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Pensione di invalidità

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Chi può richiederla:

Iscritti alla Cassa che hanno una riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a 2/3 (66,67%), in maniera continuativa a causa di malattia o infortunio sopraggiunti all’iscrizione, con i seguenti requisiti di anzianità contributiva:

In caso di malattia In caso di infortunio
  • 10 anni
  • 5 anni se l’iscrizione alla cassa è continuativa e intervenuta prima del compimento del 36° anno di età
  • 5 anni
  • la sola presentazione della domanda di iscrizione se presentata prima del compimento del 36°anno di età e prima dell’infortunio

Decorrenza:

La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato invalidante successiva  alla data di presentazione della domanda la decorrenza è fissata al 1° del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante individuato dalla commissione medica.

Il riconoscimento della pensione di invalidità consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale al fine di poter richiedere, al raggiungimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi, la pensione di vecchiaia o  vecchiaia anticipata o unica contributiva in sostituzione della pensione di invalidità.
Al  pensionato di invalidità che si cancella dalla Cassa prima di aver raggiunto i requisiti per chiedere la sostituzione della pensione sarà rideterminata la pensione di invalidità tenendo conto dei contributi soggettivi versati dall’anno del pensionamento all’anno di cancellazione. 

L’importo della pensione è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.

Quando e come richiederla:

La pensione di invalidità, in presenza dei requisiti, può essere richiesta in qualunque momento utilizzando esclusivamente il servizio online DPE - Domanda di Pensione, allegando la seguente  documentazione:
fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
copia del certificato medico che attesti, in caso di malattia o infortunio, la riduzione della capacità all’esercizio della professione a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi delle infermità e l’anamnesi con indicazione dell’epoca dell’insorgenza dell’incapacità in misura superiore a 2/3 (vedi fac-simile certificato medico invalidità).
In caso di infortunio allegare la documentazione comprovante:
eventuale proposizione di azione giudiziaria contro terzi responsabili o loro aventi causa;
i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l’infortunio;
il titolo alla corresponsione dell’indennizzo o l’avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto/a.