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Iscrizione - Esonero - Incompatibilità - Esercizio Professionale

Iscrizione

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L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
  • inizio dell’attività professionale con relativa posizione IVA  individuale  e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. 183/11.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 6 mesi dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, pena  l’applicazione delle sanzioni. In caso di omissione della domanda la Cassa procede con l’iscrizione d’ufficio.

L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesistono i requisiti richiesti.

Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta con decorrenza dal 2018 godono per i primi 5 anni di iscrizione di un regime contributivo agevolato.

Il dottore commercialista iscritto a più Albi professionali deve optare entro sei mesi, dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, per l’iscrizione ad una delle Casse di riferimento professionale.

Coloro che si reiscrivono alla Cassa dopo essersi cancellati ed aver  ottenuto la restituzione dei contributi, possono ripristinare il pregresso periodo di anzianità versando nuovamente la contribuzione restituita. La richiesta di ripristino deve essere presentata contestualmente alla domanda di reiscrizione. Le somme versate a titolo di ripristino confluiscono nel montante contributivo individuale dall’anno del versamento.

Esonero

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Il dottore commercialista in possesso di entrambi i requisiti previsti per l’iscrizione ma:

  • iscritto ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista;
  • beneficiario di un trattamento pensionistico  derivante dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
può avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa  presentando, entro lo stesso termine previsto per l’iscrizione, la domanda di esonero. Si segnala che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che coloro che versano solo il contributo integrativo (e, quindi, che pur svolgendo l'attività professionale si avvalgono della facoltà di esonerarsi dall'iscrizione alla Cassa) sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Il dottore commercialista esonerato deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare il contributo integrativo.

In caso di cessazione del titolo di esonero, entro 6 mesi, deve essere presentata la domanda di iscrizione, pena l’applicazione delle sanzioni.

Il dottore commercialista in possesso dei requisiti per l’esonero, ha facoltà di iscriversi alla Cassa. In questo caso l’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di retrodatarne la decorrenza nei limiti prescrizionali vigenti.

Incompatibilità

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La Cassa verifica periodicamente, o su richiesta dell’interessato, la presenza di eventuali  condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista.

Fino alla conclusione del procedimento di verifica la Cassa non procede con l’erogazione dei  trattamenti previdenziali  e assistenziali. Gli eventuali anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali e i relativi contributi versati (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari IVA)  sono rimborsati, su domanda, in  quanto non più dovuti.

Le cariche incompatibili con l’esercizio della professione di dottore commercialista  sono individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Esercizio Professionale

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Dal 2007 la continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciuta – per ogni anno – in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento per il calcolo del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Tale volume di affari IVA – ai soli fini della verifica della continuità dell’esercizio professionale – si intende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno.