Chiudi
CDC AppCDC App Android  Ios | Newsletter

Tu sei qui

Contributo a sostegno della genitorialità

Stampa

È un contributo riconosciuto in caso di:

  • Nascita di ogni figlia/o
  • Adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di ogni minore.

Chi può richiederlo:

Iscritti e iscritte alla Cassa che non abbiano titolo a percepire l’indennità di maternità obbligatoria di cui al D.Lgs. 151/2001.

Quanto spetta:

Il contributo è pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere inferiore a € 1.115,00 o superiore a € 2.225,00.

Quando e come richiederlo:

Il contributo a sostegno della genitorialità può essere richiesto a partire dalla data di nascita/adozione/affidamento ed entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento utilizzando esclusivamente il servizio online DCP - Domanda di contributo a sostegno della genitorialità, allegando la seguente documentazione:

  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
  • estratto di nascita o atto di nascita con l’indicazione della genitorialità del richiedente.

Se la domanda viene presentata per adozione o affidamento preadottivo:

  • copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione.

Se la domanda viene presentata per affidamento ai sensi della legge 184/83 (affidamento non preadottivo):

  • copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo.