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Disposizioni comuni

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Le pensioni sono riconosciute a seguito di presentazione della domanda previa verifica della regolarità contributiva e dell’assenza di cause di incompatibilità con lo svolgimento dell’attività professionale.
Annualmente le pensioni sono rivalutate in percentuale in base al tasso di rivalutazione stabilito dall’ISTAT. Percentuali di rivalutazione per l’anno 2024:

Importo lordo annuo del trattamento Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT % di rivalutazione (tasso ISTAT pari a 8,8%)
fino a € 36.339,81 100% 8,8%
da € 36.339,82 a € 60.566,35 90% 7,92%
oltre € 60.566,35 75% 6,6%

A seguito del riconoscimento della pensione se il pensionato appartiene ad una delle categorie indicate dalla legge 24/05/1970 n° 336 (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su domanda, la maggiorazione prevista dall’art. 39 del Regolamento Unitario.

Tutte le pensioni dirette sono reversibili. In caso di pensione in totalizzazione o in regime di cumulo la domanda deve essere presentata all’INPS.

Le pensioni dirette, escluse le pensioni in totalizzazione e in regime di cumulo,  e le pensioni indirette riconosciute ai superstiti sono determinate in base alle disposizioni dell’art.26 del Regolamento Unitario.


Per visionare la tabella dei tassi di capitalizzazione del montante pensionistico utilizzati dalla Cassa consulta il file disponibile tra gli allegati.