La Cassa riconosce:
- la pensione indiretta in caso di decesso del professionista non pensionato che abbia i seguenti requisiti:
| Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per malattia | Anzianità contributiva dell’iscritto se il decesso è avvenuto per infortunio |
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- la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista pensionato.
Beneficiari
- coniuge/unito civile, finché mantiene lo stato vedovile, anche se:
- coniuge separato legalmente;
- coniuge separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
- divorziato/ex unito civile purché titolare di assegno divorzile/post-scioglimento unione civile.
- figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
- i figli fino al compimento del 21° anno di età studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
- i figli fino al compimento del 26° anno di età studenti che frequentano corsi di studio universitari entro il limite della durata del corso legale di studi o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente attivati dalle università, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro retribuito;
- nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell’ascendente al momento del decesso e di cui l’ascendente è stato nominato tutore.
- figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del genitore alla data del decesso.
Quanto spetta
L’importo della pensione è pari alle seguenti percentuali della pensione diretta che sarebbe spettata al professionista deceduto, ovvero sulla pensione diretta in pagamento al pensionato alla data del decesso:
- 60% al coniuge/unito civile;
- 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge/unito civile. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali.
In assenza del coniuge/unito civile:
- 60% a un solo figlio;
- 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
- 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.
L’importo non può superare il 100% della pensione diretta.
Decorrenza
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.
Qualora il professionista deceduto abbia proseguito l’esercizio dell’attività professionale maturando tre annualità contributive dopo l’attribuzione della pensione diretta (o abbia maturato una frazione di triennio) e non ne abbia fatto richiesta, spetta, su domanda ai beneficiari sopra indicati, la liquidazione del supplemento di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.