Si tratta di un contributo in favore degli Iscritti, con uno stanziamento complessivo di euro 5.000.000, finalizzato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale degli iscritti alla sezione “tirocinanti commercialisti” di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, previsto per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Sezione A dell’Albo).
Chi può richiedere il contributo:
Iscritti alla Cassa, (di seguito anche “Dominus”) che hanno assunto la funzione di professionista incaricato per uno o più tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista.
I tirocinanti per i quali si può beneficiare del contributo, nel corso del 2026 devono:
- risultare iscritti al Registro dei tirocinanti nella sezione “tirocinanti commercialisti” di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- percepire per l’anno 2026 una borsa di studio, così come previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto 7 agosto 2009 n. 143 “Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”, per un importo di almeno € 1.000,00 mensili medi (determinati come specificato al comma 4 dell’art. 2 dell’iniziativa);
- essere pre-iscritti o aver presentato domanda di pre-iscrizione alla Cassa, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Unitario, al momento della presentazione della richiesta del contributo da parte del Dominus.
Il contributo spettante:
Il contributo riconosciuto al Dominus, indipendentemente dal proprio reddito, è pari a euro 500,00 mensili, per ogni tirocinante, per un numero di mensilità relative al periodo di tirocinio obbligatorio svolto nel 2026 (le frazioni di mese inferiori a 15 gg non saranno considerate) e comunque non oltre la durata massima del tirocinio professionale obbligatorio stesso. Le somme corrisposte al tirocinante a titolo diverso di “borsa di studio” non saranno valorizzate ai fini del contributo.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda deve essere presentata dal Dominus esclusivamente utilizzando il servizio online DCT entro i termini indicati in tabella e fino a esaurimento dei fondi disponibili:
| Periodo rapporto tirocinio | Apertura servizio DCT | Chiusura servizio DCT |
| I trimestre 2026 (01/01 - 31/03) | 01/04/2026 | 30/04/2026 |
| II trimestre 2026 (01/04 - 30/06) | 01/07/2026 | 31/07/2026 |
| III trimestre 2026 (01/07 - 30/09) | 01/10/2026 | 31/10/2026 |
| IV trimestre 2026 (01/10 - 31/12) | 01/01/2027 | 31/01/2027 |
Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni tirocinante per il quale si richiede il contributo.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità del richiedente e del tirocinante;
- scrittura privata sottoscritta tra il “Dominus” richiedente il contributo e il tirocinante che contenga le informazioni essenziali per regolare il rapporto di tirocinio con borsa di studio (importo riconosciuto, periodo durata del tirocinio, ecc…);
- certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti nella sezione “tirocinanti commercialisti” di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con l’indicazione della data di inizio del tirocinio professionale obbligatorio;
- copia del libretto del tirocinio dal quale riscontrare il nominativo del “dominus”.
La liquidazione del contributo interverrà a seguito dell’invio, esclusivamente mediante il servizio online DCT attivo nei soli periodi di apertura indicati nella tabella sopra riportata, della copia del bonifico bancario dei pagamenti effettuati al tirocinante a titolo di borsa di studio dal quale risulti in maniera inequivocabile il beneficiario (tirocinante), l’esecutore del bonifico (“dominus” o lo studio associato/STP cui partecipa il “dominus”), il riferimento alla borsa di studio e il periodo oggetto del pagamento. Altra documentazione di pagamento non contenente le informazioni indicate o riferita a somme riconosciute a titolo di rimborso spese, non sarà considerata ai fini della liquidazione del contributo.
Le domande o la successiva documentazione trasmessa con modalità diversa non saranno considerate valide.
Chiarimenti applicativi:
- Non è possibile retroagire il riconoscimento del contributo per mensilità afferenti trimestri il cui termine sia scaduto al momento della presentazione della domanda. Ad esempio, in presenza di un rapporto di tirocinio dal 1° febbraio 2026, se la domanda non è stata presentata entro il 30 aprile 2026, il Dominus potrà presentare nella finestra di luglio 2026 la domanda limitatamente alle mensilità relative al periodo aprile-maggio-giugno.
- Le copie dei bonifici bancari dei pagamenti effettuati al tirocinante sono necessarie ai fini della liquidazione del contributo ma non determinano l’inammissibilità della domanda. Dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il medesimo servizio online DCT entro una delle finestre indicate nella tabella sopra riportata (ultimo termine 31/1/2027).
- Nel caso in cui la scrittura privata è sottoscritta tra uno Studio Associato (o STP) e il Tirocinante, il diritto a richiedere il contributo è del singolo professionista (che deve, ovviamente, risultare socio dello Studio Associato/STP) indicato come Dominus nel libretto di tirocinio.
- Laddove la borsa di studio venga bonificata al Tirocinante da un conto corrente intestato allo Studio Associato/STP di cui è socio il Dominus risultante dal libretto di tirocinio, la Cassa procederà al rimborso ove presenti tutti gli altri requisiti previsti. Non saranno ritenuti validi bonifici effettuati da soggetti diversi dal Dominus o dallo Studio Associato/STP di cui il Dominus è associato/socio.
- Non è necessario allegare alla domanda l’eventuale cedolino mensile rilasciato dal Dominus al Tirocinante.
- L’importo medio mensile di € 1.000 previsto per accedere al contributo si riferisce al valore lordo della borsa di studio.
- Ai fini del riconoscimento del contributo rileva unicamente l’importo riconosciuto a titolo di borsa di studio per lo svolgimento del tirocinio e non rilevano altre somme riconosciute a titolo di rimborso spese o in forza di altre tipologie di rapporto.
- La Cassa erogherà il contributo al lordo della tassazione e non emetterà la relativa CU e, pertanto, il beneficiario dovrà considerare tale aspetto nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2026.
- Non sono previsti limiti di reddito per accedere all’iniziativa.