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Quanto, quando e come versare i contributi

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Tabelle dei contributi minimi ed eccedenze

Anni Aliquota contributo soggettivo Limite reddituale Contributo minimo soggettivo Aliquota Contributo integrativo Contributo minimo integrativo Contributo di maternità
2024 Dal 12% al 100% € 202.700 € 3.075 4% € 923 n.d.
2023 Dal 12% al 100% € 186.300 € 2.825 4% € 848 € 74,70
2022 Dal 12% al 100% € 178.250 € 2.700 4% € 810 € 77,33
2021 Dal 12% al 100% € 177.850 € 2.690 4% € 807 € 74,56
2020 Dal 12% al 100% € 177.650 € 2.685 4% € 806 € 73,40
2019 Dal 12% al 100% € 175.700 € 2.655 4% € 797 € 75
2018 Dal 12% al 100% € 174.100 € 2.630 4% € 789 € 79
2017 Dal 12% al 100% € 173.050 € 2.610 4% € 783 € 95
2016 Dal 12% al 100% € 173.050 € 2.610 4% € 783 € 82
2015 Dal 12% al 100% € 173.050 € 2.610 4% € 783 € 92

Scadenze e modalità di versamento.

1. I contributi minimi sono versati utilizzando, alternativamente, il servizio PCM o i bollettini PagoPA/MAV generabili dal Servizio online PPC (una volta generati gli avvisi di pagamento sono disponibili nell'area documenti dei servizi online) con scadenza:

  • 31 maggio – rata unica o prima rata (contributo soggettivo e integrativo);
  • 31 ottobre – seconda rata (contributo soggettivo e integrativo).

2. I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE, entro il 1 dicembre, con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo):

  • in rata unica oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000);
  • PagoPA/MAV oppure SDD.

3. Le eccedenze contributive sono versate entro il:

  • 20 dicembre – rata unica/prima rata;
  • 31 marzo – seconda rata;
  • 30 giugno – terza rata;
  • 30 settembre – quarta rata.

4. Il contributo di maternità è versato entro il:

  • 20 dicembre – in unica soluzione contestualmente alla rata unica/prima rata delle eccedenze contributive a mezzo PagoPA/MAV oppure SDD.

La Cassa può provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva anche a mezzo ruolo.