Approvate le modifiche al Regolamento Unitario deliberate dall'Assemblea dei Delegati del 10 luglio 2025
Via libera dei Ministeri vigilanti alle delibere n.7, 8 e 9, assunte dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 10 luglio 2025. Le modifiche al Regolamento Unitario riguardano:
Supplemento di pensione. Il periodo utile al riconoscimento del supplemento di pensione passerà dagli attuali cinque anni a tre. È eliminata la possibilità di richiedere la restituzione del contributo soggettivo versato dal pensionato che si cancella prima della maturazione del primo supplemento; in tal caso, sarà riconosciuto un supplemento commisurato alla frazione di triennio maturata.
Trasferimento alla Cassa del riscatto della laurea. Coloro che hanno riscattato, presso l’INPS, il periodo del corso universitario (c.d. riscatto della laurea inoccupati), potranno chiedere direttamente alla Cassa il trasferimento del montante maturato presso l'INPS.
Sistema sanzionatorio. A partire dalle inadempienze contributive relative al 2026 (ossia quelle relative al PCE 2026 in scadenza il 01/12/2026), le sanzioni per infedele comunicazione sono allineate a quelle previste nei casi in cui la Cassa acquisisce direttamente dall’Agenzia delle Entrate i dati reddituali che non sono stati comunicati dal professionista (c.d. “omessa dichiarazione”). La dichiarazione si intende infedele quando la Cassa acquisisce dall’Agenzia delle Entrate dei dati reddituali difformi da quelli precedentemente comunicati dal professionista che originano dei maggiori contributi rispetto a quelli riferibili alla precedente dichiarazione del professionista.
Tutela più ampia per le pensioni ai superstiti. La modifica amplia la platea dei beneficiari della pensione indiretta e di reversibilità, includendo anche i figli studenti fino a 26 anni che frequentano corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione post-laurea (la normativa pre-vigente, infatti, prevedeva il diritto per i figli studenti fino al 26 anni purché studenti universitari). Vengono inoltre equiparati ai figli minorenni i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, che risultano a carico dell’ascendete al momento del decesso e di cui l’ascendente è stato nominato tutore.
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Le singole sezioni del sito e i relativi servizi online saranno aggiornati prossimamente con le modifiche appena approvate.