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Disposizioni comuni

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Per accedere agli interventi assistenziali il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non deve superare il limite di reddito previsto che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, salvo per gli istituti previsti per la tutela della genitorialità, contributi asili nido-scuole dell’infanzia-centri estivi, e per la tutela sanitaria.

Per reddito imponibile si intende la somma di tutti i redditi soggetti a tassazione dichiarati da tutti i componenti del nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge anche se non convivente si considera facente parte del nucleo familiare.

LIMITI DI REDDITO

Anno Domanda Unico componente Due componenti Tre componenti Quattro componenti Cinque componenti Sei componenti Sette o più componenti

2026

€ 42.800 € 55.550 € 64.150 € 70.400 € 75.650 € 79.300 € 81.400

 

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di reddito aumentano e sono:

Anno Domanda Genitore con un figlio con handicap Per ogni altro componente Per ogni altro figlio con handicap

2026

€ 76.850 + 40% + 60%

In caso di adesione al concordato preventivo biennale (Decreto Legislativo n. 13/2024):

  • per il calcolo del reddito imponibile del nucleo familiare ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno (art. 43, comma 2, del Regolamento Unitario) si considera il reddito effettivo;
  • i contributi assistenziali il cui calcolo è commisurato al reddito professionale (es: il contributo a sostegno della genitorialità) e l’indennità di maternità ex art. 70 e seguenti del DLgs n. 151/01, saranno calcolati sul reddito effettivo.

Ad esclusione dell’indennità di maternità, in presenza di posizione contributiva irregolare il contributo, anche se riconosciuto, non viene liquidato.

Ad esclusione degli interventi a tutela della maternità, l’erogazione del contributo avviene a seguito di valutazione insindacabile dello stato di bisogno da parte del Consiglio di Amministrazione.