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Indennità di maternità

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E’ una indennità riconosciuta in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.​

Chi può richiederla:

Dottoresse commercialiste, in possesso della partita Iva e dell’iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile (due mesi antecedenti l’evento e i tre mesi successivi) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione.

Il Dottore commercialista padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L’indennità di maternità non è riconosciuta qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro Ente di Previdenza.

Quanto spetta:

L’indennità di maternità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento.
In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.914,48 o superiore a € 29.572,40.

In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente per gli eventi nascita e adozione o affido intervenuti a decorrere dal mese di ottobre 2021, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a Euro 9.280,00 (valore 2024). L'indennità di maternità riconosciuta per le ulteriori tre mensilità non può essere inferiore ai 3/5 dell'importo minimo su indicato.

Dal 13/08/2022, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono indennizzabili anche i periodi antecedenti i due mesi prima del parto per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificati a seguito di accertamento medico eseguito dalla ASL.

Quando e come richiederla:

L’indennità di maternità può essere richiesta a partire dalla 24° settimana di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento utilizzando esclusivamente il servizio online DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:
  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Se la domanda viene presentata prima del parto:
  • copia del certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.
Se la domanda viene presentata dopo il parto: 
  • copia certificato di assistenza al parto.
In caso di gravidanza a rischio:
  • Copia del/i provvedimento/i emesso/i dalla ASL o dalla Direzione territoriale del lavoro che individua il/i periodo/i indennizzabile/i per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all’art.17, c.3, del D.Lgs.151/2001.
Se la domanda viene presentata per adozione o affidamento preadottivo:
  • copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione.
Se la domanda viene presentata per affidamento ai sensi della legge 184/83 (affidamento non preadottivo):
  • copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo.