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Interruzione di gravidanza

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E’ un importo riconosciuto in caso di interruzione della gravidanza.

Chi può richiederlo:

Dottoresse commercialiste, in possesso della partita Iva e dell’ iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile (data dell’evento) iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione.
In caso di interruzione di gravidanza intervenuta dal 61° giorno di gestazione, il contributo non è riconosciuto qualora sussista il medesimo diritto in capo a un altro Ente di Previdenza.

Quanto spetta:

L’importo varia a seconda del momento in cui avviene l’interruzione della gravidanza:

  1. dall’inizio della gravidanza fino al 60° giorno è pari a € 1.182,90 (1/5 dell’importo minimo dell’indennità di maternità);
  2. dal 61° giorno della gravidanza e fino al termine del 6° mese è pari a 1/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nell’anno precedente l’interruzione. In ogni caso, l’importo dell’indennità non può essere inferiore a € 1.182,90 o superiore a € 5.914,48;
  3. dall’inizio del 7° mese di gravidanza è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’interruzione. In ogni caso, l’importo non può essere inferiore a € 5.914,48 o superiore a € 29.572,40.

Quando e come richiederla:

Nel caso a) la richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di un anno dalla data di interruzione della gravidanza utilizzando esclusivamente il servizio online DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
certificato medico attestante la data dell’interruzione della gravidanza con l’indicazione della data di ultima mestruazione. 
 
Per i casi b) e c) la richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza utilizzando esclusivamente il servizio online DIM – Domanda di indennità di maternità, allegando la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Se la domanda viene presentata per la tipologia b):
copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta non prima del terzo mese di gravidanza. 
Se la domanda viene presentata per la tipologia c):
copia del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è avvenuta dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.