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Indennità una tantum (c.d. “bonus € 200”) per gli Iscritti Cassa

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26/09/2022

È online all’interno dell'area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022) che deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.I. 19/8/2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Hanno titolo all'indennità prevista dall'art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.I. 19/8/2022 (G.U. 24/9/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA (in caso di partecipazione a studi associati/STP rileva la data di ingresso del richiedente all’interno dei medesimi studi associati/STP) e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a € 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2);
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di € 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/9/2022) fissa in € 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di € 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza.

La Cassa, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 19/8/2022 corrisponderà l’indennità una tantum sulla base dei dati dichiarati dal richiedente che saranno verificati successivamente con i dati messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e dalle altre Amministrazioni pubbliche in possesso delle relative informazioni. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno attivate le successive attività di recupero dell’importo erogato. 

L' art. 5 del D.I. 19/8/2022 conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di monitorare l'utilizzo delle risorse disponibili e, sulla base dei flussi informativi settimanali inviati dalle Casse, dare immediata comunicazione agli enti previdenziali qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili affinché non siano disposti altri provvedimenti concessori. 

Per revocare la domanda di Indennità Una Tantum – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata – è disponibile il servizio online RVI.