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Contributo soggettivo

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È un contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti calcolato in percentuale variabile dal 12% al 100%:

  • sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
  • sulla quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Professionisti, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

È previsto un importo di contributo minimo e un importo di reddito netto massimo a cui applicare la percentuale contributiva scelta.

Il contributo soggettivo minimo non è dovuto dai pensionati attivi che, dall’anno di decorrenza della pensione, devono versare il contributo soggettivo in misura variabile dal 12% al 100% del reddito netto professionale.

Il contributo soggettivo minimo non è dovuto per i primi 5 anni di iscrizione da coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età oppure dopo il compimento del 35° anno di età, se la decorrenza di iscrizione si colloca successivamente all’anno 2017 (per gli iscritti per la prima volta alla Cassa con decorrenza sino al 2017 il periodo di agevolazione è di 3 anni). A questi iscritti è data la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota contributiva massima al reddito determini un importo inferiore.

I pensionati di inabilità dall’anno di decorrenza della pensione non sono più tenuti al versamento del contributo soggettivo.