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Prestazioni ai superstiti

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La Cassa riconosce:

  • la pensione indiretta  in caso di decesso del professionista non pensionato che abbia i seguenti requisiti:
Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per malattia Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per  infortunio
  • 10 anni per gli iscritti ante 2004
  • 5  anni per gli iscritti dal 2004
  • la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età
  • la sola presentazione della domanda di iscrizione se effettuata prima del decesso
  • la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista pensionato.

Beneficiari

  • coniuge/unito civile, finché mantiene lo stato vedovile, anche se:
    • coniuge separato legalmente;
    • coniuge separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
    • divorziato/ex unito civile purché titolare di assegno divorzile/post-scioglimento unione civile.
  • figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
    • i figli fino al compimento del 21° anno di età  studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
    • i figli fino al compimento del 26° anno di età studenti che frequentano corsi di studio universitari entro il limite della durata del corso legale di studi o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente attivati dalle università, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
    • nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell’ascendente al momento del decesso e di cui l’ascendente è stato nominato tutore.
  • figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del genitore alla data del decesso.

Quanto spetta

L’importo della pensione è pari alle seguenti percentuali della pensione diretta che sarebbe spettata al professionista deceduto, ovvero sulla pensione diretta in pagamento al pensionato alla data del decesso:

  • 60% al coniuge/unito civile;
  • 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge/unito civile. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali.

In assenza del coniuge/unito civile:

  • 60% a un solo figlio;
  • 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
  • 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.

L’importo non può superare il 100% della pensione diretta.

Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Qualora il professionista deceduto abbia proseguito l’esercizio dell’attività professionale maturando tre annualità contributive dopo l’attribuzione della pensione diretta (o abbia maturato una frazione di triennio) e non ne abbia fatto richiesta, spetta, su domanda ai beneficiari sopra indicati, la liquidazione del supplemento di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.