Supplemento di pensione

Chi può richiederlo:

Coloro che maturano 5 annualità contributive rispetto a quelle utilizzate per la determinazione della pensione di:

  • vecchiaia;
  • vecchiaia anticipata;
  • unica contributiva;
  • vecchiaia o anzianità in totalizzazione;
  • vecchiaia o anticipata in regime di cumulo.

Decorrenza:

Il supplemento decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ciascun quinquennio.

Esempio:
Decorrenza pensione dal: 01/05/2020
Annualità utilizzate per calcolo del supplemento: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
Decorrenza supplemento: 01/01/2025

Nel caso in cui il pensionato si cancelli dalla Cassa entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di decorrenza della pensione o di ripresa dello svolgimento dell’attività professionale e, di conseguenza, non completa il primo quinquennio, la contribuzione soggettiva non utilizzata ai fini pensionistici viene restituita su domanda.

Successivamente alla maturazione del primo quinquennio, in caso di cessazione dall’iscrizione del pensionato, non è prevista la restituzione della contribuzione soggettiva, verrà riconosciuto un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della cancellazione.

L’importo del supplemento è determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario.

Quando e come richiederlo:

In un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli Iscritti, per i supplementi di pensione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2022, è prevista la liquidazione d’ufficio senza necessità di presentare domanda.

Coloro che hanno supplementi di pensione maturati con decorrenza fino al 1° gennaio 2021, possono presentare domanda utilizzando esclusivamente il servizio online DSP - Domanda di Supplemento Pensione.

Servizio online: 
DSP - Domanda di supplemento di pensione
Regolamento Unitario: 
Regolamento Unitario art. 26
Regolamento Unitario art. 38