Chiudi
CDC AppCDC App Android  Ios | Newsletter

Tu sei qui

Emergenza Covid-19: Contributo a Supporto del Finanziamento anno 2021

Stampa
02/03/2021

Nell’ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per l’anno 2021 Euro 1.500.000,00 per gli iscritti che sottoscrivono contratti di finanziamento nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 1 - Beneficiari

Iscritti alla Cassa con un reddito relativo al periodo di imposta 2020 non superiore a € 50.000. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall’esercizio della professione con quelli di lavoro dipendente e con i redditi di pensione.
Sono comunque esclusi i professionisti che, per il periodo di imposta 2020, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, di ammontare lordo complessivo superiore ad € 20.000.

Art. 2 - Ammontare del Contributo a Supporto del Finanziamento

Il contributo è così determinato:

  1. € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di € 10.000 (in caso di Studio Associato o STP v. successivo Art. 4 “Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP”);
  2. Per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente € 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di € 30.000;
  3. Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Art. 3 - Finanziamenti esclusi

Non rientrano nell’ambito del finanziamento:

  1. finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
  2. finanziamenti di importo inferiore a € 10.000;
  3. finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
  4. finanziamenti stipulati antecedentemente al 01/01/2021.

Art. 4 - Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo rileva l’importo del finanziamento complessivo e il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online CSF, disponibile nell’area riservata del sito www.cnpadc.it, entro il 31/01/2022. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

  • copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) firmato da entrambi i contraenti oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l’erogazione del contributo;
  • disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.

Il servizio online CSF prevede che l’iscritto dichiari ai sensi del DPR 445/00:

  1. l’ammontare del reddito relativo al periodo di imposta 2020 derivante dall’esercizio della professione nonché dell’eventuale reddito di lavoro dipendente e/o di pensione;
  2. l’eventuale ammontare della quota di partecipazione allo Studio Associato/STP.

Non saranno considerate valide le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità, ancorché allegate direttamente alla domanda.

La Cassa procederà, successivamente, a riscontrare le informazioni auto-dichiarate con i dati risultanti dall’Agenzia delle Entrate.

Art. 6 - Erogazione del contributo

I contributi saranno riconosciuti seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Art. 7 - Revoca del contributo
Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.