Chiudi
CDC AppCDC App con nuovi servizi. Installa la versione aggiornata Android  Ios

Tu sei qui

Prestazioni ai superstiti

Stampa

La Cassa riconosce:

  • la pensione indiretta  in caso di decesso del professionista non pensionato che abbia i seguenti requisiti:
Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per malattia Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per  infortunio
  • 10 anni per gli iscritti ante 2004
  • 5  anni per gli iscritti dal 2004
  • la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età
  • la sola presentazione della domanda di iscrizione se effettuata prima del decesso
  • la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista pensionato.

Beneficiari

  • coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se:
    • separato legalmente;
    • separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
    • divorziato purché titolare di assegno alimentare.
  • figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
    • i figli fino al compimento del 21° anno di età  studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
    • i figli fino al compimento del 26° anno di età studenti che frequentano corsi di studio universitari entro il limite della durata del corso legale di studi, a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
  • figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del genitore alla data del decesso.

Quanto spetta

L’importo della pensione è pari alle seguenti percentuali della pensione diretta che sarebbe spettata al professionista deceduto, ovvero sulla pensione diretta in pagamento al pensionato alla data del decesso:

  • 60% al coniuge;
  • 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali.

In assenza del coniuge:

  • 60% a un solo figlio;
  • 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
  • 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.

L’importo non può superare il 100% della pensione diretta.

Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Qualora il professionista deceduto abbia proseguito l’esercizio dell’attività professionale maturando cinque annualità contributive dopo l’attribuzione della pensione diretta (o abbia maturato una frazione di quinquennio successivo al primo) e non ne abbia fatto richiesta, spetta, su domanda ai beneficiari sopra indicati, la liquidazione del supplemento di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Nel caso in cui, invece il professionista deceduto non abbia maturato cinque anni di anzianità assicurativa successiva alla decorrenza della pensione diretta, la contribuzione soggettiva versata viene restituita, su domanda, agli eredi.