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Indennità a favore dei professionisti iscritti alla Cassa

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01/04/2020

E' online nell'area riservata il servizio RUI con cui gli iscritti interessati all’indennità prevista dal Decreto Cura Italia per i professionisti in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 devono presentare istanza. Non saranno ammesse istanze inviate con altre modalità.

L'indennità prevista dall'art. 44 del D.I. 18/2020, così come stabilito dal D.I. 28 marzo 2020 https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf è concessa:

1. ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell' art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2. ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato (ossia abbiano chiuso partita IVA tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o ridotto o sospeso (comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Cassa, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del DM dovrà condividere i dati dei soggetti ai quali ha corrisposto le indennità con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS per effettuare i relativi controlli.

L' art.4 del DM conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di monitorare l'utilizzo delle risorse disponibili (200 milioni di euro per l'anno 2020) e, sulla base dei flussi informativi settimanali inviati dalle Casse, dare immediata comunicazione agli enti previdenziali qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili. In tal caso la Cassa potrà erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, comma 7, del D.L. 18/2020.

Per revocare la domanda di Reddito di Ultima Istanza – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata – è disponibile  il servizio online RVR - Revoca Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020.