Tabelle dei contributi
Anni | Aliquota contributo soggettivo da applicare al reddito fino al limite massimo reddituale | Limite massimo reddituale | Contributo minimo soggettivo | Aliquota Contributo integrativo da applicare al volume affari IVA | Contributo minimo integrativo | Contributo di maternità |
2025 | Dal 12% al 100% | € 206.800 | € 3.140 | 4% | € 942 | In attesa di definizione |
2024 | Dal 12% al 100% | € 202.700 | € 3.075 | 4% | € 923 | € 77,09 |
2023 | Dal 12% al 100% | € 186.300 | € 2.825 | 4% | € 848 | € 74,70 |
2022 | Dal 12% al 100% | € 178.250 | € 2.700 | 4% | € 810 | € 77,33 |
2021 | Dal 12% al 100% | € 177.850 | € 2.690 | 4% | € 807 | € 74,56 |
2020 | Dal 12% al 100% | € 177.650 | € 2.685 | 4% | € 806 | € 73,40 |
2019 | Dal 12% al 100% | € 175.700 | € 2.655 | 4% | € 797 | € 75 |
Scadenze e modalità di versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo
I contributi minimi devono essere versati entro il 31 maggio la prima rata o rata unica ed entro il 31 ottobre la seconda rata.
I contributi minimi possono essere pagati con:
- addebito diretto tramite SDD da richiedere attraverso il servizio online PCM disponibile nel mese di aprile;
- documento di pagamento PagoPA o M.Av. da generare attraverso il servizio online PPC. Il documento di pagamento una volta generato è disponibile nella sezione documenti dell’area riservata. Una volta scelta la tipologia di documento di pagamento PagoPA o M.Av. non è possibile emettere un nuovo documento di pagamento diverso da quello inizialmente scelto.
In caso di tardivo versamento dei contributi minimi non è necessario presentare domanda di regolarizzazione spontanea in quanto non sono previste sanzioni ma solo interessi legali al tasso protempore vigente per il periodo di ritardo che verranno richiesti direttamente dalla Cassa.
Scadenze e modalità di comunicazione dei dati reddituali e versamento delle eccedenze contributive soggettivo e integrativo
- I dati reddituali devono essere comunicati tramite il servizio online PCE, entro il 1° dicembre di ogni anno, con contestuale indicazione della modalità scelta per il versamento delle eccedenze contributive. È possibile scegliere tra addebito diretto tramite SDD o documento di pagamento PagoPA/M.Av. da generare successivamente tramite il servizio online PPC. Il documento di pagamento una volta generato è disponibile nella sezione documenti dell’area riservata.
Una volta scelta la tipologia di documento di pagamento PagoPA o M.Av. non è possibile emettere un nuovo documento di pagamento diverso da quello inizialmente scelto.
Le eccedenze contributive devo essere versate in unica rata entro il 20 dicembre, se in sede di compilazione del servizio PCE è stata richiesta la rateizzazione delle eccedenze in 2, 3 o 4 rate (possibilità prevista solo per importi pari o superiori a € 1.000) i termini di versamento sono:
- 20 dicembre per la prima rata;
- 31 marzo dell’anno successivo per la 2 rata;
- 30 giugno dell’anno successivo per la 3 rata;
- 30 settembre dell’anno successivo per la 4 rata.
Il contributo di maternità deve essere versato in unica soluzione entro il 20 dicembre ed è richiesto in sede di compilazione del PCE e la modalità di pagamento è la medesima scelta per il versamento delle eccedenze contributive.
Per eccedenze contributive si intente la parte di contribuzione eccedente l’importo minimo comunque dovuto.
Modalità di calcolo delle eccedenze:
Contributo soggettivo: reddito professionale (fino al limite massimo reddituale dell’anno) x aliquota soggettivo scelta (dal 12% al 100%) = importo contributo soggettivo totale annuo dovuto - minimo contributo soggettivo dell’anno = eccedenza contributo soggettivo dovuta.
Esempio: 60.000 x 15% = 9.000 - 3.140 = 5.860
Contributo integrativo: volume di affari IVA (al netto del contributo integrativo) x 4% = importo contributo integrativo totale annuo dovuto - minimo contributo integrativo dell’anno = eccedenza contributo integrativo dovuta.
Esempio: 80.000 (83.200 x 100 ÷ 104) x 4% = 3.200 - 942 = 2.258
Per regolarizzare eventuali inadempienze contributive relative a tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali e/o tardivo/omesso pagamento delle eccedenze contributive sia per la rata unica che per le singole rate è possibile presentare domanda di regolarizzazione spontanea attraverso il servizio online DRS che consente di regolarizzare tali inadempienze con applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate dalla Cassa con l’accertamento d’ufficio.
La Cassa può provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva anche a mezzo ruolo.
Nel caso in cui il termine di comunicazione dei dati reddituali o di versamento della contribuzione scada nei giorni di sabato o festivi, è prorogato al giorno seguente non festivo.