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Ulteriori informazioni Reddito Ultima Istanza mese di aprile

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09/06/2020

E' online nell'area riservata il servizio RUI con cui gli iscritti interessati all’indennità di € 600 per il mese di aprile (prevista dall’art. 44 del D.L. 18/2020, così come modificato dall’art. 78 del Decreto 34/2020 per i professionisti in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19) devono presentare istanza. Non saranno ammesse istanze inviate con altre modalità.

A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità ex art. 44 del D.L. 18/2020 per il mese di marzo, l’indennità di € 600 per il mese di aprile sarà erogata in automatico e non dovranno presentare una ulteriore istanza.

In applicazione del D.I. 29 maggio 2020, coloro che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo possono richiedere l'indennita per il solo mese di aprile presentando l’istanza entro l’8 luglio p.v. rilasciando (art. 3 del D.I. 29 maggio 2020) la seguente dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:

A - di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

B - di non aver percepito o di non percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

C - di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

D - di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

E - di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020.

La Cassa, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.I. 29 maggio 2020 dovrà condividere i dati dei soggetti ai quali ha corrisposto le indennità con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS per effettuare i relativi controlli.

L' art.4 del D.I. conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di monitorare l'utilizzo delle risorse disponibili e, sulla base dei flussi informativi settimanali inviati dalle Casse, dare immediata comunicazione agli enti previdenziali qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili. In tal caso la Cassa potrà erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto dall'art. 126, comma 7, del D.L. 18/2020 e dall’art. 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Per revocare la domanda di Reddito di Ultima Istanza – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata – è disponibile  il servizio online RVR - Revoca Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020.