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Norme comuni alla pensione di invalidità e di inabilità

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La Cassa provvede ad accertare:

  • ogni tre anni dalla data di attribuzione della pensione di invalidità, se la stessa è stata dichiarata revisionabile, la permanenza dello stato invalidante. La pensione di invalidità diventa definitiva se confermata per due volte consecutive;
  • entro dieci anni dalla data di attribuzione della pensione di inabilità  la permanenza dello stato inabilitante.

Qualora a seguito di accertamento sanitario di revisione, la relazione medica attesti che la capacità all'esercizio della professione del pensionato di invalidità non è più ridotta a meno di un terzo o che la capacità all’esercizio della professione del pensionato di inabilità non  è più esclusa in maniera permanente e totale, la pensione è revocata con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica.

In presenza di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, nel triennio precedente la domanda di pensione, la cui media risulti inferiore ad euro 36.200,00 (importo rivalutato annualmente) è riconosciuto un beneficio ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.

La Cassa procede ogni tre anni, alla verifica dei redditi extraprofessionali, imponibili o esenti da imposte, per accertare la persistenza del diritto al beneficio decennale. Il titolare di pensione dovrà inviare, ogni tre anni, un’autodichiarazione, corredata da un valido documento di riconoscimento. Qualora non pervenga l’autodichiarazione, la Cassa procede alla sospensione della quota di pensione legata al beneficio. Nel caso in cui la media dei redditi extraprofessionali dichiarati ecceda il limite per la concessione del beneficio, la pensione in pagamento verrà ricalcolata escludendo la maggior quota legata al beneficio stesso.