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Eventi metereologici Calabria, Sardegna e Sicilia verificatisi dal 18/01/2026

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11/03/2026

La Cassa, considerata la gravità degli eventi metereologici che hanno recentemente colpito le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia in considerazione del DL n. 25 del 27/02/2026, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 18/01/2026 fino al 30/04/2026, con termine di versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa fissato al 10/10/2026.

La disposizione di sospensione si applica nei confronti dei soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede operativa “in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici (vedi allegato 1 all’ordinanza OCDPC n. 1180 del 30/01/2026) verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
  • danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità”.

Non si darà luogo al rimborso delle somme sospese eventualmente già versate.

I Dottori Commercialisti e i tirocinanti pre-iscritti alla Cassa, in possesso dei predetti requisiti, possono richiedere la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi utilizzando la modulistica specificatamente predisposta (clicca qui per accedervi direttamente). I Dottori Commercialisti hanno altresì la possibilità di richiedere con il medesimo modulo un intervento assistenziale.