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Esercizio Professionale

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Dal 2007 la continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciuta – per ogni anno – in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento per il calcolo del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Tale volume di affari IVA – ai soli fini della verifica della continuità dell’esercizio professionale – si intende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno.