La Cassa verifica periodicamente, o su richiesta dell’interessato, la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Fino alla conclusione del procedimento di verifica la Cassa non procede con l’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Gli eventuali anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali e i relativi contributi versati (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari IVA) sono rimborsati, su domanda, in quanto non più dovuti.
Le cariche incompatibili con l’esercizio della professione di dottore commercialista sono individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.