrativo a montante contributivo di cui alla presente Tabella D, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022, è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Note
3.Valido per gli anni dal 2013 al 2022.


Tabella D bis – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo dal 2023 al 2032

A B C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% del volume di affari ai fini iva effettivo - art.9) Coefficiente di equità intergenerazionale Ammontare riconosciuto
1,5% (A*B)

AR= anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
AT= anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

La percentuale di cui alla Colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto, dichiarato alla Cassa e utilizzato come base imponibile per la determinazione della contribuzione integrativa ai sensi dell’art. 9.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna C della suddetta tabella verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall’art. 26 nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima di cui al comma 5 dell’art. 9 l’ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 37,5% del contributo minimo medesimo.

Il meccanismo di accreditamento del contributo integrativo a montante contributivo di cui alla presente Tabella Dbis, come disciplinato per gli anni dal 2023 al 2032, è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.


Tabella E – Rivalutazione delle pensioni

Fasce di appartenenza Importo lordo annuo del trattamento pensionistico Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT
Prima importo fino a euro 31.052,41 100%
Seconda importo compreso tra euro 31.052,42 ed euro 51.754,03 90%
Terza importo superiore ad euro 51.754,03 75%

Tabella F – Contributo di solidarietà

Scaglioni Percentuale per pensioni con decorrenza dal 1/1/2005 Percentuale per pensioni con decorrenza sino AL 31/12/2004
Fino ad euro 13.451,34 0% 0%
Da euro 13.451,35 ad euro 26.902,65 2% 4%
Da euro 26.902,66 ad euro 53.805,36; 3% 5%
Da euro 53.805,37 ad euro 80.701,83 4% 6%
oltre euro 80.701,83 5% 7%

I limiti di cui alla tabella devono essere divisi per l’anzianità maturata con il sistema retributivo e moltiplicati per l’anzianità complessiva individuale.