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Riscatto di laurea, militare, servizio civile volontario e tirocinio

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Chi può richiederlo

Iscritti non pensionati della Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro superstiti se l’iscritto non ha già effettuato il riscatto.

Possono essere riscattati:

  • il periodo del corso legale di laurea in discipline valide ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista;
  • il periodo del servizio militare nonché i servizi ad esso equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
  • il periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo di 3 anni;

a condizione che:

  • per gli stessi periodi non sia già stato richiesto ed ottenuto il riscatto o l’accredito presso altri enti previdenziali;
  • i periodi non siano coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;
  • il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.

L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall’ anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presentazione della domanda, che l’onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia  determinato secondo il metodo di calcolo retributivo che è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Modalità di pagamento dell’onere di riscatto:

  • metodo di calcolo contributivo
  1. unica soluzione;
  2. numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
  3. numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 90 giorni  dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero delle rate scelto inferiore a quelle massime consentite.

  • metodo di calcolo retributivo
  1. unica soluzione;
  2. numero di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati con l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
  3. in numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto è necessario effettuare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero delle rate scelto inferiore a quelle massime consentite.

In tutti i casi il mancato versamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di massima rateazione, o di almeno una delle rate mensili che risultano dalla divisione dell'onere di riscatto per il numero di rate scelto inferiore a quelle massime consentite, entro il temine perentorio, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto che verrà archiviata.

Attraverso i servizi online RLA; RMI; RTI è possibile simulare l’onere del riscatto e valutarne i benefici in termini di importo  e decorrenza anticipata della pensione futura.

La domanda di riscatto deve essere presentata utilizzando il servizio online DRL per il riscatto del corso legale di laurea; DRM per il riscatto del periodo del servizio militare, DRT per il riscatto del periodo di tirocinio e DRC per il riscatto del servizio civile volontario, allegando la seguente documentazione:

  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
  • copia dell’estratto conto previdenziale (in caso di altra copertura previdenziale parzialmente coincidente);
  • copia del certificato di laurea ad uso riscatto con specifica indicazione della data di immatricolazione e del periodo del corso legale, da reperire c/o la segreteria dell’Università nella quale è stato conseguito il diploma di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione conseguimento laurea come da Modello 1/C (per DRL);
  • copia del foglio matricolare o Stato di Servizio da reperire c/o il Distretto Militare di appartenenza o Capitaneria di Porto (non è valido il foglio di congedo illimitato) o copia del certificato rilasciato dall’Ente pubblico qualora sia stato prestato servizio sostitutivo civile o dichiarazione sostitutiva di certificazione servizio militare come da Modello 5/C (per DRM);
  • copia del certificato di compiuto tirocinio con specifica indicazione del periodo in cui è stato svolto o dichiarazione sostitutiva di certificazione di compiuto tirocinio professionale come da Modello 2/C (per DRT);
  • copia dell’attestato di svolgimento del servizio civile volontario rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile, con indicazione del periodo in cui è stato svolto (per DRC).

Riscatto dei periodi di studio universitario effettuato da soggetti inoccupati

Coloro che hanno esercitato la facoltà di riscatto del periodo del corso legale degli studi universitari ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, possono richiedere alla Cassa il trasferimento a titolo gratuito del montante contributivo maturato presso l’INPS. Le somme trasferite confluiscono nel montante individuale secondo quanto previsto al comma 5 dell’art. 14 del Regolamento Unitario e danno titolo all’incremento dell’anzianità assicurativa pari al periodo riscattato (le frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi rilevano come anno intero).