Pre-iscrizione
La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da coloro che:
- dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all’art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- non sono iscritti all’Albo.
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.
Benefici assistenziali
Il pre-iscritto alla Cassa può usufruire da subito di una polizza sanitaria gratuita che prevede la copertura di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie. È anche prevista la possibilità di accedere alla rete odontoiatrica Blue Assistance grazie al codice alfanumerico di 16 cifre, disponibile nella sezione "Convenzioni" all'interno dei servizi online.
Inoltre la Cassa ha aderito alla Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte, sottoscritta dall’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (“EMAPI”) con la Compagnia assicurativa Cattolica Assicurazione, che assicura l'erogazione di un importo agli eredi del pre-iscritto in caso di decesso.
Cessazione della pre-iscrizione
La pre-iscrizione cessa, su domanda, dal 31 dicembre dell’anno della richiesta e comunque dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza dell’iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale successivo alla conclusione del periodo del tirocinio.
Restituzione contributi pre-iscrizione
La restituzione può essere richiesta contestualmente o successivamente alla cancellazione ovvero laddove non intervenga l’iscrizione ordinaria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione.