| ATTENZIONE: Dal mese di novembre 2010, la regolarizzazione spontanea delle inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali (tardiva, omessa e infedele comunicazione) e di versamento delle eccedenze contributive (tardivo/omesso versamento) scaduti dall’anno 2005, in assenza di accertamento già trasmesso dalla Cassa, può essere effettuata anche mediante modalità telematica usufruendo dei servizi CRS (calcolo) e DRS (domanda) disponibili tra i servizi “on line” del sito Internet della Cassa. Invitiamo, pertanto, ad usufruire di tali servizi che agevolano la compilazione, l’invio della domanda ed il pagamento di quanto dovuto. |
La domanda trasmessa è ricevuta dalla Cassa solo qualora sia presente la “Cifratura del Documento” nella pagina di Esito DRS.
Entro la data di trasmissione della domanda deve essere effettuato il pagamento di quanto complessivamente dovuto in applicazione del relativo provvedimento a pena di annullamento della domanda inviata. Il pagamento deve essere allegato alla domanda DRS.
La Cassa, successivamente alla verifica ed alla lavorazione della domanda invierà comunicazione di esito della medesima.
La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 01/01/2011 è consentita ai soli interessati che inoltrino alla Cassa apposita domanda mediante modalità telematica usufruendo dei servizi CRS e DRS disponibili tra i "servizi on line" del sito internet della Cassa www.cnpadc.it o a mezzo raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, ottemperando contestualmente ed integralmente agli obblighi documentali e finanziari. In caso di parziale pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi e maggiorazioni per tutte le inadempienze presenti nella annualità per la quale si richiede la regolarizzazione, la domanda viene automaticamente annullata d’ufficio.
ATTENZIONE: la regolarizzazione mediante modalità telematica è da considerarsi trasmessa solo in presenza della “cifratura del documento” nella pagina di “Esito DRS”. Non ha alcun valore ai fini della domanda, l’utilizzo del solo servizio di simulazione CRS, utile esclusivamente ai fini del calcolo di quanto dovuto. Alla domanda DRS deve essere allegato il pagamento effettuato di quanto complessivamente dovuto così come previsto dal provvedimento di riferimento.
L'applicazione del provvedimento di “regolarizzazione spontanea” delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti dal 01/01/2011, non è consentita:
Onde consentire una compiuta valutazione della portata normativa del provvedimento di “regolarizzazione spontanea” delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti dal 01/01/2011, si rimanda alla pagina "Schema sintetico comparato Regolarizzazione Spontanea/Sistema Sanzionatorio per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 01/01/2011".
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo | 2% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 30,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
| Presentazione della domanda di iscrizione entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 3% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 60,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
| Presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 6% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 120,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
Le sanzioni indicate sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività.
Esclusivamente ai fini interruttivi della tardività, la comunicazione dei dati reddituali nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.
Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione.
| INADEMPIENZE | SANZIONI | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Trasmissione dei dati entro la scadenza prevista per il pagamento delle corrispondenti eccedenze | Maggiorazione fissa: € 30,00 dovuta in caso di eccedenze dovute. | Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati oltre la scadenza prevista per il pagamento delle corrispondenti eccedenze ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | Maggiorazione fissa: € 60,00 dovuta in caso di eccedenze dovute. Qualora non siano dovute eccedenze può essere inviata domanda di regolarizzazione spontanea senza effettuare il versamento della maggiorazione fissa al fine di evitare l’applicazione delle maggiorazioni previste dal sistema sanzionatorio (art.22 bis Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza) comunque dovute anche in assenza di eccedenze dovute. |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | Maggiorazione fissa: € 150,00 dovuta in caso di eccedenze dovute. Qualora non siano dovute eccedenze può essere inviata domanda di regolarizzazione spontanea senza effettuare il versamento della maggiorazione fissa al fine di evitare l’applicazione delle maggiorazioni previste dal sistema sanzionatorio (art.22 bis Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza) comunque dovute anche in assenza di eccedenze dovute. |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| INADEMPIENZE | SANZIONI | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
Trasmissione dei dati corretti entro 1 mese dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali |
5% del contributo evaso (eccedenze evase) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: |
Trasmissione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali |
10% del contributo evaso (eccedenze evase) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: |
Trasmissione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali ed entro il termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali dell'anno successivo |
15% del contributo evaso (eccedenze evase) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: |
Trasmissione dei dati corretti oltre il termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali dell'anno successivo |
30% del contributo evaso (eccedenze evase) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: |
Attenzione: per la regolarizzazione del tardivo/omesso pagamento dei contributi minimi, sono dovuti esclusivamente interessi legali per il periodo di ritardo, richiesti direttamente dalla Cassa.
Il provvedimento di Regolarizzazione Spontanea non è, pertanto, applicabile per tale inadempienza, per la quale, quindi non deve essere inviata domanda.
| INADEMPIENZE | SANZIONI | INTERESSI | SANZIONE MINIMA DOVUTA | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Versamento delle eccedenze entro 15 gg. dalla scadenza | -- | -- | € 30,00 (comunque dovuti) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 15 gg. ed entro 1 mese dalla scadenza | 1% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 30,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza | 2% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 30,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza | 3% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 30,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
In caso di contestuale effettuazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione e di versamento, al fine di regolarizzare spontaneamente le medesime, è previsto l'assolvimento dei complessivi obblighi documentali e finanziari di cui ai precedenti punti b) e c), dovendo corrispondere la sommatoria delle maggiorazioni previste.
In caso di regolarizzazione di parte delle inadempienze commesse per la stessa annualità contributiva, si decade dalla facoltà di regolarizzazione spontanea.
La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dall’anno contributivo 2002 è consentita ai soli interessati che inoltrino alla Cassa apposita domanda mediante modalità telematica usufruendo dei servizi CRS e DRS disponibili tra i "servizi on line" del sito internet della Cassa www.cnpadc.it o a mezzo raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, ottemperando contestualmente ed integralmente agli obblighi documentali e finanziari.
L'applicazione del provvedimento di “regolarizzazione spontanea” delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti dall’anno 2002 al 31/12/2010, non è consentita:
Onde consentire una compiuta valutazione della portata normativa del provvedimento di “regolarizzazione spontanea” delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti dall’anno 2002 al 31/12/2010, si rimanda alla pagina "Schema sintetico comparato Regolarizzazione Spontanea/Sistema Sanzionatorio per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 2002 al 31/12/2010".
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo | 1/12 del 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
| Presentazione della domanda di iscrizione entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 1/8 del 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 60,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
| Presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 1/4 del 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 120,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; domanda di iscrizione; versamento del totale dovuto per contributi e sanzioni. |
Le sanzioni indicate sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività.
Esclusivamente ai fini interruttivi della tardività, la comunicazione dei dati reddituali nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.
Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione.
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | SANZIONI MASSIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Trasmissione dei dati entro 90 gg. dalla scadenza dell’obbligo | 1/2 del 10% del contributo dovuto (eccedenze) | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 60,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati oltre 90 gg. dalla scadenza ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | 1/6 del 50% del contributo dovuto (eccedenze) | € 60,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 120,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | 1/4 del 50% del contributo dovuto (eccedenze) |
€ 120,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 200,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| INADEMPIENZE | SANZIONI | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Trasmissione dei dati corretti entro 1 mese dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali | 1/16 del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati corretti IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali | 1/8 del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati corretti IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla scadenza della comunicazione dei dati reddituali ed entro il termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali dell'anno successivo | ¼ del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati corretti IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
| Trasmissione dei dati corretti oltre il termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali dell'anno successivo | ½ del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; comunicazione dei dati corretti IRPEF ed IVA; versamento del totale dovuto per sanzioni. |
Per la regolarizzazione dell'eventuale tardivo/omesso pagamento delle eccedenze evase, si rimanda al successivo punto c).
Attenzione: per la regolarizzazione del tardivo/omesso pagamento dei contributi minimi , sono dovuti esclusivamente interessi legali per il periodo di ritardo, richiesti direttamente dalla Cassa.
Il provvedimento di Regolarizzazione Spontanea non è, pertanto, applicabile per tale inadempienza.
| INADEMPIENZE | SANZIONI | INTERESSI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Versamento delle eccedenze entro 10 gg. dalla scadenza | -- | -- | € 26,00 (comunque dovuti) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 10 gg. ed entro 1 mese dalla scadenza | 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza | 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
| Versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza | 1/4 del 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione mediante modalità telematica (servizio DRS) o a mezzo raccomandata A/R di: apposita istanza di regolarizzazione; versamento del totale dovuto per contributi ancora dovuti, sanzioni ed interessi legali. |
In caso di contestuale effettuazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione e di versamento, al fine di regolarizzare spontaneamente le medesime, è previsto l'assolvimento dei complessivi obblighi documentali e finanziari di cui ai precedenti punti b) e c), dovendo corrispondere la sommatoria delle maggiorazioni previste.
In caso di regolarizzazione di parte delle inadempienze commesse per la stessa annualità contributiva, si decade dalla facoltà di regolarizzazione spontanea.
Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2000.
Considerato che per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1987 al 1997, è stato attuato provvedimento di sanatoria (delibera C.d.A. 132/97 del 23-24 luglio 1997, approvazione ministeriale del 30/12/97) del quale gli interessati hanno potuto usufruire, mediante atto spontaneo, non è consentita, per le suddette inadempienze, la regolarizzazione in applicazione delle norme previste dal provvedimento di "regolarizzazione spontanea". Pertanto, per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni 1987-1997, qualora non sia stata inviata regolare domanda di sanatoria con le modalità e nei termini previsti dal relativo provvedimento, si applica esclusivamente il sistema sanzionatorio ordinario di cui alla L. 21/86.
L'applicazione del provvedimento di "regolarizzazione spontanea", non è consentita, inoltre, nei casi di regolarizzazione già effettuata in applicazione del sistema sanzionatorio ordinario di cui alla L. 21/86, mediante versamento diretto o a mezzo ruoli scaduti, ovvero nei casi di accertamento d'ufficio trasmesso all'interessato mediante raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione da cui sia rilevabile data certa.
Onde consentire una compiuta valutazione della portata normativa del provvedimento di "regolarizzazione spontanea", si riporta, di seguito, il prospetto recante il vigente quadro normativo che disciplina il regime sanzionatorio, così come delineato dalla L. 21/86 applicato per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti fino al 2001:
| INADEMPIENZE | SANZIONI ED INTERESSI (artt. 17, 18 e 22, L. 21/86) | |
| 1 | OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE | SANZIONE: 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) per l'intero periodo di ritardo + rivalutazione ex art. 15, c. 2 |
| 2 | RITARDATA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI fino a 90 gg. dalla data limite | SANZIONE: 10% del contributo dovuto (eccedenze) |
| 3 | RITARDATA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI oltre 90 gg. dalla data limite (considerata a tutti gli effetti omessa) | SANZIONE: 50% del contributo dovuto (eccedenze) |
| 4 | COMUNICAZIONE INFEDELE | SANZIONE: 100% del contributo evaso (eccedenze evase) |
| 5 | RITARDATO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE | SANZIONE: 15% del contributo dovuto (eccedenze) + INTERESSI DI MORA nella stessa misura prevista per le imposte dirette da calcolare dalla data limite prevista per il versamento delle eccedenze fino alla data di pagamento |
| 6 | RITARDATO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTESTUALE AD INADEMPIENZE NELLA COMUNICAZIONE DATI REDDITUALI | SANZIONE: 15% del contributo dovuto (eccedenze) + INTERESSI DI MORA nella stessa misura prevista per le imposte dirette da calcolare dal 1/1 dell'anno di riferimento del modello A, fino alla data di effettivo pagamento, oltre alle sanzioni del 10%, 50% e 100% rispettivamente nei casi di presentazione entro e oltre 90 gg dalla data limite per la presentazione del modello A e di comunicazione infedele |
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo | 1/8 del 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 1/6 del 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | € 129,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo | 25% del contributo dovuto (minimi ed eccedenze) | - | Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
Le sanzioni indicate sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività.
Esclusivamente ai fini interruttivi della tardività, la trasmissione del modello A nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.
Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione.
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | SANZIONI MASSIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Comunicazione dei dati entro 90 gg. dalla scadenza | 10% del contributo dovuto (eccedenze) | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 155,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Comunicazione dei dati oltre 90 gg. dalla scadenza ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | 1/4 del 50% del contributo dovuto (eccedenze) | € 103,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 516,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Comunicazione dei dati oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo | 50% del contributo dovuto (eccedenze) | € 258,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
€ 775,00 (importo massimo dovuto, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite superiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| INADEMPIENZE | SANZIONI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Comunicazione dei dati corretti entro 1 mese dalla scadenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali | 1/8 del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Comunicazione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali | 1/6 del 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | € 103,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Comunicazione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali | 100% del contributo evaso (eccedenze evase) | € 258,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sanzione fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
Per la regolarizzazione dell'eventuale tardivo/omesso pagamento delle eccedenze evase, si rimanda al successivo punto c).
| INADEMPIENZE | SANZIONI | INTERESSI | SANZIONI MINIME DOVUTE | OBBLIGHI DOCUMENTALI E FINANZIARI |
| Versamento delle eccedenze entro 3 gg. dalla scadenza | - | - | € 26,00 (comunque dovuti) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Versamento delle eccedenze oltre 3 gg. ed entro 1 mese dalla scadenza | 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza | 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
| Versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza | 15% delle eccedenze tardivamente versate | Interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento | € 26,00 (comunque dovuti, qualora il valore corrispondente alla sommatoria di sanzioni ed interessi legali fosse a tale limite inferiore) |
Trasmissione a mezzo raccomandata A/R di:
|
In caso di contestuale effettuazione di inadempienze connesse agli obblighi
di comunicazione e di versamento, al fine di regolarizzare le medesime, è
previsto l'assolvimento dei complessivi obblighi documentali e finanziari di cui
ai precedenti punti b) e c), dovendo corrispondere la sommatoria delle
maggiorazioni previste.
In caso di regolarizzazione di parte delle inadempienze
commesse per la stessa annualità contributiva, si decade dalla facoltà di
regolarizzazione spontanea prevista dal nuovo sistema sanzionatorio.