LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA
La premessa indispensabile per una corretta posizione previdenziale
DI COSA SI TRATTA: Ti sei iscritto all'Albo, e poi?
La Cassa effettua periodicamente un controllo di tutti gli “status” (posizioni giuridiche) dei professionisti iscritti all’Albo.
E’ infatti, obbligatorio che a ciascun Dottore Commercialista, dopo l’iscrizione all’Albo degli esercenti, venga attribuita una posizione giuridica nei confronti della Cassa (di “iscrizione” o di “esonero” di vario tipo), posizione che varia in relazione all’attività svolta.
ATTENZIONE
Soltanto gli anni di iscrizione che comportano l’obbligo di versamento della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità sono utili ai fini previdenziali: daranno cioè diritto alla maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico previdenziale.
Gli anni di esonero comportano l’obbligo di versamento del solo contributo integrativo (in caso di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa professionale non è dovuto neanche questo contributo).
La lettera inviata dalla Cassa a tutti coloro che a tutt’oggi hanno una posizione giuridica incerta - ha proprio questo scopo: attribuire la giusta posizione giuridica, ai sensi dell’art.22 L. 21/86, sulla base di quanto comunicato dall'interessato e della documentazione inviata.
L’Indicazione della posizione giuridica effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale dei dati reddituali (modello
A/SAT PCE), costituisce un’informazione importante, ma non sostituisce le richieste di iscrizione od esonero che devono essere, esplicite per obbligo di legge e corredate dalla necessaria documentazione.
QUALE MODULO COMPILARE E COME?
SONO ISCRITTO ALL’ALBO MA...
...non ho partita I.V.A. (individuale o di studio associato):
cioè non si esercita l’attività professionale di Dottore Commercialista né in forma associata né individualmente. In questo caso deve essere compilato il modulo di comunicazione di non apertura partita Iva.
esonerato non Iva
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia di un documento valido di riconoscimento
ATTENZIONE
dalla data di eventuale apertura della partita I.V.A. decorre il termine di 6 mesi per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa in assenza di uno dei successivi titoli di esonero. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art.22/L. 21/86 e successive integrazioni anche regolamentari, inoltre in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di 6 mesi la Cassa provvede all’iscrizione d’ufficio cosi come previsto al comma 2 dell’art.22 L.21/86.
...ho partita I.V.A. (individuale o di studio associato), ma per altra mia attività (lavoratore dipendente, dirigente, insegnante . . . . . .) sono iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria:
cioè si esercita l’attività professionale in forma individuale e/o in forma associata, ma si è contemporaneamente iscritti ad altro Ente di previdenza obbligatoria. In tali casi si ha la facoltà di non iscriversi alla Cassa, richiedendo l’esonero ai sensi dell’art.22
L.21/86, compilando il modulo di domanda di esonero barrando la lettera “B”.
esonerato perché iscritto ad altro Ente di previdenza (art.22 L.21/86)
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia dichiarazione inizio attività I.V.A., copia certificato di attribuzione del numero partita I.V.A., copia certificazione attuale relativa all’iscrizione all’altro Ente di previdenza obbligatorio (es.: copia busta paga recente, copia stato di servizio, certificazione del datore di lavoro, copia ultimo CUD), copia di un documento valido di riconoscimento.
ATTENZIONE
In assenza di
iscrizione alla Cassa, il reddito professionale comunque prodotto
potrebbe essere attratto alla Gestione Separata dell'Inps (art. 2 L.8/8/95 n° 335) comportando l'obbligo di iscrizione alla stessa. Per ogni chiarimento contattare l'Inps di competenza.
Dalla data di eventuale cessazione dell’iscrizione ad altro Ente di previdenza, decorre il termine di 6 mesi per
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa in assenza di altro titolo di
esonero. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di sanzione ai sensi
dell’art.22 L.21/86 e successive integrazioni anche
regolamentari inoltre in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di 6 mesi la Cassa provvede all’iscrizione d’ufficio cosi come previsto al comma 2 dell’art.22 L.21/86. .
...ho partita I.V.A. (individuale o di studio associato), ma sono beneficiario di pensione erogata da altro Ente di previdenza:
cioè si esercita l’attività professionale in forma individuale e/o in forma associata, ma si è contemporaneamente titolari di trattamento pensionistico erogato da altro Ente di previdenza. In tali casi si ha la facoltà di non iscriversi alla Cassa, richiedendo l’esonero ai sensi dell’art.22
L.21/86, compilando il modulo di domanda di esonero barrando la lettera “C”.
esonerato perché pensionato di altro Ente di previdenza (art.22 L.21/86)
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia dichiarazione inizio attività I.V.A., copia certificato di attribuzione del numero partita I.V.A., copia documentazione comprovante la titolarità della pensione (es.: copia del cedolino di pensione o copia ultimo CUD), copia di un documento valido di riconoscimento.
ATTENZIONE
In assenza di
iscrizione alla Cassa, il reddito professionale comunque prodotto
potrebbe essere attratto alla Gestione Separata dell'Inps (art. 2 L.8/8/95 n° 335) comportando l'obbligo di iscrizione alla stessa. Per ogni chiarimento contattare l'Inps di competenza.
...ho partita I.V.A. (individuale o di studio associato), ma sono iscritto anche ad altro Albo e ad altra Cassa professionale:
cioè si esercita l’attività professionale di dottore commercialista in forma individuale e/o in forma associata, ma si è contemporaneamente iscritti ad altro Albo professionale e si intende optare per l’iscrizione ad altra Cassa professionale (esempio: Ragionieri, Forense, Consulenti del Lavoro) ex art.32 L.21/86. In tali casi è necessario inviare alla Cassa il modello di domanda di esonero barrando la lettera “D”.
esonerato per opzione altra Cassa professionale (art.32 L.21/86)
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia dichiarazione inizio attività I.V.A., copia certificato di attribuzione del numero partita I.V.A., copia della documentazione comprovante l’iscrizione ad altra Cassa di previdenza o copia dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ad altra Cassa, copia di un documento valido di riconoscimento
...ho partita I.V.A. (individuale o di studio associato) e non possiedo alcun titolo di esonero:
Si ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa, così come previsto dall’art.22 L. 21/86.
A tutti gli effetti contributivi e previdenziali, l’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è in possesso concomitante di entrambi i requisiti per l’iscrizione (iscrizione Albo e apertura partita I.V.A. o cessazione titolo di esonero).
In tali casi è necessario inviare alla Cassa il modulo di domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di possesso di entrambi i requisiti o cessazione titolo di esonero. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art.22 L.21/86 e successive integrazioni anche regolamentari, inoltre in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di 6 mesi la Cassa provvede all’iscrizione d’ufficio cosi come previsto al comma 2 dell’art.22 L.21/86.
iscritto cassa
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia dichiarazione inizio attività I.V.A., copia del certificato di attribuzione del numero partita I.V.A., copia della certificazione eventuale cessazione titolo di esonero e copia di un documento valido di riconoscimento.
...ho un titolo di esonero ma voglio iscrivermi!:
Il professionista esercente l’attività professionale, in possesso del titolo di esonero, ha facoltà di iscriversi alla Cassa - pur se non obbligato - al fine di adempiere agli obblighi contributivi onde conseguire le prestazioni valide per la generalità degli iscritti. In questo caso si dovrà presentare il modulo di domanda di iscrizione. L’iscrizione in regime di facoltà può essere richiesta in qualsiasi momento, ma la sua decorrenza è fissata dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della relativa domanda.
iscritto cassa
copia del codice fiscale, copia del tesserino o della comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo degli esercenti, copia dichiarazione inizio attività I.V.A., copia certificato di attribuzione del numero partita I.V.A., copia documentazione comprovante la titolarità della pensione (es.: copia del cedolino di pensione o copia ultimo CUD) o copia certificazione attuale relativa all’iscrizione all’altro ente di previdenza obbligatorio (es.: copia busta paga aggiornata, copia stato di servizio, certificazione del datore di lavoro, copia ultimo CUD) e copia documento valido di riconoscimento.
......sono già esonerato dall’iscrizione alla Cassa (lavoratore dipendente, beneficiario di pensione erogata da altro Ente di previdenza, iscritto altra Cassa professionale) ma ho chiuso Partita I.V.A. (individuale o di studio associato):
cioè non si esercita più l’attività professionale di Dottore Commercialista né in forma associata né individualmente in quanto si è chiusa partita Iva. In questo caso deve essere compilato il modulo di domanda di esonero barrando la lettera “A”
esonerato non Iva
copia del codice fiscale, copia chiusura partita Iva o copia recesso dallo studio associato, copia di un documento valido di riconoscimento.
ATTENZIONE
dalla data di eventuale riapertura della partita I.V.A. decorre il termine di 6 mesi per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa in assenza di uno dei titoli di esonero. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art.22/L. 21/86 e successive integrazioni anche regolamentari, inoltre in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il termine di 6 mesi la Cassa provvede all’iscrizione d’ufficio cosi come previsto al comma 2 dell’art.22 L.21/86.
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