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Statuto

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In vigore dal 19.12.1994 - Ultimo aggiornamento 08.07.2021

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e denominazione
Art. 2 - Finalità e autonomia
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Durata


Titolo II: ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE ALLA CASSA

Art. 5 - Iscrizione e associazione
Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione e reiscrizione
Art. 7 - Diritti e obblighi
Art. 8 - Trasparenza nel rapporto con gli Associati e i destinatari delle prestazioni


Titolo III: CONTRIBUZIONE E TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONI, CONTRIBUZIONI ED ATTI ACCESSORI

Art. 9 - Obbligo e forme della contribuzione
Art. 9bis – Termini in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori


Titolo IV: TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 10 - Prestazioni
Art. 11 – Beneficiari


Titolo V: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE INTERNO

Art. 12 - Organi
Art. 13 - Assemblea degli Associati
Art. 14 - Elezione composizione e durata dell'Assemblea dei Delegati
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea dei Delegati
Art. 16 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati
Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 19 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 20 - Composizione e durata della Giunta esecutiva
Art. 21 - Competenze della Giunta esecutiva
Art. 22 - Convocazione e deliberazioni della Giunta esecutiva
Art. 23 - Presidente della Cassa
Art. 24 - Norme di comportamento degli Amministratori
Art. 25 - Collegio dei sindaci
Art. 26 - Direttore Generale
Art. 27 - Requisiti per l'esercizio delle cariche istituzionali
Art. 28 - Conflitto d’interessi


Titolo VI: PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 29 – Patrimonio
Art. 30 – Entrate
Art. 31 – Variabilità delle entrate contributive


Titolo VII: GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art. 32 – Equilibrio finanziario della gestione
Art. 33 – Esercizio sociale e bilanci
Art. 34 – Bilancio tecnico
Art. 35 – Riserva legale
Art. 36 – Impieghi


Titolo VIII: PERSONALE

Art. 37 – Personale


Titolo IX: LIBRI SOCIALI

Art. 38 – Libri sociali


Titolo X: VIGILANZA SULLA CASSA

Art. 39 – Invio delle deliberazioni per l'approvazione
Art. 40 – Esecutività di altri atti
Art. 41 – Comunicazioni all'Albo delle Associazioni


Titolo XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Proroga delle funzioni
Art. 43 – Norme di rinvio


Titolo XII: NORME TRANSITORIE

Art. 44 – Disposizioni di coordinamento


TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e denominazione

1.1.  La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC), istituita con Legge 3.2.1963, n.100, in prosieguo denominata "Cassa", a seguito della deliberazione del 19 dicembre 1994, adottata a norma dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.6.1994, n. 509 dal Comitato dei Delegati, avente ad oggetto la trasformazione della sua personalità giuridica, è ente di diritto privato assimilato all’associazione, con gli adattamenti derivanti dal citato decreto 30.6.1994, n. 509.


Art. 2 - Finalità e autonomia

2.1.  La Cassa espleta, senza scopo di lucro e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nell'ambito dei principi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari già esercitate dalla Cassa prima della trasformazione, ferma restando anche l'obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione.

2.2. Nell'esercizio delle finalità istituzionali, riconducibili all'articolo 38 della Costituzione,  la Cassa si avvale delle strumentazioni previste dalla legislazione allo scopo di garantire la tutela previdenziale e assistenziale con i connessi obblighi contributivi.

2.3.  La Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei Dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Per esigenze di studio e sviluppo della sicurezza sociale,  la Cassa può promuovere iniziative nell’ambito delle finalità istituzionali anche attraverso la partecipazione a società, Enti, Organismi ed Associazioni in Italia, nell’Unione Europea ed all’Estero. 

2.4.  La Cassa eroga i propri servizi secondo criteri di trasparenza e efficienza.


Art. 3 – Sede

3.1  La Cassa ha sede legale in Roma.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, si possono costituire o sopprimere sedi distaccate o secondarie in rapporto ad esigenze che lo rendessero necessario od opportuno. 


Art. 4 – Durata

4.1.  La Cassa , quale associazione di interesse pubblico, ha durata illimitata e non potrà farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei suoi Organi.


TITOLO II: ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE ALLA CASSA

Art. 5 - Iscrizione e associazione

5.1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati, in virtù delle disposizioni vigenti, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.

5.2. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Assemblea dei delegati.

5.3. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione, esaminati i presupposti della sua obbligatorietà, avviene d'ufficio con comunicazione all'interessato il quale è obbligato a versare i contributi dovuti debitamente rivalutati e le penali secondo le vigenti disposizioni.

5.4. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui avviene.

5.5. La qualità di iscritto comporta l'associazione alla Cassa con la facoltà di esercitare le prerogative di cui al successivo articolo 7.

5.6. Il domicilio legale di ogni iscritto, per quanto concerne i rapporti con la Cassa, è quello risultante dalla comunicazione dell'Ordine di appartenenza ovvero quello reso noto dall'iscritto con apposita comunicazione.

5.7. Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i Dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale. A tal fine, gli interessati devono comunicare e documentare alla Cassa, nel termine previsto per l'iscrizione, le condizioni che li esonerano da tale obbligo.

5.8. Il rapporto fra periodi di inattività professionale e anzianità di iscrizione è regolato dalla normativa già vigente al momento della trasformazione della Cassa e da eventuali successive modifiche.


Art. 6 – Cessazione dell'iscrizione e reiscrizione

6.1. L’iscrizione alla Cassa cessa, con conseguente cessazione del rapporto associativo:

  1. per cancellazione dall'albo professionale o per effettiva cessazione dell'attività professionale comprovata anche dalla contestuale disattivazione della correlata posizione fiscale;
  2. per l’opzione, in relazione all'esercizio di un'ulteriore professione, a favore di altro Ente gestore di previdenza obbligatoria per liberi Professionisti;
  3. per cancellazione d'ufficio, qualora l'Associato non eserciti l'opzione a favore di essa entro sei mesi dalla nuova iscrizione secondo le norme di cui all'articolo 32 della legge 29 gennaio 1986, n. 21;
  4. per decesso dell’Associato;
  5. su richiesta dell’Associato ai sensi del comma 7 del precedente articolo 5.

6.2. In caso di ricostituzione dei presupposti, si procede a nuova iscrizione. Ove il professionista reiscritto abbia ottenuto in precedenza la restituzione dei contributi, questi ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, secondo le norme del Regolamento.


Art. 7 - Diritti e obblighi

7.1. Gli Associati fruiscono, alle condizioni richieste e nelle misure previste, delle prestazioni previdenziali e assistenziali; sono destinatari delle informazioni e  possono accedere agli atti della  Cassa  secondo  le  norme  di cui al successivo articolo 8; possono ricorrere avverso provvedimenti che li riguardano. Inoltre, gli stessi, in  qualità di Associati:

  1. eleggono i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
  2. partecipano alla vita deliberativa tramite i rappresentanti eletti negli Organi della Cassa;
  3. fruiscono del diritto di elettorato passivo ai fini della formazione dell'Assemblea dei delegati ed altresì, alle condizioni indicate negli articoli del successivo Titolo V, degli altri Organi della Cassa.

7.2. In caso di cessazione del rapporto con la Cassa, a parte quanto può spettare in termini di prestazioni pensionistiche e assistenziali o di restituzione dei contributi, non sussiste alcun diritto né può essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio della Cassa.

7.3. Gli Associati contribuiscono al finanziamento della Cassa nelle forme di cui al successivo Titolo III.


Art. 8 - Trasparenza nel rapporto con gli Associati e i destinatari delle prestazioni

8.1. La trasparenza nel rapporto con gli Associati e i destinatari delle prestazioni della Cassa è garantita tramite:

  1. la facoltà di ciascun diretto interessato di consultare e richiedere, con adeguata motivazione, estratti dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi della Cassa;
  2. il diritto di ciascun diretto interessato di ottenere informazioni sulla posizione assicurativa e sull'avvio e lo svolgimento delle procedure inerenti l'erogazione delle prestazioni dovutegli.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione adotta una specifica deliberazione in merito alle modalità di esercizio delle predette prerogative e alle modalità da seguire per darvi seguito da parte della Amministrazione della Cassa.


Titolo III: CONTRIBUZIONE E TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONI, CONTRIBUZIONI ED ATTI ACCESSORI

Art. 9 - Obbligo e forme della contribuzione

9.1. Al fine di garantire la provvista delle risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni, gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, iscritti o comunque tenuti all'iscrizione alla Cassa, sono obbligati a contribuire sotto forma di contributo soggettivo annuo in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini delle imposte dirette con aliquota variabile:

  1. in misura minima del dieci per cento (10%)  e massima del diciassette per cento (17%) fino all’anno 2011 per i redditi professionali netti prodotti sino all’anno 2010 compreso;
  2. in misura minima dell’undici per cento (11%) negli anni 2012 e 2013 per i redditi professionali netti prodotti negli anni 2011 e 2012;
  3. in misura minima del dodici per cento (12%) dall’anno 2014 per i redditi professionali netti prodotti a partire dall’anno 2013.

Tali percentuali, nel caso di cui alla lettera b) e c) non possono eccedere il 100% del reddito, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 1 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

9.2. Per i suoi fini istituzionali, é dovuta, inoltre, alla Cassa, da tutti gli iscritti agli albi dei Dottori commercialisti, la contribuzione stabilita dalle vigenti normative sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

9.3 Sono, altresì, dovuti alla Cassa dai soggetti e nei casi disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia i contributi per le indennità di maternità, le somme per la ricongiunzione di periodi assicurativi e per il riscatto degli anni di laurea e del periodo del servizio militare ivi compresi i servizi ad esso equiparati, nonché il contributo di solidarietà, secondo le norme del Regolamento.


Art. 9bis – Termini in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori

9 bis.1 – A far data dal 29/11/02, il termine relativo a tutti gli adempimenti sia di versamento che di comunicazione che documentari, nei confronti della Cassa in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori, che scada nei giorni di sabato o festivi, è prorogato al giorno seguente non festivo.


TITOLO IV: TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 10 - Prestazioni

10.1.  La Cassa eroga:

  1. pensioni di vecchiaia;
  2. pensioni di vecchiaia anticipata;
  3. pensioni di inabilità e invalidità;
  4. pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
  5. indennità una tantum;
  6. provvidenze straordinarie;
  7. erogazioni a titolo assistenziale;
  8. indennità connesse alla maternità.

10.2. Le predette prestazioni sono erogate in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti


Art. 11 - Beneficiari

11.1. Alle condizioni e nelle misure previste per ciascun tipo di prestazione, sono beneficiari delle prestazioni della Cassa:

  1. coloro che contribuiscono o hanno contribuito alla Cassa sotto forma di contributo soggettivo e integrativo e i loro familiari;
  2. coloro che contribuiscono o hanno contribuito alla Cassa sotto forma di contributo integrativo e i loro familiari per quanto riguarda le erogazioni a titolo assistenziale, secondo apposito Regolamento.

TITOLO V:  ORDINAMENTO ISTITUZIONALE INTERNO

Art. 12 - Organi

12.1. Gli Organi della Cassa sono:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. l'Assemblea dei delegati;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. la Giunta esecutiva;
  5. il Presidente;
  6. il Collegio dei sindaci.

Art. 13 - Assemblea degli Associati

13.1. L'Assemblea, formata dagli Associati alla Cassa, si articola in Assemblee parziali formate dagli Associati appartenenti ai diversi Ordini locali.

13.2 La competenza delle Assemblee consiste nell'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.


Art. 14 – Elezione composizione e durata dell'Assemblea dei Delegati

14.1. L'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati è disciplinata dal Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

14.2 L'Assemblea dei Delegati, il cui numero complessivo non può superare le 150 unità, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

14.3 I componenti dell'Assemblea, cessati dalla carica per qualsiasi ragione, sono sostituiti da coloro che nella graduatoria circoscrizionale formata sulla base dei voti riportati nell'elezione dell'Assemblea, li seguono immediatamente. In caso di parità di voti, si applica il criterio della anzianità di cui al Regolamento elettorale. Ove manchi nella circoscrizione di appartenenza del Delegato cessato dalla carica un primo non eletto o qualora nessuno dei votati non eletti accetti la carica, sono indette elezioni suppletive con le modalità di cui al Regolamento elettorale. I componenti subentrati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

14.4 I Delegati che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni dell'Assemblea per tre sedute consecutive, sono dichiarati dall'Assemblea dei Delegati decaduti dalla carica.

14.5 Il mandato dei componenti dell’Assemblea dei Delegati si considera come espletato per intero se la carica è ricoperta per un periodo superiore alla metà della durata prevista dall'art. 14.2.


Art. 15 - Competenze dell'Assemblea dei Delegati

15.1. L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti funzioni:

  1. indica i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni;
  2. approva il budget, le eventuali variazioni e il bilancio d'esercizio;
  3. delibera  sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto  e del Regolamento di attuazione;
  4. definisce i criteri per l'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione ai fini della iscrizione alla Cassa;
  5. adotta Regolamenti per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità ai fini delle prestazioni pensionistiche;
  6. determina la tipologia e le categorie di destinatari delle attività assistenziali, predeterminandone la spesa nei limiti dei fondi disponibili;
  7. elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio di amministrazione fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.14 dello Statuto;
  8. elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci, fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.14 dello Statuto;
  9. determina i criteri per il riconoscimento del compenso, dei rimborsi spese, dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti degli altri Organi della Cassa;
  10. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti o da altre fonti normative;
  11. designa i soggetti ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 33.4;
  12. delibera in merito agli esiti del controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo.

Art. 16 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati

16.1. L'Assemblea dei Delegati, convocata e presieduta dal Presidente della Cassa, nomina, in apertura dei lavori, un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

16.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle materie da trattare.

16.3. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede della Cassa, salvo che vengano convocate altrove, purché in Italia.

16.4. L'Assemblea dei delegati è convocata almeno due volte l'anno, comunque in date utili per consentire la tempestiva approvazione del budget e del bilancio d’esercizio. L'avviso, redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in uno con la documentazione attinente alle delibere da adottare, con qualsiasi sistema di comunicazione compresi la lettera raccomandata tramite servizio postale, il telegramma, il telefax e la posta elettronica diretta che renda possibile il riscontro dell’avvenuta trasmissione.

16.5. L'Assemblea dei delegati può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio di amministrazione; su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti; su richiesta del Collegio sindacale.

16.6. La riunione dell'Assemblea, in prima convocazione, è valida se interviene la maggioranza dei Delegati. In seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima, l'adunanza è validamente costituita se interviene almeno un terzo dei Delegati.

16.7 Salvo quanto previsto dal comma seguente, le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all’atto della votazione.

16.8. Per l'approvazione delle modificazioni o integrazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale, di cui all'art. 14 dello Statuto, è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Ove alcuno dei Delegati eletti sia cessato dalla carica e non ancora sostituito, i quorum di cui al presente comma e di cui al comma 16.6 vanno calcolati scomputando il numero dei Delegati cessati e non sostituiti.

16.9. Nelle deliberazioni che li riguardano personalmente i Delegati non hanno diritto di voto.

16.10. Non sono ammessi voti per delega.

16.11. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, verbale, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

16.12. La facoltà di impugnare le deliberazioni dell'Assemblea, nei soli casi previsti dalla legge, compete ai Delegati assenti o dissenzienti. Gli assenti devono esercitarla nel termine perentorio di due mesi dalla data di comunicazione del provvedimento approvato. I dissenzienti devono esercitarla nel termine perentorio di due mesi dalla data di approvazione del provvedimento.


Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei delegati fra gli associati alla Cassa con i termini di cui al Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Fra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto chi ha il più elevato numero di anni di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I suoi Componenti possono essere rieletti per una sola volta consecutivamente.

17.3. I Consiglieri che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.

17.4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di componenti del Consiglio subentra il primo non eletto. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea è convocata d'urgenza per la rielezione dell’intero Consiglio di Amministrazione.

17.5. I componenti subentrati o rieletti, di cui al comma precedente, restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione.

17.6 Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione si considera come espletato per intero se la carica è ricoperta per un periodo superiore alla metà della durata prevista dall'art.17.2.


Art. 18 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, a cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione della Cassa non attribuite ad altri Organi, esercita in particolare i seguenti compiti:

  1. predispone il budget con la relativa relazione e con indicazione dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti in relazione alle forme di impiego di cui al successivo articolo 36; predispone, altresì, le eventuali note di variazione al budget e il bilancio d'esercizio, con la relativa relazione, da presentare all’Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
  2. delibera, nell’ambito dei criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l’attività della Cassa e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e sentito il parere vincolante dell’Assemblea dei Delegati:
    • sulla misura, sui limiti, sui criteri e sulle modalità di calcolo delle aliquote contributive;
    • sulla misura, sulle condizioni, sui criteri e sulle modalità di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto;
    • sulla fissazione dell’entità dei contributi dovuti;
    • sulle modalità e termini delle corresponsioni e delle comunicazioni.
  3. espleta le funzioni attribuitegli da altre fonti, come la predisposizione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21;
  4. delibera sui criteri di tenuta della contabilità;
  5. dispone l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio indicati nel budget;
  6. adempie alle funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa;
  7. predispone schemi e documentazioni utili per le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
  8. può provvedere, per il miglior raggiungimento dei risultati connessi all’attività di natura strumentale e senza scopo di lucro, alla costituzione di Società di servizi o alla partecipazione a Società del genere ovvero alla stipula di contratti di risultato nelle forme del contratto di lavoro autonomo con predeterminazione di oggetto, durata e compensi;
  9. attribuisce, con periodicità almeno biennale, l'incarico di elaborare il bilancio tecnico di cui al successivo articolo 34 ed esegue il controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo, di cui riferisce tempestivamente all’Assemblea;
  10. può disporre l'effettuazione di ricerche, elaborazioni, studi connessi all'attività della Cassa, anche tramite la costituzione di apposite Commissioni e utilizzando l'apporto di esperti esterni, previa determinazione di obiettivi, durata e costi;
  11. definisce l'ordinamento dei servizi, la composizione quali-quantitativa dell'organico della Cassa, il Regolamento del personale, tenendo conto della possibile applicazione, da parte della Cassa, di contratti collettivi di lavoro;
  12. determina i criteri per il riconoscimento dei rimborsi spese e di gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea dei delegati;
  13. delibera la partecipazione, anche mediante specifiche forme di rappresentanza, o comunque l'adesione alla contrattazione collettiva al fine di regolare il trattamento economico-normativo del personale;
  14. provvede all’assunzione del personale ed alla relativa amministrazione;
  15. decide in via definitiva sui ricorsi avverso le deliberazioni della Giunta e avverso i provvedimenti eventualmente delegati al Direttore Generale, nonché avverso l’iscrizione a ruolo per la riscossione dei contributi e dei relativi accessori, sulla base di apposito regolamento;
  16. elegge il Presidente della Cassa secondo le norme del comma 1 del successivo articolo 23;
  17. elegge il Vice Presidente della Cassa;
  18. nomina al proprio interno:  la Giunta Esecutiva;  la Commissione per le congruità;  la Commissione per la stabilità di lungo periodo e finanziaria; altre eventuali e temporanee Commissioni per istruire affari di propria competenza;
  19. nomina il Direttore Generale della Cassa ed il Vice Direttore Generale;
  20. promuove i contatti e assicura le intese con i Consigli degli Ordini e con il Consiglio Nazionale, decidendo anche sulle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle intese connesse all'attività della Cassa.
  21. delibera sulle iscrizioni alla Cassa, sulle cancellazioni e sulle previste restituzioni di contributi, sui rimborsi delle somme non dovute ai sensi dell’art. 2033 c.c., sui discarichi e sugli sgravi delle somme iscritte a ruolo;
  22. procede al raggruppamento in un'unica circoscrizione elettorale degli appartenenti agli Ordini locali, così come previsto dal Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, alla Giunta esecutiva, a singoli Consiglieri particolari funzioni.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale:

  1. le funzioni di cui al punto w del comma 18.1 del presente articolo;
  2. i provvedimenti su riscatti, ricongiunzioni, ripristini, esoneri;
  3. le delibere relative a tutte le prestazioni assistenziali escluse quelle che richiedono apprezzamento discrezionale del Consiglio;
  4. le delibere sulle indennità di maternità;
  5. la revisione delle decisioni assunte ai sensi dei punti a, b, c, d del presente comma, su istanza degli interessati o d’ufficio;
  6. di provvedere alle assunzioni del personale e alla relativa amministrazione, alle relazioni sindacali e alle negoziazioni nei limiti del mandato;
  7. altre funzioni inerenti la gestione di competenza del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 19 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Cassa almeno ogni due mesi ovvero nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta, perlomeno, un terzo dei suoi componenti o il Collegio sindacale.

19.2. Il Consiglio è convocato almeno 10 giorni prima della riunione mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la lettera raccomandata tramite servizio postale, il telegramma, il telefax e la posta elettronica diretta che renda possibile il riscontro dell’avvenuta trasmissione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno 5 giorni prima della riunione. Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima della riunione.

19.3. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.

19.4. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

19.5. In apertura della riunione, il Consiglio nomina, fra i propri componenti, un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione che alla fine è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.


Art. 20 - Composizione e durata della Giunta Esecutiva

20.1. La Giunta esecutiva è composta da tre componenti: il Presidente – o su sua delega il Vice Presidente - e da due Membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

20.2. La Giunta dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione che la esprime.


Art. 21 - Competenze della Giunta esecutiva

21.1 La Giunta provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati, alla revoca e alle rettifiche delle pensioni sulla base delle norme vigenti e delle decisioni e direttive del Consiglio d’Amministrazione.


Art. 22 – Convocazione e deliberazioni della Giunta esecutiva

22.1. Il Presidente della Cassa convoca  la Giunta con cadenza almeno bimestrale.

22.2. La convocazione è regolata dalle norme previste per il Consiglio di amministrazione, salvo che per il termine di preavviso che, in caso di urgenza, può essere ridotto a 3 giorni.

22.3. Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.4. In apertura della riunione,  la Giunta nomina, fra i propri componenti, un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione che alla fine è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

22.5. Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione secondo apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati.


Art. 23 – Presidente della Cassa

23.1. Il Presidente della Cassa è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi o, qualora nessuno dei Consiglieri consegua tale maggioranza nelle prime due votazioni, tramite ballottaggio fra i candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

23.2. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa; sovraintende all'andamento generale della stessa.

23.3. Il Presidente adempie inoltre alle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti o da specifiche deleghe disposte dal Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti che ritiene necessari in caso di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione o della Giunta esecutiva in relazione alle competenze di tali Organi.

23.4. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.


Art. 24 - Norme di comportamento degli Amministratori

24.1. Gli Amministratori, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo regole di correttezza e diligenza e non agire, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi con la Cassa.

24.2. Gli Amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del codice civile.


Art. 25 – Collegio dei Sindaci

25.1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, dei quali:

  1. un membro effettivo e un membro supplente, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato tra i propri funzionari, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  2. un membro effettivo e un membro supplente, nominato tra i propri funzionari, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  3. tre membri effettivi e i tre supplenti sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Delegati secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

25.2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto nel successivo articolo 27, valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

25.3. Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con la responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e redige – ogni due anni – un verbale illustrativo  delle risultanze del proprio controllo sul monitoraggio degli equilibri di lungo periodo effettuato dal Consiglio d’Amministrazione; il Presidente del Collegio sindacale provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.
I Sindaci devono assistere all’Assemblea dei Delegati e alle sedute del Consiglio d’Amministrazione.
I Sindaci possono assistere alle sedute della Giunta Esecutiva.
I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio d’Amministrazione, decadono dall’ufficio.

25.4. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni ed i suoi membri elettivi non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente.

25.5. Il mandato dei componenti elettivi del Collegio dei Sindaci si considera come espletato per intero, se la carica è ricoperta per un periodo superiore alla metà della durata prevista dall'art. 25.4.


Art. 26 – Direttore Generale

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, stabilendo, all’atto della nomina, la tipologia del rapporto, la relativa durata, i compiti ed i compensi.


Art. 27 – Requisiti per l'esercizio delle cariche istituzionali

27.1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione del Dottore commercialista, il requisito della professionalità, richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi della Cassa, è considerato esistente per tutti i Professionisti associati alla Cassa.

27.2. Per essere eleggibile alla carica di componente dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale è richiesto,altresì:

  • il requisito dell'onorabilità, da considerare insito nei requisiti previsti ai fini della iscrizione e permanenza nell'Albo professionale;
  • che l'interessato abbia inviato alla Cassa le prescritte comunicazioni obbligatorie e che sia in regola con il pagamento dei contributi.

La carenza di questi requisiti, ai fini dell'eleggibilità alla carica, può essere sanata dall'interessato nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui detta carenza gli venga comunicata dalla Cassa, pena l'ineleggibilità alla carica.

27.3. I requisiti di cui al comma 2, in caso di elezione, dovranno permanere in costanza di mandato; nel caso in cui gli stessi venissero meno in corso di mandato, l'interessato potrà sanare la carenza dei medesimi nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui detta carenza gli venga comunicata dalla Cassa, pena la decadenza dalla carica.

27.4. La carica di componente dell’Assemblea dei Delegati è incompatibile con quella di Presidente o componente il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o di Presidente di un Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Dottore commercialista che versa in situazione di incompatibilità decade automaticamente, qualora non si dimetta dalla carica di Presidente o componente del Consiglio Nazionale o di Presidente di un Ordine territoriale entro trenta giorni dalla comunicazione della proclamazione, ovvero dal verificarsi della situazione di incompatibilità, se successiva, informandone la Cassa, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di trenta giorni.

27.5. La carica di componente del Consiglio d’Amministrazione e di componente elettivo del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di Presidente o componente il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o di Presidente o componente il Consiglio di un Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Dottore commercialista che versa in situazione di incompatibilità decade automaticamente, qualora non si dimetta dalla carica di Presidente o componente del Consiglio Nazionale o di Presidente o componente di un Ordine territoriale entro trenta giorni dalla comunicazione della proclamazione, ovvero dal verificarsi della situazione di incompatibilità, se successiva, informandone la Cassa, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di trenta giorni.

27.6. Oltre alla radiazione dall'albo professionale, costituiscono, comunque, condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:

  1. l'aver subito condanne, anche di primo grado se non già annullate da sentenze di grado superiore, o aver patteggiato la pena per delitti non colposi comportanti la pena detentiva superiore a due anni;
  2. l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del Codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni;
  3. l'essere in lite giudiziale con la Cassa.

27.7. Decade inoltre dalla carica colui il quale risulti cancellato, per qualsiasi motivo, dalla Cassa.


Art 28 – Conflitto di interessi

28.1 Quando sia iscritto all’ordine del giorno dell’organo di appartenenza (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Giunta Esecutiva) un argomento relativamente al quale alcuno dei componenti dell’organo medesimo abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, questi deve darne notizia agli altri componenti ed astenersi dall’esercizio del diritto di voto.
Al verificarsi del caso, i quorum degli organi si calcolano al netto di coloro che sono in conflitto di interessi.

Le fattispecie di conflitto di interessi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. operazioni che coinvolgano personalmente il componente dell’organo sia come persona fisica che come rappresentante di una persona giuridica (contratto con se stesso);
  2. operazioni nelle quali il componente dell’organo o il coniuge sia parente fino al 3° grado o legato da vincoli di affiliazione o sia convivente  dei terzi coinvolti nella operazione medesima;
  3. operazioni nelle quali il componente dell’organo o il coniuge abbia causa pendente o rapporti di debito o credito con alcuna delle parti coinvolte nella operazione medesima;
  4. operazioni che vedano coinvolti terzi con i quali il componente dell’organo sia legato da rapporti di tutela o curatela;
  5. operazioni che vedano coinvolti terzi dei quali il componente dell’organo sia procuratore, consulente o con i quali sia in relazione di affari professionali;
  6. operazioni nelle quali abbiano un interesse enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o stabilimenti dei quali il componente sia amministratore o gerente.

28.2 E’ annullabile la delibera che abbia recato un danno alla Cassa presa con il voto favorevole e determinante del soggetto che abbia un interesse in conflitto con quello della Cassa.

28.3 Qualora si rilevi che un componente elettivo del Consiglio di Amministrazione, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, non ne dia notizia agli altri componenti l’organo amministrativo e al Collegio Sindacale e non si astenga dall’esercizio del diritto di voto, questi può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea dei Delegati su proposta formulata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione o su richiesta del Collegio dei Sindaci.

28.4 Qualora un Sindaco abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della Cassa, relativamente ad un argomento all’ordine del giorno dell’Organo sulla cui attività esercita il controllo, questi deve darne notizia agli altri componenti del Collegio stesso.

28.5 Qualora si rilevi che un componente elettivo del Collegio Sindacale, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non ne dia notizia agli altri componenti del Collegio Sindacale stesso, questi può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea dei Delegati su proposta formulata dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di suo impedimento, dalla maggioranza dei componenti del Collegio stesso.


TITOLO VI: PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 29 – Patrimonio

29.1. Il patrimonio della Cassa è costituito da:

  1. beni mobili, immobili, partecipazioni e valori di proprietà della Cassa e crediti di cui la stessa risulti titolare;
  2. i beni acquisiti per effetto di lasciti, donazioni, provvidenze.

29.2. I beni immobili già di proprietà della Cassa esistenti all’atto della trasformazione sono elencati, con l'indicazione del loro valore, anche al fine di comprovare l'ottemperanza all'obbligo della riserva legale, nell'elenco allegato allo Statuto, sotto la lettera A, nel testo approvato con decreto interministeriale del 2/8/95.


Art. 30 – Entrate

30.1. Le entrate della Cassa sono le seguenti:

  1. contributi obbligatori e volontari ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti;
  2. importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;
  3. redditi patrimoniali;
  4. ogni altra eventuale entrata.

30.2. I contributi e gli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio vengono riscossi in conformità ad apposita delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 31 – Variabilità delle entrate contributive

31.1. L’ammontare delle aliquote contributive soggettive e integrative, dei contributi minimi e degli altri eventuali contributi, può essere variato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della assemblea dei delegati, in rapporto alle risultanze dei bilanci di esercizio e del bilancio tecnico, considerando le esigenze di equilibrio e stabilità di lungo periodo della gestione sulla base dell’andamento delle entrate, degli oneri per prestazioni, dei costi fissi e delle imposte.

31.2. Ogni anno i ricavi della Cassa, dedotti i costi di gestione, sono destinati al minimo per il novantotto per cento al fondo per la previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici e per la restituzione dei contributi, e al massimo per il due per cento, al fondo per l’assistenza per l’erogazione dei trattamenti assistenziali. Per un periodo di dieci anni a partire dall’esercizio della relativa approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti, i valori percentuali di cui al primo periodo del presente comma sono modificati, rispettivamente, in novantacinque per cento e cinque per cento1.

Note

  1. La rideterminazione della destinazione dei ricavi della Cassa al fondo per la previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici dal novantotto per cento al novantacinque per cento, di cui al comma 2 dell’art. 31, è stata approvata dai Ministeri Vigilanti a luglio del 2021 e, pertanto, le percentuali del 95% e del 5% fanno riferimento agli esercizi 2021-2030.


TITOLO VII: GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art. 32 – Equilibrio finanziario della gestione

32.1. La gestione della Cassa punta ad assicurare l'equilibrio finanziario come condizione necessaria della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire le cause di squilibrio.


Art. 33 – Esercizio sociale e bilanci

33.1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

33.2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il budget, indicando i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e il bilancio d’esercizio, che devono essere presentati all'Assemblea dei delegati per l'approvazione rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

33.3. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare il budget e il bilancio d'esercizio, corredati da relazione accompagnatoria, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Delegati, al Collegio Sindacale.

33.4. Il bilancio d’esercizio è sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei Revisori Legali.

33.5. I documenti e le scritture contabili rilevanti ai fini probatori potranno essere conservati su supporti di immagini, con l'osservanza delle modalità stabilite per legge.


Art. 34 – Bilancio tecnico

34.1. Almeno con periodicità biennale, il Consiglio di Amministrazione affida ad Attuario il compito di predisporre il bilancio tecnico attuariale, in particolare con riferimento ai fatti acquisiti e previsti per la componente pensionistica della gestione.

34.2. Le risultanze del bilancio sono valutate in funzione del mantenimento dell'equilibrio finanziario secondo quanto in particolare indicato ai precedenti articoli 31 e 32.


Art. 35 - Riserva legale

35.1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni viene prevista in bilancio una riserva non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere.

35.2. All’eventuale adeguamento si applicano le modalità previste dall’art. 1, comma 4°, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.


Art. 36 – Impieghi

36.1. Le somme, delle quali non sia necessario conservare la liquidità, possono essere impiegate nei seguenti modi:

  1. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  2. titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
  3. costruzione, acquisto di immobili, in Italia o all'estero, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi degli stessi;
  4. quote di fondi comuni di investimento;
  5. acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere;
  6. azioni o quote di società immobiliari;
  7. depositi bancari, prodotti finanziari bancari e assicurativi;
  8. altri modi individuati dal Consiglio di Amministrazione che, anche attraverso oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti, consentano di contemperare l'esigenza della sicurezza degli investimenti con l'esigenza di una soddisfacente redditività degli impieghi.

TITOLO VIII: PERSONALE

Art. 37 – Personale

37.1. Il rapporto di lavoro dipendente con la Cassa ha natura privata ed è regolato contrattualmente.


TITOLO IX: LIBRI SOCIALI

Art. 38 - Libri sociali

38.1. I Libri della Cassa sono costituiti da:

  1. libro giornale;
  2. libro degli inventari;
  3. libri delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale.
  4. libro dei beni ammortizzabili.

38.2. I libri di cui al comma 1 sono tenuti secondo le regole del Codice Civile ed i libri di cui alla lettera c del comma 1 devono essere, inoltre, vidimati dal Presidente del Collegio dei Sindaci o da un notaio.


TITOLO X: VIGILANZA SULLA CASSA

Art. 39 – Invio delle deliberazioni per l'approvazione

39.1. Le delibere dell'Assemblea dei delegati di modificazione e integrazione dello Statuto e dei Regolamenti sono inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l'approvazione. Sono, altresì, inviate ai predetti Ministeri, per l'approvazione, le delibere del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 18, in materia di contributi e prestazioni.


Art. 40 - Esecutività di altri atti

40.1. Gli atti e le delibere concernenti i budget, le note di variazione al budget, i bilanci d’esercizio, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nelle scelte degli investimenti, così come indicati in ogni budget, nonché le delibere contenenti criteri direttivi generali sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, d’intesa, possono formulare motivati rilievi, rinviando gli atti al nuovo esame da parte degli Organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci d’esercizio, entro 60 giorni dalla data di ricezione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione, per tutti gli atti di cui al presente articolo. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.


Art. 41 – Comunicazioni all'Albo delle Associazioni

41.1. Entro trenta giorni dalla proclamazione o nomina dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la iscrizione nell'Albo di cui all'art. 4, comma primo, del Decreto Legislativo 30.6.1994, n. 509.


TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Proroga delle funzioni

42.1. I componenti dei diversi Organi della Cassa continuano ad espletare le loro funzioni fin quando, nelle forme previste, non vengono nominati i nuovi componenti, prestando comunque la loro collaborazione per il puntuale e regolare rinnovo delle cariche.

42.2. Per gli effetti di cui agli artt. 14.2, 17.2 e 25.4 dello Statuto, si considerano anche i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.


Art. 43 – Norme di rinvio

43.1. L’Ente è disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 509/94 e nel presente Statuto. Non si applicano le norme del codice civile sulle persone giuridiche incompatibili con il D.Lgs. n. 509/94.


TITOLO XII: NORME TRANSITORIE

Art. 44 – Disposizioni di coordinamento

44.1 L’Assemblea dei Delegati insediatasi all'esito della procedura elettorale da indire entro il 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 14.2, cessa il 30 giugno 2024.

44.2 Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 44.1, in deroga a quanto previsto dall’art. 17.2, cessa il suo mandato all'atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

44.3 Il Collegio dei Sindaci che si insedia successivamente all’Assemblea dei Delegati di cui al comma 44.1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 25.4, cessa il suo mandato all'atto dell’insediamento del nuovo Collegio dei Sindaci.


 

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