La Cassa ha disposto la sospensione della contribuzione dovuta nel periodo 23/02/2020 – 02/11/2020; precisamente:
- 2^ rata (31/03/2020), 3^ rata (30/06/2020) e 4^ rata (30/09/2020) delle eccedenze contributive risultanti dal PCE2019;
- 1^ rata (01/06/2020) e 2^ rata (02/11/2020) dei contributi minimi e del contributo di maternità dovuti nel 2020.
La contribuzione ancora dovuta al 03/11/2020 (quindi al netto dei versamenti eseguiti nel periodo 23/02/2020 – 02/11/2020) dovrà essere versata alla Cassa in 2 rate annuali di pari importo (salva la possibilità di anticipare autonomamente piu' versamenti per ogni singola rata), senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente, al 30/09/2021 (50% della contribuzione ancora dovuta) e al 30/09/2022 (50% della contribuzione ancora dovuta).
A tale scopo la Cassa attiverà, entro il mese di novembre, un apposito servizio online per generare i MAV per il versamento delle due rate dando la possibilità agli interessati di pianificare i versamenti in base alle esigenze finanziarie, nel corso delle due annualità, con l’unico vincolo di versare il 50% entro la scadenza del 30/09/2021 e il restante 50% entro la successiva scadenza del 30/09/2022.
Anche il versamento del contributo annuale dei pre-iscritti in scadenza il 30/06/2020 dovrà essere versato in 2 rate di pari importo sempre con scadenza 30/09/2021 e 30/09/2022.
I versamenti effettuati saranno imputati proporzionalmente ai singoli contributi dovuti e confluiranno, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Unitario, nel montante con effetto dall’anno del versamento.
Esempio:
Importo 1^ rata in scadenza il 30/09/2021: € 9.582,00
Anticipo del 25% a nel mese di novembre 2020: € 2.395,5
La ripartizione del versamento avverrà come riportato nella seguente tabella:
Dovuto 1^ rata al 30.9.2021 |
9.582,0 € |
Pagamento anticipato |
2.395,5 € |
Ancora dovuto 1^ rata |
7.186,5 € |
2^ rata eccedenze 2019 |
2.500,0 € |
Versamento imputato |
625,0 € |
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1.875,0 € |
Contr. soggettivo 2019 |
1.000,0 € |
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250,0 € |
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750,0 € |
Contr. integrativo 2019 |
1.400,0 € |
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350,0 € |
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1.050,0 € |
Interessi rateazione PCE |
100,0 € |
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25,0 € |
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75,0 € |
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3^ rata eccedenza 2019 |
2.600,0 € |
Versamento imputato |
650,0 € |
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1.950,0 € |
Contr. soggettivo 2019 |
1.000,0 € |
|
250,0 € |
|
750,0 € |
Contr. integrativo 2019 |
1.400,0 € |
|
350,0 € |
|
1.050,0 € |
Interessi rateazione PCE |
200,0 € |
|
50,0 € |
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150,0 € |
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4^ rata eccedenza 2019 |
2.700,0 € |
Versamento imputato |
675,0 € |
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2.025,0 € |
Contr. soggettivo 2019 |
1.000,0 € |
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250,0 € |
|
750,0 € |
Contr. integrativo 2019 |
1.400,0 € |
|
350,0 € |
|
1.050,0 € |
Interessi rateazione PCE |
300,0 € |
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75,0 € |
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225,0 € |
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1^ rata minimi |
872,8 € |
Versamento imputato |
218,2 € |
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654,6 € |
Contr. soggettivo 2020 |
671,3 € |
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167,8 € |
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503,4 € |
Contr. integrativo 2020 |
201,5 € |
|
50,4 € |
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151,1 € |
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2^ rata minimi |
909,3 € |
Versamento imputato |
227,3 € |
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681,9 € |
Contr. soggettivo 2020 |
671,3 € |
|
167,8 € |
|
503,4 € |
Contr. integrativo 2020 |
201,5 € |
|
50,4 € |
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151,1 € |
Contr. maternità |
36,5 € |
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9,1 € |
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27,4 € |
Le somme dovute e non versate entro le scadenze previste (50% entro il 30/09/2021 e 50% entro il 30/09/2022) saranno considerate omesse e dovranno essere regolarizzate. La contribuzione oggetto della sospensione dovrà essere integralmente versata qualora concorra al riconoscimento delle prestazioni pensionistiche.
La ripresa del versamento dei piani di ammortamento dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto sospesi dal 23 febbraio 2020 avverrà dal mese di novembre e dovranno essere utilizzati i MAV già emessi (ancorché riportanti la scadenza originariamente prevista). Ad esempio, la rata in scadenza nel mese di febbraio avrà scadenza nel mese di novembre e cosi via operando, di fatto, uno slittamento del piano di ammortamento per un periodo esattamente pari a quello di sospensione.
Dal 3 novembre saranno riattivati i termini di tutti gli altri adempimenti contributivi sospesi dal 23 febbraio u.s. (a titolo esemplificativo, quelli per la regolarizzazione delle irregolarità contributive scadute al 23/02/2020, quelli previsti per la presentazione della domanda di iscrizione e per l’adesione ai riscatti e alla ricongiunzione) e quelli connessi ai ricorsi amministrativi.