Chiudi
CDC AppCDC App Android  Ios | Newsletter

Tu sei qui

Pensione in regime di cumulo

Stampa

Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Regolamento Unitario della Cassa.
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire a coloro che sono stati iscritti presso le forme di assicurazione di cui all’art.1, comma 239, della legge 228/2012 e che non siano titolari di pensione diretta, l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipata ovvero ai trattamenti d’inabilità e indiretta a favore dei superstiti.

Chi può richiederle:

  • iscritti alla Cassa;
  • cancellati che non hanno richiesto alla Cassa la restituzione della contribuzione soggettiva;
  • eredi e/o superstiti dell’iscritto alla Cassa deceduto non titolare di trattamento pensionistico diretto.

Sono esclusi i dottori commercialisti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 e i titolari di pensione diretta.

Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato sempre dall’INPS.

Pensione di vecchiaia 

Requisiti:

Anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni previdenziali interessate dal cumulo, a condizione che l’interessato abbia maturato i requisiti minimi previsti dall’INPS.  

Decorrenza: 

dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti o, su richiesta, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in presenza dei requisiti necessari. 
Il pensionato di vecchiaia in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.
Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo e che si cancellino dalla Cassa prima di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi necessari, conseguono il trattamento pro quota di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni previdenziali interessate.

Pensione anticipata

Requisiti: 

Anno maturazione Anzianità uomini Anzianità donne Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 3 mesi
dal 2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi -

Decorrenza:

Se la domanda di pensione anticipata in cumulo viene presentata successivamente alla c.d. "finestra di accesso", la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Il titolare di pensione anticipata in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.

Pensione di inabilità 

Requisiti:

condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e aver maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato d’inabilità.

Decorrenza:

dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indiretta 

Requisiti:

familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal deceduto, non titolare di trattamento pensionistico diretto, in possesso dei requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte (ai fini del perfezionamento dei requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni previdenziali). Gli aventi diritto alla pensione pro quota della Cassa sono i familiari superstiti individuati dall’art. 40 del Regolamento Unitario.

Decorrenza:

dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Metodo di calcolo 

E’ determinato ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento Unitario. 
Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di cumulo è determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

Il servizio online PES fornisce la quota presunta lorda della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza.

Come richiedere la pensione 

La domanda di pensione in regime di cumulo deve essere presentata all’Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa in cui il richiedente è iscritto ovvero è stato iscritto.

Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alla prestazione richiesta.

La domanda di pensione in regime di cumulo alla Cassa deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DPE - Domanda di Pensione, allegando fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.