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Stralcio automatico e definizione agevolata: la Cassa non aderisce

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26/01/2023

La Cassa, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) ha ritenuto di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2023.

La decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente. A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.

Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.

Con l’occasione, si comunica che per le medesime ragioni ed in coerenza con la posizione più volte sostenuta in passato, la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 (c.d. “Rottamazione quater”).

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