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Riscatto delle annualità annullate

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Cosa si può riscattare

Gli anni annullati per prescrizione, incompatibilità o per carenza dell’esercizio professionale per i quali sia stato integralmente assolto il versamento del contributo integrativo.

Chi può chiedere il riscatto

Gli iscritti alla Cassa non pensionati e i titolari di pensione di invalidità e i loro eredi. È ammissibile la domanda solo in presenza di regolarità contributiva al 31/12 dell’anno precedente la presentazione e in assenza di condizioni di incompatibilità.
Clicca qui per verificare la regolarità della posizione contributiva.

Quali anni annullati non sono riscattabili

Gli anni per i quali non sia stato integralmente assolto il contributo integrativo.
Gli anni per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l’accredito presso altri enti previdenziali.
I periodi già coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali.

Quante volte si può fare ricorso al riscatto degli anni annullati

Una sola volta, per ciascuna tipologia (incompatibilità, mancato esercizio professionale, prescrizione), nell’arco dell’intero rapporto previdenziale con la Cassa.

Quali sono i termini per presentare la domanda

La domanda di riscatto deve essere validamente presentata entro il termine perentorio di 4 anni dalla ricezione della comunicazione del primo annullamento per ciascuna tipologia.
Per coloro che hanno ricevuto la comunicazione del primo annullamento in data antecedente l’approvazione ministeriale della delibera (05/04/2023) il termine di 4 anni per presentare la domanda scade il 05/04/2027.

Come è calcolato l'onere

L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall’anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Presentazione della domanda, modalità e termini per il pagamento

È possibile presentare domanda di riscatto delle annualità annullate mediante il servizio online DRA allegando la seguente documentazione:

  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
  • copia dell’estratto conto previdenziale (in caso di altra copertura previdenziale parzialmente coincidente).

Clicca qui per consultare la guida operativa.

Il pagamento del riscatto - come già previsto per le altre tipologie di riscatto con metodo contributivo (laurea, militare e tirocinio) - può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

  • unica soluzione; 
  • numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione; 
  • numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto occorre effettuare, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’onere, il versamento.