Indennità di maternità
E’ una indennità riconosciuta in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.
Chi può richiederla:
Dottoresse commercialiste, in possesso della partita Iva e dell’iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile (due mesi antecedenti l’evento e i tre mesi successivi) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione.
Il Dottore commercialista padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità di maternità non è riconosciuta qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro Ente di Previdenza.
Quanto spetta:
L’indennità di maternità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento.
In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.914,48 o superiore a € 29.572,40.
In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente per gli eventi nascita e adozione o affido intervenuti a decorrere dal mese di ottobre 2021, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a Euro 9.280,00 (valore 2024). L'indennità di maternità riconosciuta per le ulteriori tre mensilità non può essere inferiore ai 3/5 dell'importo minimo su indicato.
Dal 13/08/2022, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono indennizzabili anche i periodi antecedenti i due mesi prima del parto per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificati a seguito di accertamento medico eseguito dalla ASL.
Quando e come richiederla:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
- copia del certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.
- copia certificato di assistenza al parto.
- Copia del/i provvedimento/i emesso/i dalla ASL o dalla Direzione territoriale del lavoro che individua il/i periodo/i indennizzabile/i per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all’art.17, c.3, del D.Lgs.151/2001.
- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione.
- copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo.