Pensione di invalidità
Chi può richiederla:
Iscritti alla Cassa che hanno una riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a 2/3 (66,67%), in maniera continuativa a causa di malattia o infortunio sopraggiunti all’iscrizione, con i seguenti requisiti di anzianità contributiva:
In caso di malattia | In caso di infortunio |
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Decorrenza:
La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato invalidante successiva alla data di presentazione della domanda la decorrenza è fissata al 1° del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante individuato dalla commissione medica.
Il riconoscimento della pensione di invalidità consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale al fine di poter richiedere, al raggiungimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi, la pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata o unica contributiva in sostituzione della pensione di invalidità.
Al pensionato di invalidità che si cancella dalla Cassa prima di aver raggiunto i requisiti per chiedere la sostituzione della pensione sarà rideterminata la pensione di invalidità tenendo conto dei contributi soggettivi versati dall’anno del pensionamento all’anno di cancellazione.
L’importo della pensione è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.