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Esonero

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Il dottore commercialista in possesso di entrambi i requisiti previsti per l’iscrizione ma:

  • iscritto ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista;
  • beneficiario di un trattamento pensionistico  derivante dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
può avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa  presentando, entro lo stesso termine previsto per l’iscrizione, la domanda di esonero. Si segnala che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che coloro che versano solo il contributo integrativo (e, quindi, che pur svolgendo l'attività professionale si avvalgono della facoltà di esonerarsi dall'iscrizione alla Cassa) sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Il dottore commercialista esonerato deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare il contributo integrativo.

In caso di cessazione del titolo di esonero, entro 6 mesi, deve essere presentata la domanda di iscrizione, pena l’applicazione delle sanzioni.

Il dottore commercialista in possesso dei requisiti per l’esonero, ha facoltà di iscriversi alla Cassa. In questo caso l’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di retrodatarne la decorrenza nei limiti prescrizionali vigenti.