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Pensione in totalizzazione

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La totalizzazione consente di sommare, ai fine della determinazione dell’anzianità contributiva,  tutti i periodi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, che singolarmente non avrebbero consentito di accedere ad un trattamento pensionistico.

E’ possibile totalizzare i periodi assicurativi maturati presso:

  • due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/94;
  • appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.L. 103/96;
  • il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
  • la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’art. 2, c.26, L. 335/95;
  • il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Le pensioni alle quali si può accedere per effetto della totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

Chi può richiederle:

  • iscritti alla Cassa;
  • cancellati per i quali la Cassa è l’ultimo ente d’iscrizione in ordine di tempo;
  • eredi e/o superstiti dell’iscritto alla Cassa deceduto non titolare di trattamento pensionistico diretto.

Sono esclusi i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

Si precisa che:

  • possono totalizzare anche coloro che, pur avendo perfezionato una ricongiunzione in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n° 42/06, possono far valere ulteriori e successivi periodi contributivi presso altro Ente;
  • la totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma1, D.Lgs. n° 42/06). Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità. La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa.

Il pagamento delle pensioni in totalizzazione è  effettuato sempre dall’Inps, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

Pensione di vecchiaia

Requisiti:

Anno di maturazione Età Anzianità Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019 66 anni 20 anni 18 mesi
dal 2016 65 anni e 7 mesi 20 anni 18 mesi
dal 2013 65 anni e 3 mesi 20 anni 18 mesi
dal 2011 65 anni 20 anni 18 mesi
fino al 2010 65 anni 20 anni -

Decorrenza:

Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda la pensione di vecchiaia in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla c.d. “finestra di accesso”, superata la quale, su richiesta dell’interessato, la decorrenza può essere fissata  al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pensionato di vecchiaia in totalizzazione può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.

Pensione di anzianità

Requisiti:

Anno maturazione Anzianità Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019 41 anni 21 mesi
dal 2016 40 anni e 7 mesi 21 mesi
dal 2014 40 anni e 3 mesi 21 mesi
2013 40 anni e 3 mesi 20 mesi
2012 40 anni 19 mesi
2011 40 anni 18 mesi
fino al 2010 40 anni -

Decorrenza:

Se la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione viene presentata successivamente alla c.d. “finestra di accesso” la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pensionato di anzianità in totalizzazione può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.

Pensione di inabilità

Requisiti:

Condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e  aver maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità.

Decorrenza:

La pensione di inabilità in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indiretta

Requisiti:

Familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal de cuius, deceduto senza essere titolare di trattamento pensionistico diretto, qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • il decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
  • possesso dei requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte (ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni previdenziali).

Gli aventi diritto alla pensione pro quota della Cassa sono i familiari superstiti individuati dall'art. 40 del Regolamento Unitario.

Decorrenza:

La  pensione indiretta in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso e non può avere decorrenza anteriore al 1 aprile 2006.

Metodo di calcolo 

E’ determinato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 42 del 2 febbraio 2006.
Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizzazione é determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. 
Qualora il dottore commercialista abbia almeno 24 anni di anzianità contributiva maturati  presso la Cassa, il trattamento pro quota di pensione della Cassa è pari a quello determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

Il servizio online PES fornisce la quota presunta lorda della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza.

Come richiedere la pensione 

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata all’Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa in cui il richiedente è iscritto ovvero è stato iscritto.

Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

La domanda di pensione in totalizzazione alla Cassa deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DPE - Domanda di Pensione, allegando fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.