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Ricongiunzione

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Il dottore commercialista che ha contribuito a forme di previdenza diverse può riunire presso la Cassa - ricongiunzione in entrata - o presso un altro Ente - ricongiunzione in uscita - la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:

  • dagli iscritti alla Cassa, non pensionati;
  • dagli aventi titolo alla pensione indiretta entro due anni dal decesso, a condizione che il de cuius potesse far valere un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità e invalidità.

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie (ad eccezione della contribuzione versata alla Gestione Separata Inps) purché:

  • il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;
  • il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre Gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione);
  • il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coincidenti con l’anzianità contributiva maturata alla Cassa.

L’onere della ricongiunzione dei periodi contributivi antecedenti al 31 dicembre 2003 è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 mentre per i periodi contributivi successivi è gratuita. 

Modalità di pagamento dell’onere di ricongiunzione:

  • unica soluzione;
  • numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
  • numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

Per aderire alla ricongiunzione è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione, oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell’ammontare dell’onere della ricongiunzione per il numero delle rate prescelto inferiori a quelle massime consentite.

Il mancato versamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di massima rateazione o di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell’ammontare dell’onere di ricongiunzione per il numero delle rate prescelto, entro il termine, è considerato come rinuncia alla domanda di ricongiunzione che verrà archiviata.

In caso di rinuncia alla ricongiunzione, una nuova domanda potrà essere ripresentata dopo 10 anni, purché in tale periodo si possano far valere almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio oppure, privi di questo requisito, all’atto del pensionamento.

Qualora durante il pagamento rateale venga maturato il diritto a pensione, le rate residue saranno trattenute dalle mensilità di pensione. Qualora, invece, non sussista la capienza, anche nel rispetto della garanzia dell’importo minimo di pensione, la Cassa procederà alla quantificazione della quota capitale da versare in un’unica soluzione, che riduca la rata del piano di ammortamento ad un importo tale che ne consenta la trattenuta sulla mensilità di pensione.

Gli iscritti che si avvalgono della ricongiunzione, in caso di cancellazione  non hanno diritto alla restituzione dei contributi.

Nel caso in cui la ricongiunzione sia senza oneri a carico del richiedente e si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, la contribuzione coincidente, su richiesta, viene rimborsata.

La ricongiunzione in uscita può essere richiesta:

  • dai dottori commercialisti che sono stati iscritti alla Cassa e che, a seguito di cancellazione, non hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati.

La domanda deve essere presentata presso l’Ente previdenziale cui si è iscritti al momento della richiesta.

Attraverso il servizio online REN è possibile simulare l’onere della ricongiunzione in entrata e valutarne i benefici in termini di importo e decorrenza anticipata della pensione futura.

La domanda di ricongiunzione in entrata deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DRE – Domanda di Ricongiunzione in Entrata, allegando fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.