Contributo complementare all’indennità di maternità
È un contributo erogato in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo.
Chi può richiederlo:
Dottoresse commercialiste, in possesso della partita Iva e dell’iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile (due mesi antecedenti l’evento e i tre mesi successivi) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione, che hanno percepito o hanno diritto a percepire l’indennità di maternità presso un altro Ente di previdenza obbligatoria per l’evento nascita, adozione ed affidamento preadottivo o temporaneo.
Quanto spetta:
Il contributo è pari alla differenza tra l’importo calcolato a titolo di indennità di maternità che avrebbe erogato la Cassa in assenza del medesimo diritto maturato presso altra Gestione previdenziale obbligatoria e l’indennità percepita o alla quale si ha diritto, in forza dell’iscrizione presso altro Ente di previdenza obbligatoria. In ogni caso la somma del contributo e dell’indennità di maternità riconosciuta non può essere inferiore a € 5.093,92 o superiore a € 25.469,60.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto decorso un anno dall’evento utilizzando il modulo di domanda di contributo complementare all’indennità di maternità allegando la documentazione richiesta. A pena di inammissibilità la richiesta deve essere inoltrata non oltre due anni dall’evento. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione della somma dell’importo calcolato a titolo di indennità di maternità e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri della madre (all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), rilasciata dal soggetto che ha liquidato i relativi importi decorso un anno dall’evento a cui si riferiscono.